L’iscrizione delle navi da diporto: art. 15 bis del Codice di Ettore Romagnoli il 30 Lug 2021 Torna al sommario I lettori più attenti avranno potuto notare il maggiore interesse tributato dal legislatore della riforma per la categoria delle navi da diporto. Da un lato infatti si è proceduto all’ampliamento dei tipi distinguendo tra navi maggiori, minori e storiche; dall’altro si è dedicato un articolo all’iscrizione delle stesse stabilendo così un regime differenziato in cui particolare rilievo è stato dato al leasing e all’uso commerciale. Nello specifico, il proprietario o l’utilizzatore della nave da diporto in leasing in nome e per conto del proprietario, se munito di procura autenticata, potrà chiedere l’iscrizione della stessa anche in modalità provvisoria. La relativa domanda dovrà essere posta all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) oltre al titolo di proprietà/contratto leasing il certificato di stazza. Sin qui si rimane nel solco della tradizione, a parte la novità per il leasing. Le maggiori novità riguardano l’iscrizione delle navi provenienti da bandiera estera. Per esse, infatti, sarà necessario presentare anche l’estratto del registro di iscrizione di provenienza o il certificato di cancellazione dal registro/dismissione di bandiera, mentre in luogo del certificato di stazza può essere presentata con validità sino a sei mesi un’attestazione di stazza rilasciata dal registro di provenienza. Con finalità di semplificazione, al posto del certificato di cancellazione è possibile produrre un certificato sostitutivo dell’autorità estera – valido sino a 6 mesi – in cui si attesta semplicemente l’avvio delle procedure di cancellazione dal registro e il ritiro dei documenti di navigazione. Tale attestato sostituisce pertanto il certificato di cancellazione/dismissione di bandiera di cui sopra non presente in tutte le legislazioni e foriero spesso di difficoltà nel momento del passaggio in bandiera italiana delle navi. Se poi nell’estratto del registro di iscrizione di provenienza, nel certificato di cancellazione o nel certificato sostitutivo di cui sopra sono indicale le generalità del proprietario e i dati identificativi dell’unità, non sarà necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l’obbligo del certificato di stazza o dell’attestazione provvisoria di cui sopra. Complessivamente, quindi, notiamo un favore a vantaggio del leasing e una maggiore elasticità per ciò che attiene l’iscrizione delle navi provenienti dall’estero nell’ottica di un rilancio della bandiera italiana, alquanto offuscata nel corso degli anni, causa le note vicende fiscali e difficoltà “burocratiche” che la contraddistinguono. Passando al tema dell’utilizzo commerciale, altro cavallo di battaglia della nostra riforma, avremo che sia il proprietario sia l’utilizzatore della nave leasing possono presentare allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto sopra previsto, un certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell’impresa/società esercente le attività di diporto commerciale enumerate dall’articolo 2 e quindi: locazione e/o noleggio; insegnamento professionale della navigazione da diporto; diving; assistenza all’ormeggio nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; attività di assistenza e di traino; somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio. Tale possibilità è consentita anche per l’impresa o società estera. In tal caso sarà necessario un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività rientrante tra quelle di cui sopra svolta dall’esercente. L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporterà la denominazione di nave utilizzata a fini commerciali-commercial yacht con l’evidente intento di rendere la destinazione apertamente conoscibile in ambito internazionale. La stessa denominazione sarà naturalmente riportata anche nella licenza di navigazione. Resta sempre possibile la facoltà di mutare la destinazione iniziale della nave da diporto “puro” a commerciale e viceversa. In pratica sarà il proprietario/utilizzatore a determinare secondo convenienza l’utilizzo voluto, magari alternando le due fasi in modo da trarre un beneficio economico dal bene atto a supportare le ingenti spese che un mezzo del genere notoriamente comporta. Notiamo infine che la possibilità/facoltà accordata dalla legge per l’uso commerciale da parte dell’utilizzatore potrebbe trovare un ostacolo qualora ciò fosse esplicitamente vietato dal contratto di leasing. <p style=”text-align: center;”>Scarica pdf Nautica Agosto 2021</p> Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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