L’utilissimo scadenzario nautico

Il tempo scorre inesorabilmente anche a bordo delle unità da diporto e per tale motivo riteniamo che all’inizio della stagione, anche per non incorrere in fastidiose e onerose sanzioni, sia utile fare una schematica rassegna attinente le principali scadenze.

✓ LICENZA DI NAVIGAZIONE

Non scade ma comunque deve essere rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore come definite nell’ articolo 3, comma 1, lettera h), del d. leg. vo 11 gennaio 2016, n. 5 e/o del tipo di navigazione autorizzata.

La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo per la durata massima di venti giorni. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.


✓ PATENTE NAUTICA

Ex art. 39 del Codice della nautica la patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua;

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentalo, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

I diversi tipi di patente

Essa è distinta nelle seguenti categorie:

A abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;

B abilitazione al comando di navi da diporto;

C abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;

D abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d’acqua.

Ex art. 38 del Regolamento di attuazione del codice della nautica (DM 146/08) il termine di validità delle patenti è di dieci anni dalla data di rilascio o convalida ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.

Inoltre, per il codice della nautica (art. 39) la validità delle patenti di categoria C è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.

In ogni caso le patenti nautiche deteriorate o illeggibili devono essere sostituite.

Notiamo poi che a seguito della riforma del 2017 per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate ulteriori prescrizioni, relative alla durata della loro validità conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.

Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine oltre a limitazioni alla durata di validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.

Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

✓ ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

L’RC è obbligatoria ex art 41 Codice della nautica per le unità da diporto come definite dall’art. 3 con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Le disposizioni del Codice delle assicurazioni si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati, compresi i motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

Per le unità utilizzate a fini commerciali l’obbligo di assicurazione della responsabilità per danni deve comprendere quelli riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. Il rinnovo ha cadenza annuale e non è previsto rinnovo automatico.


✓ CERTIFICATO DI SICUREZZA

Ha validità di 10 anni dal primo rilascio per le unità di cat. CE C e D mentre vale 8 anni per le cat. A e B. Spirato questo primo periodo esso dovrà essere rinnovato con cadenza quinquennale. Nel caso di idoneità al noleggio la durata è ridotta a tre anni. Parimenti la durata potrà essere ridotta per esplicita prescrizione dell’ente tecnico.

Possono essere previste durate minori a discrezione dell’ente tecnico che effettua la visita.

radiotelefonista

✓ LICENZA DI ESERCIZIO IMPIANTO RADIOELETTRICO

È il documento che attesta lo status di “stazione Radio di Nave”.

Ai fini della sola sicurezza per le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi da diporto) il VHF (fisso o portatile) è obbligatorio per la navigazione oltre le 6 miglia e facoltativo entro.

Per la navigazione oltre le 50 miglia è obbligatorio disporre di una radioboa E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Ogni apparato radio trasmittente presente a bordo deve essere registrato sulla licenza di esercizio, VHF portatili compresi.

In ogni caso bisogna disporre della Licenza di esercizio Impianto Radioelettrico rilasciata dall’Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (MISE) e del Certificato personale RTF rilasciato dal MISE o del certificato GMDSS-SRC rilasciato da qualsiasi altro Paese aderente all’ITU (International Communication Union).

L’utilizzo per corrispondenza pubblica richiede la sottoscrizione di un abbonamento con una delle società concessionarie del servizio (I.T.S. Servizi Marittimi e Satellitari o Telemar). La Licenza di Esercizio Impianto Radioelettrico si può ottenere presentando una domanda all’Ispettorato Territoriale Regionale di Competenza del Ministero delle Comunicazioni. Prima del D.M. n. 88 del 15 aprile 2013 il documento non aveva scadenza mentre ora scade dopo 10 anni e va rinnovato. Il rinnovo è obbligatorio anche in caso di: variazione della denominazione dell’unità; variazione del porto di iscrizione; variazione del numero di iscrizione; aggiunta o sostituzione degli apparati.


✓ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È il documento che attesta l’idoneità dell’apparato Radio all’utilizzo su unità nautiche.


