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a cura di Lorenzo Maria Lucarelli Tonini

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica”.

È questo il delitto di naufragio, reato previsto dall’art. 428 del Codice Penale e rientrante nella categoria dei “reati contro la pubblica incolumità”, categoria di reati a tutela della vita, l’integrità fisica e la salute della persona. Chiunque va per mare, dunque, dovrebbe conoscerne almeno un po’, non essendo infrequente sentire di barche (si spera sempre non sia la propria) finite a capofitto, con conseguenze che spesso non terminano con la sola perdita dell’imbarcazione.

Quando si parla di naufragio ci si riferisce alle imbarcazioni in navigazione che, naufragate, non possono più essere utilizzate, totalmente o in parte, per la navigazione stessa. Non per forza la nave deve essere affondata o completamente persa affinché si configuri il delitto in questione, ma basta anche solo che si sia incagliata sugli scogli o si sia capovolta (Cass. pen. 499887/2018). Si parla invece di “sommersione” quando il natante viene ricoperto dall’acqua, interamente o in parte, purché la nave non possa più galleggiare, perdendo così la sua caratteristica principale.

Al legislatore, però, non interessa granché del destino della nave in sé, mirando invece a tutelare l’incolumità delle persone, le quali, essendo il naufragio un reato di pericolo e non di danno, non necessariamente devono perire o ferirsi ma basta che siano messe in pericolo.
Chiunque può commettere il delitto di naufragio, trattandosi di un reato comune, eccezion fatta per l’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 428 c.p. che richiede la proprietà del natante.
Per finire di circoscrivere il perimetro della fattispecie, bisogna precisare che per nave si intende qualsiasi costruzione galleggiante destinata a qualsiasi uso, purché non sia fissata saldamente al terreno in modo stabile.

Previsto sia nella forma colposa sia in quella dolosa (con differenti forbici edittali), il delitto di naufragio si verifica con maggior probabilità nella sua ipotesi colposa, come quella su cui si è pronunciata la Cassazione penale n. 26272/2015, in merito a un giovane, privo di patente nautica e inesperto, accusato di aver fatto naufragare un natante in seguito a una condotta gravemente colposa, essendo uscito in mare nonostante le condizioni meteorologiche avverse, affrontate compiendo manovre scorrette che hanno causato il ribaltamento dell’imbarcazione.

Al giovane, la Cassazione ha addossato le stesse responsabilità di un vero e proprio comandante, per il solo fatto di avere noleggiato l’imbarcazione, assumendosi gli obblighi che ne derivano, compreso quello di salvaguardare l’incolumità dei soggetti a bordo.
Veniamo quindi, infine, alla figura del comandante, di fondamentale rilevanza in ordine alla natura della responsabilità in esame, in quanto egli assume una specifica posizione di garanzia in relazione al possesso di competenze tecniche. Egli, infatti, in quanto a capo dell’organizzazione dell’equipaggio, dirige la manovra e la navigazione, accerta l’idoneità del natante alla navigazione ed è responsabile della conservazione dei libri di bordo.

Per questo, gli viene attribuita da parte della dottrina e della giurisprudenza una responsabilità generale per quanto accade a bordo di una nave in navigazione.

È bene, infine, precisare che la sua responsabilità rileva anche quando il naufragio non derivi da eventi direttamente causati dal comandante stesso, tanto che la giurisprudenza trova spazio per l’applicazione dell’art. 40, co. 2, c.p., secondo il quale: “Non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”.

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