Nel 2016 abrogata la tassa sulle imbarcazioni oltre 14 metri di Nautica Editrice il 5 Lug 2016 La legge di stabilità 2016 (comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015) è stato abrogato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza) Le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore a 14 metri (10 mt, prima delle modifiche introdotte dal Dl 69/2013) sono soggette al pagamento di una tassa annuale. La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione e inoltre per: le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici le unità obbligatorie di salvataggio i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto le unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore. La tassa non è dovuta, inoltre, sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità. fonte: Agenzia delle entrate Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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