Tributi dovuti per le prestazioni in materia di nautica da diporto di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TRIBUTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO Aggiornamento: giugno 2013 N° ord. Tipo di operazione Diritti, compensi e tributi speciali (importo in euro) Tab. A annessa al Codice della nautica (A) L. 225/91 (B) D.M. 12.6.2013 (C) 1 Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza 300 2 Visite periodiche e occasionali navi da diporto 75 51,65 (a) 3 Stazzatura e ristazzatura di navi da diporto e rilascio di certificazioni 25 4 Rilascio licenze di navigazione 25 5 Aggiornamento licenze di navigazione 15 6 Rilascio certificato d’uso motore 20 7 Aggiornamento certificato d’uso motore 10 8 Visite periodiche e occasionali navi da diporto 25 (**) 20,00 (c) 9 Esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C 100 (**) 60,00 (c) 10 Esami per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto 30 61,97 11 Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi 25 12 Rinnovo licenze 20 61,97 (b) 13 Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione -Iscrizione o cancellazione di ipoteche, rilascio estratto dai registri 10 25 14 Rilascio di un duplicato 25 15 Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione 20 (c) MODALITÀ DI PAGAMENTO: (A) Tab. A – Il versamento va effettuato sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (ufficio d’iscrizione dell’unità o la sede di esame) con imputazione al CAPO XV CAPITOLO 3570. (B) Legge 255/1991 – Il versamento va effettuato sul c.c.p. della Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente (ufficio d’iscrizione dell’unità o sede della visita) con imputazione al CAPO XV – CAPITOLO 2170. (C) Il versamento va effettuato sul c.c.p. della Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente (ufficio d’iscrizione dell’unità o sede della visita) con imputazione al CAPO XV – CAPITOLO 3570. Note: (**) Quanto ai diritti di ammissione agli esami (Euro 12,91 per le imbarcazioni e 64,56 per le navi) la norma è stata abrogata. L’art. 64 del codice prevede che l’ammontare verrà fissato annualmente con decreto del Ministro. Il relativo provvedimento non è stato ancora emanato. a) Per visite alle unità inferiori a 250 TSL l’importo è ridotto al 50{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} (Euro 25,82). b) Il tributo è dovuto soltanto nei casi di passaggi di proprietà. c) Per il rilascio dell’autorizzazione alla navigazione temporanea va corrisposto anche il tributo il cui importo è determinato dalle singole Regioni. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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