Articolo aggiornato ad aprile 2018

Noleggio

È il contratto con il quale una delle parti (noleggiante), si obbliga, dietro corrispettivo, a mettere a disposizione dell’altra (noleggiatore) un’unità da diporto per un determinato periodo a scopo ricreativo in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto.

L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

Il nuovo Codice cancella le procedure di imbarco e sbarco per la rotazione dei marittimi fra diverse “imbarcazioni” della stessa impresa che esercita il noleggio e chiarisce che la comunicazione relativa all’unità con bandiera extra UE che effettua noleggio in Italia è dovuta solo se l’esercente svolge l’attività stabilmente in Italia. Per il regime fiscale si veda oltre.

Locazione

È il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto a un’altra (conduttore), per un periodo di tempo determinato. Il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Il nuovo Codice introduce il riferimento all’attività commerciale dei natanti, con una disciplina minima nazionale (prima totalmente demandata ai singoli uffici locali delle Capitanerie) che prevede la patente per le unità a noleggio e l’obbligo di fornire delle istruzioni codificate dal Ministero dei Trasporti per le unità in locazione.

Uso commerciale del socio

L’uso commerciale delle unità da diporto da parte del “beneficial owner” (socio della società proprietaria dell’unità adibita a navigazione commerciale) è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 43/E del 2011, che ha specificato i termini di utilizzo per non incorrere nell’abuso del diritto.

Noleggio Occasionale

Con il doppio intervento normativo, attuato con la legge 24 marzo 2012, n. 27, e con la legge 9 agosto 2013, n. 98, è stata introdotto nel Codice della nautica la possibilità di effettuare occasionalmente il noleggio di imbarcazioni e navi da diporto. Con la riforma del Codice entrata in vigore il 13 febbraio 2018 è stato precisato che tale possibilità è limitata alle bandiere nazionali. L’attività è riservata alle unità intestate a persone fisiche o anche alle società, purché non abbiano come oggetto sociale le attività di locazione e noleggio nel limite di 42 giorni l’anno. Per la conduzione delle imbarcazioni è sufficiente la patente nautica e la condotta può essere affidata a terzi (patentati), per le navi da diporto è richiesto il titolo professionale. Prima di effettuare ogni singola operazione, si deve darne comunicazione in via telematica alla Capitaneria di porto e all’Agenzia delle Entrate, compilando il modello in formato pdf pubblicato sul sito istituzionale delle CP e mandandolo via mail alla Capitaneria territorialmente competente e all’indirizzo [email protected]. Se l’imbarcazione viene affidata alla conduzione di un terzo si deve darne comunicazione secondo le modalità operative previste dall’Inps e dall’Inail in questa materia.