In caso di imbarcazioni o navi da diporto iscritti nel registro nazionale italiano è prevista la possibilità di concedere tali unità in regime di noleggio occasione.

Questo è previsto a favore di proprietari – persone fisiche o società – con oggetto sociale diverso dal noleggio o locazione nel limite di 42 giorni l’anno.

È prevista l’imposizione sostitutiva al 20% ed è alternativo all’attrazione di tale reddito nell’ambito dei redditi diversi, che darebbe luogo alla cumulabilità di tale imponibile rispetto agli altri redditi.

legge

Nel provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot. 2013/ 149348 viene riportato il seguente passaggio “…In particolare vengono stabilite le modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di unità da diporto che non abbia ecceduto complessivamente quarantadue giorni di noleggio limite oltre il quale l’attività perde la caratteristica dell’occasionalità e dunque dell’assoggettamento ad imposizione sostitutiva nella misura del 20 per cento.”

Appare necessario chiarire che la corretta interpretazione rispetto a tale limite è quella per la quale il superamento comporta la perdita per tutto il periodo di imposta dell’agevolazione dell’aliquota forfettaria.

42 giorni la durata massima

L’occasionalità, che si presume misurata dal limite di 42 giorni, deve considerarsi decaduta fin dall’ inizio in caso di superamento di tale limite. Il pagamento dell’imposta sostitutiva deriva peraltro dalla compilazione del modello UNICO PF (quadro RM), che avviene ben oltre la fine del periodo di imposta.

Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi UNICO PF 2024, che riguardano la fattispecie in argomento, si riferiscono alla sezione XV del quadro RM, e prevedono che

“La presente sezione va compilata dalle persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità e che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5 del citato art. 49-bis.

Tale disposizione consente, a richiesta del percipiente, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti dall’attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.”

La compilazione

La compilazione della sezione XV ha valenza di opzione per il regime sostitutivo

“In particolare, nel rigo RM30 indicare:

  • in colonna 1, l’ammontare dei proventi totali derivanti dall’attività di noleggio;
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20 per cento dell’importo indicato in colonna 1.
  • in colonna 3, le spese sostenute riferite ai proventi di colonna 1; ”

Va poi considerato che possono esserci persone fisiche agiscono in regime di impresa ed hanno l’imbarcazione tra i beni di competenza della stessa, ma che non effettuano l’attività specifica di noleggio o locazione nautica.

Quadro RF

In tali casi è prevista anche la compilazione del quadro RF con le seguenti modalità:

“ I soggetti che determinano il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria e che hanno incluso le predette unità tra i beni relativi all’impresa devono depurare dall’utile d’esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi.

A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29 nell’apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. Inoltre, nel rigo RF44 va riportato l’ammontare dei proventi derivanti dall’attività di noleggio. Si ricorda che l’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 49-bis”