✓ CERTIFICATO LIMITATO DI RADIOTELEFONISTA

Comunemente conosciuto come “patentino Vhf, autorizza l’utente all’utilizzo di apparati Vhf ai soli fini della sicurezza. È valido per le navi (anche unità da diporto) di stazza lorda fino a 150 tonnellate e aventi stazioni di potenza non superiore ai 60 W (per assurdo anche apparati MF/HF).

Così come previsto dal DD.MM. 10.08.65 e.02.01.70, si può ottenere senza esame presentando una domanda all’Ispettorato Territoriale Regionale di Competenza del Ministero delle Comunicazioni.

Il Certificato RTF non ha scadenza, dunque non è soggetto a rinnovo. Si ottiene con semplice istanza scaricabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali.

La normativa attualmente in vigore ha eliminato la necessità del collaudo degli apparati a installazione fissa e delle visite ispettive (tranne se si fa un uso pubblico), pertanto, una volta in possesso della Licenza Impianto Radioelettrico, qualsiasi apparecchio di cui sia disponibile la Dichiarazione di conformità potrà essere immediatamente utilizzato da un operatore in possesso del Certificato RTF o SRC.


✓ LE TABELLE DI DEVIAZIONE

Sono obbligatorie solo per le imbarcazioni che navigano oltre le sei mg dalla costa. Si ottengono con una operazione detta “giri di bussola” e devono essere rifatte ogni volta che l’equilibrio magnetico di bordo viene modificato a seguito di installazione o riposizionamento delle apparecchiature elettroniche. Per l’esecuzione occorre un compensatore di bussole iscritto in un registro tenuto presso la Capitaneria di porto.

Di norma si procede in concomitanza col rinnovo del certificato di sicurezza.

zattera salavataggio


✓ ZATTERA DI SALVATAGGIO

L’obbligo della zattera di salvataggio c.d. d’altura/ oceanica sussiste se si oltrepassano le 12 miglia dalla costa. La revisione è biennale salvo eccezioni previste dal fabbricante. Entro le 12 miglia ma oltre le 6 (ex art. 54 del regolamento al codice attuato dal D.M. 2 marzo 2009 del Comandante generale delle Capitanerie di Porto) vi è l’obbligo di avere a bordo una zattera di salvataggio, diversa rispetto al gonfiabile d’emergenza d’altura.

Trattasi della c.d. zattera costiera, erede del vecchio “atollo”.  Essa è la versione semplificata del gonfiabile d’altura e non prevede una copertura, né delle dotazioni pensate per una permanenza a bordo oltre 24 ore. Essa deve essere revisionata la prima volta a 3 anni dall’acquisto, per poi essere ripetuta regolarmente con cadenza biennale. È il caso di sottolineare che le nuove zattere seguono le istruzioni della casa produttrice per ciò che concerne la revisione. Alcune hanno revisione annuale da effettuare presso laboratori abilitati.


✓ ESTINTORI

Sono obbligatori per la navigazione oltre i 300 metri e oggetto di apposita tabella nell’ambito dell’allegato V al regolamento di attuazione del Codice della nautica. Parlando di imbarcazioni il loro numero è da metter in relazione alla distanza di navigazione dalla costa, al numero e potenza dei motori, alla capacità degli estintori e loro posizionamento.

Occorre controllare che essi rispondano alle caratteristiche richieste per ogni caso specifico. A bordo dei natanti da diporto deve essere presente 1 estintore le cui caratteristiche variano in base alla potenza installata: 13B per potenza kW ≤ 18.4; 21B per potenze tra 18,4 e ≤ 147 kW; 34 B per P > 147 kW.

Per gli estintori non esiste una vera data di scadenza e non è richiesta una verifica periodica, ma devono esserne controllati il buono stato e la carica: in pratica sarà necessario accertarsi che l’indicatore della pressione sul manometro sia posizionato sempre sul verde.


✓ CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Necessaria per la navigazione oltre le 12 mg e conforme ad apposito DM 10/03/2022 Ministero della Salute in G.U. n. 108 del 10/05/2022. I kit di pronto soccorso non devono contenere prodotti scaduti.

Alcuni kit hanno scadenza che va da 2 a 5 anni. In generale le sostanze liquide come i disinfettanti hanno durata di 2 o 3 anni mentre i componenti solidi come garze e cerotti durano fino a 5 anni. In ogni caso controllare le singole scadenze e se del caso sostituire il prodotto scaduto.