Cosa dice la legge…

Come noto agli attenti lettori, già dal 2020 fu inserita nel Codice della nautica una nuova categoria di patenti contrassegnata dalla lettera D consistente in abilitazioni “speciali” al comando di natanti, imbarcazioni e moto d’acqua.

La previsione non ebbe pratica attuazione né precisa configurazione sino alla recente emanazione del correttivo/integrativo al Regolamento di attuazione al Codice della nautica (D.M. n. 133 del 17/09/2024) grazie al quale finalmente le riforme del codice degli anni 2017 – 2020 possono avere un senso compiuto.

Il Decreto 133/24 ha inserito nel testo del DM 146/08 gli artt. 27 bis e 29 bis oltre varie e necessarie modifiche ed integrazioni di coordinamento al testo originale.

In tale ambito particolare scalpore ha suscitato nella stampa specializzata l’età per conseguire le abilitazioni D1 stabilita in 16 anni rispetto ai consueti 18 delle patenti nautiche, unitamente alle innovative modalità per giungervi. Sta di fatto che nella nuova tipologia “D” si distinguono le due sottocategorie contrassegnate come D1 e D2 e che dalla D2 sono esplicitamente escluse le moto d’acqua.


A chi vengono rilasciate

Introduciamo l’argomento procedendo dall’art. 27 bis del regolamento dedicato alle “Patenti nautiche di categoria D” e quindi abilitazioni esplicitamente speciali e portatrici di alcune limitazioni/differenze rispetto alle altre categorie se così possiamo dire “classiche” di cui all’art. 39 del Codice della nautica.

Il nominato articolo vuole che le patenti nautiche in titolo siano rilasciate ai soggetti di cui all’allegato I, § 4, alle condizioni ivi previste ed in esito agli accertamenti medici di idoneità psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione annotate sul certificato medico.

Tali patenti sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.

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Per intraprendere in modo proficuo il percorso della nostra trattazione richiamiamo necessariamente il fondamentale allegato 1 § 4 del regolamento volto a chiarire cosa si deve intendere per “idoneità” al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche della categoria D2.

Per esso, i soggetti che non possiedono i requisiti per conseguire o convalidare le patenti di categoria A, B, D1, possono conseguire la patente nautica del tipo D2 o riclassificarla, qualora le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Con ciò emerge senza dubbio il fondamento inalienabile di tutta la normativa speciale della navigazione che risiede nella tutela della vita umana in mare e in genere nella salvaguardia della sicurezza della navigazione.

 


Limitazioni o prescrizioni

A questo fine gli organi sanitari, anche avvalendosi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, possono condizionare l’idoneità al conseguimento, alla convalida o alla riclassificazione della patente nautica ad una o più delle seguenti limitazioni o prescrizioni:

  • avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni in grado di compensare i deficit uditivi del titolare di patente nautica;
  • navigazione in orario esclusivamente diurno;
  • navigazione con condizioni meteorologiche esclusivamente favorevoli;
  •  limitazione a una determinata tipologia di unità da diporto;
  • navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa;
  • limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo;
  • utilizzo di specifici adattamenti o dispositivi installati a bordo;
  • durata inferiore della validità della patente nautica;
  • altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli organi sanitari.

In pratica si è voluto allargare la platea dei patentati a soggetti che altrimenti sarebbero dovuti rimanere fuori da tale alveo senza che però si potesse venire a patti con i principi centrali della sicurezza per salvaguardare la quale sono possibili specifiche limitazioni.


L’esame

Per ciò che attiene l’esame, il successivo art. 29 prescrive in generale che le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D2, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

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La prova teorica

La prova teorica per il conseguimento delle menzionate patenti nautiche che abilitino alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa è sostenuta innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del Circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale della gente di mare in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016.

Nello specifico precisiamo che trattasi di un Ufficiale di coperta che può assumere la responsabilità della guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave.

L’esame può inoltre essere svolto, con innovazione coerente con la ricerca di maggiore autonomia del comparto diportistico, da un Ufficiale di navigazione del diporto di cui all’articolo 5 del DM 10 maggio 2005, n. 121 sui titoli professionali del diporto incluso il recentemente attuato Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all’articolo 36-bis del codice.

L’esame potrà essere altresì svolto innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore dell’UMC, scelto tra i medesimi soggetti nonché tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma della legge 870/86.

Le funzioni di esaminatore possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell’UMC.


Categoria 12 Miglia

Passando alla categoria oltre le 12 Miglia la prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D2, che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita:

a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo o in congedo; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo; il personale della gente di mare in possesso di abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all’articolo 8 del citato decreto 25 luglio 2016 o di comandante del diporto di cui all’articolo 7 del richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo;

b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d’altura del Corpo; i comandanti su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del citato decreto 25 luglio 2016 o i capitani del diporto di cui all’articolo 6 del richiamato decreto n. 121 del 2005.


La prova pratica

La prova pratica per il conseguimento delle menzionate patenti entro 12 miglia di distanza dalla costa è sostenuta innanzi a un esaminatore unico scelto secondo i criteri di cui al § 3.

 La prova pratica per le medesime patenti che abilitino alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando di navi da diporto è sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al § 4, lettera b). La seduta di esame per la prova pratica è distinta dalla seduta per la teoria.

Per lo svolgimento della navigazione a vela l’esaminatore è affiancato da un istruttore professionale di vela qualificato ex art. 49 quinquies del codice. Si specifica inoltre che i docenti menzionati, se in posizione di quiescenza, non devono superare il settantacinquesimo anno di età e che, ai soli fini di cui alla presente disciplina i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli, rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT.

Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali conflitti di interesse e simili.

Sempre per soggetti portatori di problematiche, nell’allegato II al Regolamento sono definiti i criteri e le modalità di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilità di cui alla l. 104/92, nonché a favore dei candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla l. 170/2010, nel rispetto dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)», di cui alla seduta 25/07/2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché delle linee guida allegate al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669.


I Requisiti

Trattiamo ora dei Requisiti per l’ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale. Per l’art. 35 del Regolamento, sono ammessi agli esami o alla prova di idoneità finale di cui all’articolo 29 bis per il conseguimento delle patenti nautiche per le patenti nautiche in rassegna coloro che al momento della presentazione della domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell’attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all’articolo 29, comma 10 in cui si prevede che i programmi e le modalità di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D2, sono adottati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle citate patenti nautiche, il candidato deve dichiarare la specifica richiesta di limitazione dell’abilitazione alle sole unità a motore.

Il successivo art. 36 è dedicato al “Giudizio di idoneità” e prevede che coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell’allegato I, § 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica e/o la sua convalida.

Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, § 3, possono aspirare esclusivamente alla patente nautica di categoria C.

Infine per ciò che ci riguarda i soggetti di cui all’allegato I § 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica D2, alle condizioni ivi previste.

Riguardo ai termini di validità delle patenti D2 l’art. 38 le assimila alla categoria C e vuole che sia limitata ad un periodo più breve rispetto alle A e B in conformità alle prescrizioni del certificato rilasciato dal medico accertatore o dalla commissione medica locale.