Revisione delle zattere di salvataggio di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 ZATTERE DI SALVATAGGIOREVISIONE Aggiornamento: Aprile 2014 La revisione ordinaria delle zattere di salvataggio va fatta ogni due anni. Quella straordinaria ogni quattro anni. Le vecchie zattere, conformi al D.M. 2.12.1977, dovevano essere sottoposte ad una visita speciale entro il 17 ottobre 2004. Chi non avesse ancora provveduto potrà farlo in ogni momento, fermo restando che le stesse non possono essere utilizzate fino a quando non saranno sottoposte all’apposita revisione. Si ricorda che lo skipper è l’unico responsabile dell’equipaggiamento dell’unità, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza conformi alla normativa vigente e in regola con i controlli periodici. Sono interessati alla revisione ordinaria delle zattere nell’anno 2014, coloro che nell’anno 2012 hanno acquistato una zattera autogonfiabile o fatto la revisione straordinaria. Sono interessati alla revisione straordinaria delle zattere nell’anno 2014, coloro che hanno eseguito quella ordinaria nell’anno 2012, nonchè coloro che sono in possesso di una zattera con revisione scaduta, anche se da lungo tempo. Attenzione: vi sono alcune ditte che nel caso di ritardo eccessivo provvedono alla revisione straordinaria con maggiori costi. In questi casi meglio concordare prima il prezzo della revisione allo scopo di evitare sorprese. Le verifiche possono essere effettuate solo dalle stazioni di revisione autorizzate dal costruttore le quali, al termine della visita, rilasciano un apposito certificato di revisione attestante il superamento dei controlli e l’idoneità all’impiego. Nei casi di viaggi all’estero, le revisioni possono essere eseguite anche prima, senza attendere la data di scadenza. Attenzione: le vecchie zattere non riportavano l’indicazione dell’unità dove erano imbarcate per cui potevano ruotare da un’unità all’altra senza incorrere nella violazione della legge. Le nuove zattere, invece, riportano gli estremi degli elementi di individuazione dell’unità ove sono installate e non possono quindi essere trasferite in altre unità. Zattere di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa L’art.54 del regolamento al codice della nautica, approvato con Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti, meglio noti come “atolli”, non sono più ritenuti idonei in quanto non danno le necessarie garanzie di sicurezza, e devono essere sostituiti con le nuove zattere di salvataggio idonee alla navigazione entro le 12 miglia, le cui caratteristiche sono stabilite con Decreto 2 marzo 2009 del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto. Il provvedimento, anche se non è stato pubblicato nelle forme stabilite, è entrato pienamente in vigore. Sulla questione ci sono alcuni che ritengono necessario un ulteriore provvedimento amministrativo che definisca in modo chiaro la sostituzione del mezzo di salvataggio ad evitare che possano nascere dubbi o interpretazioni di parte. Ma ciò non toglie che l’atollo non può essere più impiegato a bordo. La revisione periodica dei nuovi mezzi segue quella delle zattere di salvataggio. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
Scoperta una “stranezza” nel Regolamento di attuazione del Codice della Nautica di Redazione Nautica il 30 Ott 2024