La navigazione delle unità da diporto comunitarie ed extracomunitarie in Italia di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Sommario A) PremessaB) La posizione giuridica delle unità da diporto nelle nostre acque territoriali.C) Unità da diporto di bandiera dei Paesi dell’U.E. e extra-comunitarie.D) Comando di unità da diporto di bandiera italiana da parte cittadini comunitari ed extra-comunitariE) Disposizioni comuni alle unità da diporto di bandiera dei Paesi dell’Unione Europea e Paesi Terzi.F) Regole Generali A) Premessa Con lo sviluppo della nautica e l’incremento delle sue attività ricreative, sportive e di commerciali, è necessario conoscere le regole che le unità da diporto, di bandiera comunitaria ed extra-CE, devono osservare quando navigano nelle acque territoriali italiane, che sono poi quelle comunitarie. Bisogna ricordare anzitutto che: non vi sono direttive comunitarie che regolano la navigazione nelle acque marittime comunitarie; le convenzioni internazionali garantiscono (con qualche limite per le navi militari) la libertà di navigazione nelle acque territoriali per tutte le navi, unità da diporto comprese; la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare prevede che per le navi, di qualsiasi specie, in navigazione nell’alto mare (oltre le 12 mg. dalla costa) deve esistere uno stretto collegamento tra la nave e la bandiera di appartenenza, comprovato dai documenti di bordo. Le regole valgono per tutti, per cui quando si naviga fuori delle acque territoriali comunitarie l’unità è soggetta al regime giuridico dello Stato di cui porta la bandiera. Le unità non iscritte nei registri, come i natanti, non sono autorizzati, quindi, a navigare fuori delle acque territoriali perchè non possono comprovare attraverso i documenti di bordo, l’appartenenza ad una Nazione. Il regime giuridico di queste unità non è omogeneo in tutti gli Stati, cioè al disotto di una data lunghezza non esiste l’obbligo dell’immatricolazione. In alcuni Paesi, come l’Italia, la lunghezza si ferma a m 10, in altri a 12, e anche più, comunque non oltre i 24 metri. Anche i documenti di bordo (licenza di navigazione e certificazioni) sono diversi, poiché mancano normative comunitarie o accordi internazionali. B) La posizione giuridica delle unità da diporto nelle nostre acque territoriali. La permanenza nelle acque nazionali è regolata in modo diverso, a seconda che le unità da diporto appartengano ad uno Stato membro dell’U.E. o Paese terzo. Al riguardo, mentre non esistono vincoli per quelle di bandiera comunitaria, le unità appartenenti ai Paesi extra-comunitari sono soggette alla Convenzione di Ginevra del 1956, sulla temporanea importazione, come modificata dall’allegato C (concernente i mezzi di trasporto) alla Convenzione d’Istanbul del 15.3.1993, resa esecutiva in Italia con la legge n. 479 del 26.10.1995.Possono beneficiare dell’ammissione temporanea i mezzi di trasporto ad uso privato (in questa categoria rientrano anche le unità da diporto) alle seguenti condizioni: 1) che siano immatricolati in un Paese diverso da quello d’ammissione temporanea; 2) che la persona sia stabilita o residente fuori del territorio d’ammissione temporanea; 3) che siano importati e utilizzati da persone residenti in tale territorio. C) Unità da diporto di bandiera dei Paesi dell’U.E. e extra-comunitarie. 1) Unità da diporto di bandiera dei Paesi comunitari.Queste unità quando navigano in acque italiane devono osservare le seguenti regole: durante la navigazione nelle acque territoriali devono essere assicurate sulla responsabilità civile in conto terzi e avere a bordo la carta verde; possono essere date in locazione e noleggio alle stesse condizioni e modalità stabilite per le unità di bandiera nazionale, con i benefici del gasolio agevolato, quando esercitano l’attività di charter; possono essere trasferite nei registri italiani; in tal caso il proprietario deve dichiarare il proprio domicilio presso l’Autorità consolare del Paese d’appartenenza o presso un proprio rappresentante che abbia il domicilio in Italia. SI RICORDA CHE Fanno parte dell’U.E i seguenti Paesi:Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Malta,Bulgaria e Romania. Dell’Area economica europea la Norvegia,l’ Islanda e Liechtenstein). 2) Unità da diporto di bandiera dei Paesi extra-comunitari La permanenza nelle acque italiane e comunitarie delle unità di bandiera extra-CE è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 9932001 della Commissione del 4 maggio 2001 che ha modificato il regolamento (CEE) 245493 sulla temporanea importazione. Per l’ammissione temporanea delle unità da diporto devono ricorrere le seguenti condizioni: che siano immatricolate fuori del territorio della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. Per le unità non iscritte nei registri (come nel caso dei natanti) la condizione può considerarsi osservata qualora appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale comunitario; che siano utilizzate da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo alcune eccezioni previste dal regolamento (CE)90032001. Tra le eccezioni assume rilevanza l’esonero dal dazio per le unità adibite ad uso commerciale o privato da una persona stabilita nel territorio comunitario, alle dipendenze del proprietario del mezzo stesso residente fuori del territorio. devono essere munite della polizza assicurativa sulla responsabilità civile in conto terzi (carta verde) L’autorizzazione alla temporanea importazione è concessa dall’autorità doganale in conformità di una dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’imbarcazione o del natante. Nel regime di temporanea importazione la permanenza nelle acque territoriali comunitarie è consentita per un tempo massimo di 18 mesi. Trascorso tale periodo, l’unità deve lasciare il territorio comunitario ad evitare la definitiva importazione, con il pagamento dei relativi tributi doganali e le sanzioni previste nei casi di “contrabbando”. Per le unità