Navigazione con i natanti oltre 12 miglia dalla costa di Nautica Editrice il 1 Lug 2019 I natanti da diporto (con o senza marchio CE) non sono autorizzati a navigare oltre le 12 miglia dalla costa, fuori delle acque territoriali nazionali o comunitarie per le ragioni che andremo ad esaminare. Al riguardo, nell’intento di offrire ai diportisti della nautica minore un quadro di conoscenze sulla complessa materia, proviamo a spiegare nel modo più semplice possibile la posizione giuridica delle unità da diporto che navigano in alto mare, in quelle acque cioè in cui nessuno Stato può esercitare la piena potestà di imperio, ma dove non è lecito fare ciò che si vuole. Innanzitutto per navigare oltre le 12 miglia, oltre alle dotazioni di sicurezza obbligatorie, i natanti devono avere necessariamente a bordo:. Uno dei seguenti documenti attestanti l’idoneità: a) il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, dai quali risulta che l’unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre 6 miglia dalla costa); b) l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall’ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite; c) una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato. Iscrizione Può essere richiesta alle Capitanerie di Porto, agli Uffici Circondariali Marittimi e a tutti gli Uffici Provinciali della MCTC e, appeno operativo, allo Sportello telematico del diportista. Documenti obbligatori da tenere a bordo natanti oltre le 12 miglia VHF Che è obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa. Leggi tutti i documenti del VHF da tenere a bordo Nell’alto mare (acque extraterritoriali) si applicano le regole della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, recepita nel nostro ordinamento con legge 2.12.1994, n. 689, che garantiscono la libertà di navigazione a qualsiasi mezzo navale, a condizione che sussista uno stretto legame nave-bandiera comprovato dai documenti di bordo rilasciati dallo Stato di bandiera. I natanti essendo, com’è noto, unità non iscritte nei registri, non possono comprovare tali condizioni. Alcuni sostengono la tesi che i natanti con marchio CE possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa e non sono quindi vincolati ad altre regole. Ma è proprio vero? Per comprendere meglio il problema bisogna fare una breve disamina delle unità con marchio CE, costruite secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva comunitaria 9425CE. Tali unità si suddividono in quattro categorie contrassegnate con le lettere A, B, C e D. La categoria assegnata dal costruttore indica le condizioni meteorologiche, di vento e di mare, entro le quali l’unità può navigare in sicurezza a qualsiasi distanza dalla costa, nel rispetto delle condizioni meteo-marine stabilite per ciascuna categoria. In relazione alla categoria di progettazione le unità sono abilitate per le seguenti specie di navigazione. categoria A: senza alcun limite; categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato) categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento fino forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 metri. Leggi tutte le categorie A-B-C-D Per navigazione in “acque protette” si intende quella effettuata da unità progettate per crociere in acque costiere riparate, piccole baie, laghi, fiumi e canali in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 0,3 m. Per misurare la forza del vento si usa la scala Beaufort, mentre per altezza significativa dell’onda si intende l’altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d’onda osservate in un dato periodo. La categoria di progettazione rappresenta l’idoneità tecnica della barca a resistere alle varie sollecitazioni dovute alle onde del mare senza subire danni; essa non ha alcuna attinenza con il regime amministrativo e dei documenti di bordo necessari per comprovare l’appartenenza ad una determinata bandiera. La valutazione degli elementi meteorologici è effettuata direttamente dal conduttore che si assume la responsabilità di impiego dell’unità nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale del proprietario. Se dall’uso improprio della barca derivano danni allo scafo che ne compromettano la galleggiabilità, egli sarà il solo responsabile. Quindi, anche se le unità possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa, prima di partire è prudente accertarsi delle condizioni meteo-marine, conoscere le previsioni per le successive 12 ore e calcolare il tempo necessario per un rapido rientro in un porto o approdo sicuro. Passiamo ora all’esame dei natanti CE. Questa categoria di unità può navigare a qualsiasi distanza dalla costa, nel rispetto delle condizioni meteo-marine ma, come accennato, la navigazione delle navi (nelle quali rientrano anche i natanti) al di là delle acque territoriali è regolata dalla citata Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay, che all’art. 91 prevede che “ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio e del diritto di battere la sua bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo” comprovato con i relativi documenti. Il Codice della nautica ed il relativo regolamento di attuazione rappresentano un “corpus juris” della navigazione da diporto, ma non è completo e per tale motivo lo stesso codice all’art. 1 stabilisce che “Per quanto non previsto dal presente codice in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione e le relative norme attuative”. Ecco quindi la prova dello stretto legame giuridico tra il codice della navigazione e la normativa della nautica alla quale si estende anche l’applicazione delle leggi speciali e tra esse la Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay. Al riguardo, mentre allo Stato di bandiera è devoluto il controllo sulle questioni di carattere tecnico, amministrativo e sociale a bordo delle navi (comprese le unità da diporto) il controllo dei traffici, invece, viene esercitato dalle navi militari di un qualsiasi Paese firmatario della Convenzione (che può essere anche una nave turca, libica, tunisina ecc.) che possono esercitare il “diritto di visita” (Art. 110 della Convenzione) qualora vi siano fondati motivi per sospettare che la nave sia priva di nazionalità. Un mezzo navale, privo di elementi di individuazione, di bandiera e senza documenti di bordo, come nel caso di un natante, costituisce un classico esempio di violazione dell’art. 91 della richiamata Convenzione di Montego Bay sul riconoscimento della “nazionalità delle navi” in acque internazionali e pertanto può essere fermato e accompagnato al primo approdo per gli accertamenti ritenuti necessari. Ne caso specifico si applicano le sanzioni previste dallo Stato di appartenenza della nave militare che ha eseguito il fermo, che variano da Paese a Paese. Non bisogna dimenticare infine che i natanti sono coperti dall’assicurazione obbligatoria per i limiti di navigazione autorizzati (6 o 12 miglia) e nella malaugurata ipotesi di un incidente in mare in cui vengono coinvolte anche le persone, con feriti o altro, la compagnia assicuratrice non provvede al risarcimento dei danni, quando viene provato che il mezzo nautico navigava oltre i limiti di abilitazione. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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