Tassa di stazionamento 2003 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Aggiornamento: 28 Dicembre 2011 Il decreto legge n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (il c.d. Decreto Salva Italia del Governo Monti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 – Supplemento Ordinario n. 251, all’Art. 16 ha reintrodotto una tassa sullo stazionamento delle unità da diporto da versare a partire dal 1° Maggio 2012. La legge 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2011 – Supplemento ordInario n. 276, ha convertito definitivamente in legge il decreto apportando alcune modificazioni (es. riduzione della tariffa per vetustà dell’unità da diporto) dettate soprattutto dalla vivace protesta di tutto il mondo della nautica per un provvedimento che può dare il colpo di grazia ad un settore già disastrato. La nuova tassa di stazionamento in vigore dal 1° Maggio 2012 Quanto segue viene riportato solo al fine di documentazione storica e si riferisce alla vecchia tassa di stazionamento che era stata abolita dalla legge di riforma della nautica del 2003. 1. Non sono soggette alla tassa di stazionamento le unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti (unità da diporto fino a metri 7,50, se a motore, e a metri 10,00, se a vela). Per questo tipo di unità la tassa di stazionamento è stata abrogata dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000). Inoltre, non sono soggette alla tassa di stazionamento le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini della prevenzione degli incidenti in acqua, dell’assistenza e del soccorso. In assenza di una normativa sulla disciplina del volontariato, il Ministero con circolare n. 262584 del 14.4.1997 (pubblicata nella G.U. 135/1997) ha fornito le opportune precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per tali unità.2. La tassa di stazionamento va pagata in relazione alla lunghezza f.t. (fuori tutto), riportata nella licenza di navigazione, quando l’unità staziona, naviga o sia ancorata in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati (porti turistici, darsene private ecc.). La ricevuta deve essere tenuta a bordo (non è previsto che debba essere esposta). 3. Il versamento va effettuato sul c.c.p. n. 21524004 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando gli appositi modelli CH8 bis meccanizzati a banda blu che riportano anche le istruzioni per la compilazione. Nota: Ove presso gli uffici postali non fossero disponibili i bollettini c.c.p. meccanizzati (a banda blu) il versamento può essere effettuato utilizzando i normali bollettini; nella causale devono essere riportate le seguenti indicazioni: il numero e la sigla dell’Ufficio di iscrizione, la lunghezza f.t. in cm, la data di prima iscrizione ovvero l’anno di costruzione nonché se trattasi di unità a motore, vela con m.a. o motoveliero. Tariffe (in vigore dal 1° gennaio 1995 aggiornate al 1.1.2000) 1. L’importo annuale della tassa di stazionamento per le navi e le imbarcazioni da diporto è il seguente: lunghezza f.t. fino a cm 750 (se iscritte nei registri) – importo fisso L. 360.000 per ogni cm eccedente cm 750 fino a cm 1200 – L. 1.500 al cm per ogni cm eccedente cm 1200 fino a cm 1800 – L. 4.000 al cm per ogni cm eccedente cm 1800 fino a cm 2400 – L. 6.000 al cm per ogni cm eccedente cm 2400 – L. 8.000 al cm Nota: Nel caso di iscrizione nei registri dei natanti a motore, di lunghezza inferiore a m 7,50, questi rientrano nella categoria delle imbarcazioni, indipendentemente dalla lunghezza, e come tali devono pagare la tassa di stazionamento dell’importo fisso stabilito. Tabella con le tariffe pre-calcolate in Euro 2. Per le unità che stazionano in acqua l’importo va versato, in unica soluzione, per l’intero anno solare, entro il 31 maggio, ovvero entro il giorno precedente all’effettiva messa in acqua dell’unità, se successivo a tale data.3. L’importo della tassa di stazionamento è ridotto della metà per le navi e le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e di un terzo per i motovelieri. 4. Gli importi stessi sono altresì ridotti del 15{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}, del 30{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} e del 45{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} dopo rispettivamente 5 anni, 10 anni, 15 anni dalla data di iscrizione nei Registri o di costruzione, se più favorevole, maturati alla data del versamento. Con riferimento alla costruzione la data di anzianità decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Le riduzioni indicati ai punti 3 e 4 sono cumulabili. 5. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale va effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione (compreso) e il dicembre dello stesso anno. Esempio: per un’unità iscritta il 29 giugno la tassa è pari a 7/12 dell’importo annuale dovuto. 6. Per le unità provenienti dai registri nazionali o esteri iscritte per la prima volta nei registri delle navi o imbarcazioni da diporto, in alternativa a quanto previsto al precedente punto 5, la tassa, se più conveniente, può essere corrisposta per l’intero anno solare ridotta per il coefficiente di anzianità di cui al punto 4. 7. La tassa di stazionamento pagata per una specifica unità (nave o imbarcazione) è valida fino alla sua scadenza anche quando interviene un passaggio di proprietà. Nella fattispecie la ricevuta di pagamento va consegnata al nuovo proprietario. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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