custodite in rimessaggio, anche dopo le modifiche comunitarie, sono previste deroghe al periodo dei diciotto mesi, come da chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane con circolare n. 4499 del 14 gennaio 2002, che in sostanza conferma le precedenti disposizioni, che possono riassumersi come segue: va comunicato alla locale autorità doganale il luogo in cui l’unità sarà posta in rimessaggio, allegando i documenti di bordo con la richiesta d’apposizione di sigilli; il periodo di custodia interrompe il regime d’importazione temporanea dando inizio ad altro periodo ex-novo, della stessa durata, a condizione che l’unità sia rimasta in custodia per la durata di almeno tre mesi continuativi; alla fine del periodo l’autorità doganale provvederà alla restituzione dei documenti di bordo, previa rimozione dei sigilli. D) Comando di unità da diporto di bandiera italiana da parte cittadini comunitari ed extra-comunitari 1) L’art. 38 della legge n. 50 del 1971, come da ultimo riformata dalla legge n. 172 del 2003 prevede che gli stranieri (comunitari e non), e gli italiani residenti all’estero, muniti di un’abilitazione equipollente rilasciata dallo Stato d’appartenenza o residenza, possono comandare le unità da diporto di bandiera italiana (comprese le navi da diporto), a scopo sportivo e ricreativo, ma non nell’attività di noleggio, nei limiti dell’abilitazione in possesso. 2) I cittadini italiani possono comandare le unità appartenenti ad un Paese comunitario, essendo venuti meno i vincoli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra che lo vietavano, ma per esercitare il diritto è necessario accertarsi che la legislazione del Paese di bandiera lo consenta. In questo contesto non si può invocare la reciprocità (se il mio Paese ti consente qualcosa anche il tuo deve permettermi di fare la stessa cosa). Tra i Paesi comunitari non vale il principio della reciprocità, in quanto sarebbe in contrasto con il Trattato di Roma, istitutivo del mercato comune. 3) in materia di patenti nautiche non vi sono direttive comunitarie di coordinamento, per cui ogni Paese ha una propria legislazione che ne stabilisce l’obbligo ed i limiti di esenzione. Vi sono Paesi che non hanno sbocchi sul mare e in tal caso, attraverso accordi, riconoscono le patenti rilasciate da altri Paesi (comunitari e non) dando così la possibilità ai propri cittadini di avere le necessarie abilitazioni per comandare unità da diporto. L’Austria, per fare un esempio, riconosce le patenti rilasciate dalla Croazia. Ma i cittadini italiani non possono comandare unità della nostra bandiera con una patente rilasciata da un’autorità governativa croata. E) Disposizioni comuni alle unità da diporto di bandiera dei Paesi dell’Unione Europea e Paesi Terzi. Le unità da diporto, di qualsiasi bandiera, possono navigare liberamente nelle acque nazionali e sostare nei porti e approdi turistici senza alcuna formalità, con i documenti di bordo (licenza di navigazione, e altri documenti previsti dallo Stato di bandiera) e quelli relativi alla sicurezza della navigazione (certificato di sicurezza, mezzi di salvataggio e attrezzature di sicurezza, ecc.), stabiliti dalla legislazione del Paese d’appartenenza. Gli organi di vigilanza in mare, possono sempre verificare (inchiesta di bandiera) la legalità dei documenti rilasciati dall’autorità governativa, ma non con riferimento alla legge sulla disciplina della navigazione da diporto italiana, in quanto non applicabile; in materia amministrativa, di abilitazione al comando e di sicurezza non vi sono direttive comunitarie di coordinamento, per cui ogni Paese ha una propria legislazione. Le medesime unità: non sono soggette alle formalità amministrative relative all’arrivo in porto e alla partenza, e durante la sosta non devono pagare alcuna tassa o diritto marittimo; quando sono dirette in un porto fuori dal territorio comunitario possono imbarcare le provviste di bordo in franchigia doganale; per ottenere il beneficio basta richiedere a qualsiasi Ufficio marittimo il rilascio del “Giornale partenze e arrivi”. Ma dopo l’imbarco delle provviste l’unità deve lasciare però il porto nelle successive otto ore; in caso di sinistro di unità da diporto, ad eccezione di quelle impiegate nel charter, l’autorità marittima provvede alla raccolta delle informazioni e alle indagini sommarie ma per procedere ad inchiesta formale per stabilire le cause e la responsabilità del sinistro gli interessati devono presentare apposita domanda; nelle acque territoriali nazionali (12 miglia dalla linea di base) le unità devono osservare le disposizioni emanate dalle Autorità marittime in materia di navigazione, di divieti e di circolazione nella fascia costiera riservata a bagnanti (200-500 m. dalla costa a seconda delle località). Inoltre, secondo le più recenti direttive ministeriali, durante la stagione estiva la velocità dei mezzi nautici nella fascia dei mille metri dalla costa non deve superare i 10 nodi. F) Regole Generali Alle unità da diporto di qualsiasi bandiera si applicano le seguenti Convenzioni internazionali: Colreg 72 – Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare; Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare. Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 sul soccorso in mare. Alle navi da diporto di bandiera dei Paesi dell’Unione Europea si applicano, inoltre, le seguenti Direttive comunitarie: Direttiva 9818CE sul trasporto dei passeggeri, quando le unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) trasportano più di 12 passeggeri per fini commerciali (noleggio). Marpol ’76 (Marine pollution Convention – Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dall’inquinamento marino (le disposizioni della convenzione si applicano alle unità di nuova costruzione (navi e imbarcazioni da diporto). La materia è disciplinato dal decreto legislativo n. 182 del 24 giugno 2003. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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