Una novità della riforma del Codice della Nautica che trova finalmente attuazione

La riforma del Codice della nautica nelle due “puntate” del 2017 e 2020, oltre a comportare modifiche al testo originale, ha introdotto temi ex novo che possono assumere rilevanza pratica solo ora grazie all’emanazione delle relative norme attuative ad opera del Regolamento di attuazione (DM 146/089 innovato col DM 133/2024.

Uno degli argomenti che rientrano in questo ragionamento è quello in titolo per il quale possiamo ormai fornire una trattazione adeguata.

Osserviamo comunque che il codice nella sua rinnovata veste si dimostra sensibile a vari aspetti specifici del nostro comparto anche importanti, di fatto estranei all’impianto classico del diritto marittimo e che forse per questo furono trascurati o presenti solo in bozza nel disegno originale del 2005: per tale motivo l’integrazione ha colmato diverse mancanze e lacune che si potevano avvertire nell’attuale sensibilità.

Un segno di rinnovamento

Passando all’argomento notiamo che in effetti la nautica rappresenta essenzialmente un’attività ludica, sportiva e ricreativa – oltre che per vari aspetti professionale – per la qual cosa essa è indubbiamente immersa in aspetti sociali legati al benessere psicofisico delle persone cui seguono necessariamente altri e connessi aspetti organizzativi ed economici.

Un segno di rinnovamento e di apertura in argomento ci fu fornito nella originaria configurazione ex artt. 39 del Codice e 27 del relativo regolamento dove troviamo per la prima volta la disciplina delle patenti nautiche di categoria C o meglio “Abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto” destinata a soggetti affetti da varie patologie che non consentano il rilascio tout court delle patenti di categoria A e B. Alla cat. C si è aggiunta nel 2017 con il D. leg.vo 229/17 la cat. D “Abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto”.

In tal modo si venne incontro a varie persone che pur animate da una forte passione per vivere appieno il mare ne erano di fatto escluse per ragioni fisiche e/o psichiche. Inutile dire che se anche non vi è stato un exploit numerico molte son state le adesioni decisamente convinte alla novità anche grazie ad apposite associazioni che hanno contribuito e non poco allo sviluppo delle previsioni legislative.

Le novità introdotte

Questo originario segno di interesse o germe si è palesato e precisato in modo più evidente ed entra proprio tra i primi e quindi significativi articoli del Codice.

Il d. leg.vo 160/2020 ha introdotto l’art. 2 bis dedicato alla Nautica sociale , nuova specie che vedrà un sicuro sviluppo nel tempo futuro. Il DM 133/2024 ora, da parte sua ha introdotto nel Regolamento di attuazione del codice (DM 146/08) il nuovo art. 24 ter ed in tal modo la disciplina normativa dell’argomento si può dire completata. Iniziamo la nostra descrizione partendo dal Codice che pone i precisi limiti e confini di questa tipologia. È sociale la nautica caratterizzata dalle seguenti caratteristiche:

1) effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi – ricreativi, senza scopo di lucro;

2) esercitata mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/ EN/ISO/8666;

3) destinata al complesso di attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni;

4) volta a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 l. 104/92 o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità.

Le conseguenze

È certo che questa tipologia avrà una sicura evoluzione e delle ricadute positive sia nel campo del diporto commerciale che sulle associazioni sportive dilettantistiche poiché un’impresa o un’associazione che offra questi servizi potrà arricchire la propria offerta ad una parte dell’utenza che prima era sostanzialmente ma inopportunamente esclusa dal mondo della nautica. Lo stesso dicasi per le scuole nautiche ma del resto anche un singolo potrà far rientrare il proprio natante in categoria fruendo dei relativi benefici.

Inevitabilmente l’approdo al sociale del nostro comparto avrà anche influssi positivi sulla portualità turistica e di certo in ogni marina vi saranno posti barca destinati alla “nautica sociale” e si può presumere che la loro costruzione viaggerà su binari favoriti per l’aspetto demaniale e autorizzativo.

Passando al particolare, il nuovo art. 24 -ter (Nautica sociale) del regolamento, sulla scia delle disposizioni codicistiche vuole che l’autorità competente, nell’ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individui con priorità le aree destinate all’ormeggio, anche a secco, delle unità appartenenti alla nautica sociale di cui sopra nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e le aree di sosta dei relativi carrelli.

In tal modo non si potranno enumerare le solite scuse di carenza negli strumenti normativi o problematiche sostanzialmente connesse allo sfruttamento commerciale delle aree.

Le agevolazioni tariffarie

Inoltre, le unità da diporto appartenenti alla “nautica sociale” usufruiscono, se in transito ai sensi dell’articolo 49 -nonies del codice (Disciplina del transito delle unità da diporto) di agevolazioni tariffarie non inferiori al 30% per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

Pertanto, nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all’articolo 49 -decies del codice, i gestori delle aree marine protette debbono tenere in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale disciplinando le eventuali agevolazioni per le medesime.

Sono quindi e necessariamente previste apposite facilitazioni per l’ormeggio delle unità da diporto in transito interessate e per la fornitura dei relativi servizi in banchina cosa che naturalmente comporterà un adeguamento delle attuali strutture.

Insomma un passo in avanti per la policy diportistica e una adeguata attenzione per i soggetti che manifestano alcune problematicità che non possono e non debbono essere ignorate.