Regolamento per la navigazione nella fascia costiera di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Aggiornamento: Marzo 2010 Con il trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, sono ora i Comuni a disciplinare con apposita ordinanza l’uso delle spiagge, mentre la disciplina della circolazione dei mezzi nautici lungo la fascia costiera è rimasta nella competenza della Capitaneria di Porto. Quindi, per trascorrere una vacanza al mare con tranquillità bisogna leggersi due (copiose) ordinanze: una contenente le regole per la balneazione e l’altra per fare un gita in barca nella fascia costiera. Ecco le regole da osservare nella fascia dei 200-500 m. dalla costa Le distanze dalla costa per la circolazione delle unità da diporto sono stabilite con ordinanza della competente Capitaneria di porto (generalmente tra i 200 e i 500 m. a seconda delle zone) In questa fascia, la partenza dalla spiaggia e l’arrivo sono consentiti alle seguenti condizioni: a) nei corridoi di atterraggio: bisogna procedere alla velocità minima (max 3 nodi. In questi corridoi è vietata la balneazione). b) in assenza di corridoi, nelle zone frequentate dai bagnanti, l’attraversamento della fascia è consentita soltanto a remi; c) entro i 1.000 m. dalla costa la velocità di avvicinamento alla riva non deve superare i 10 nodi, bisogna condurre l’unità stando in piedi e rafforzare la vigilanza con una vedetta; d) devono essere adottate le più elementari regole del buon senso e di prudenza, volte ad evitare incidenti. e) le unità che durante la notte sostano nella fascia costiera riservata ai bagnanti al mattino (prima delle ore 0830) devono levare l’ancora per evitare sanzioni; f) si ricorda inoltre che tutti i mezzi nautici di lunghezza superiore a 7 metri, quando sono alla fonda devono mostrare un pallone nero di dimensioni adeguate. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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