Il “nuovo titolo” professionale di Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe di Ettore Romagnoli il 27 Mar 2024 Dopo anni di fervida attesa ha visto la luce il titolo professionale oggetto del presente articolo. L’esigenza della sua istituzione fu avvertita da subito poiché, a fronte della codificazione del diporto commerciale avvenuta nel 2005 e ampiamente pubblicizzata, ci si doveva poi confrontare con il collo di bottiglia costituito dal D.M. 121/2005 sui titoli professionali per il diporto. Conseguire uno di codesti titoli, necessari per espletare l’attività di noleggio, è cosa piuttosto complessa e per tale motivo nel nostro Paese il charter, sia pur molto richiesto dal pubblico e logisticamente utile in considerazione della cronica scarsità di ormeggi, non ha avuto lo sviluppo che nei voti si auspicava e che di certo potrebbe conseguire. Presa coscienza del problema, nel 2017, in occasione del 1° restyling del codice, fu inserito l’art. 36 bis. con in quale, per lo svolgimento dei servizi di coperta, si istituì il titolo di Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe delegando però l’emanazione della relativa disciplina attuativa in apposito regolamento. Al proclama della legge segue un lungo silenzio – fonte di stupore tra gli operatori del settore – sino a quando, dopo varie elaborazioni e stasi, udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 12 settembre 2023 – finalmente il 5 febbraio 2024, sulla G.U. serie generale n. 29, è stato pubblicato l’atteso D.M. 13 dicembre 2023 n. 227 del Ministero delle infrastrutture e trasporti che modifica e integra il precedente DM titoli del 2005. Per espressa previsione, visto che fretta non c’è, ex art. 2 il decreto entrerà in vigore il 90° giorno dalla pubblicazione in G.U. ponendosi quindi una deroga alla misura generale dei 15 gg. di vacatio legis. Passando all’esame del titolo dobbiamo osservare preliminarmente che esso ha una configurazione del tutto desueta nel quadro del diritto marittimo. In effetti, il codice della Navigazione e quello della Nautica prevedono che per conseguire un titolo professionale marittimo, sia esso di coperta o di macchina, e in genere per esercitare la navigazione anche nei cosiddetti servizi complementari di bordo, sia necessaria preliminarmente l’iscrizione nelle matricole della gente di mare. Considerando l’ormai superato titolo di “Conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio in acque marittime” del 1996, si nota che per esso occorreva l’iscrizione nelle matricole e il possesso dei vari attestati internazionali connessi, pur essendo sufficiente per il conseguimento la patente nautica. Di ciò si potrà trattare in un intervento dedicato al nuovo DM nel complesso. Per il nostro titolo, questo passaggio – che implica la sottoposizione alla complessa e onerosa normativa di cui alla STCW 1978/1995 e 2010/Manila (Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi) – è di fatto eluso per cui avremo per la prima volta un esercizio professionale della navigazione al di fuori del rigido sistema previsto per il personale marittimo dalla codificazione del 1942 e precedenti e in ogni caso presente sulla base di convenzioni internazionali dalle legislazioni marittime. Trattando dell’ambito di applicazione, ex art. 1 del DM esso si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 l. n. 172/03 e al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto. Il seguente art. 2 rimodellato prevede quale n. 01 il nuovo Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe. I successivi titoli professionali dall’1 al 3 rispettivamente per coperta e macchina (ufficiale di navigazione del diporto; capitano del diporto; comandante del diporto; ufficiale di macchina del diporto; capitano di macchina del diporto; direttore di macchina del diporto) sono rimasti immutati. L’aspetto più interessante che riguarda il nuovo titolo lo troviamo all’art. 3 del decreto. In generale ai commi 1° e 2° è previsto che il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione con applicazione delle disposizioni per l’immatricolazione della gente di mare. Il nuovo testo prevede però l’apposito comma 2 -bis per il quale le menzionate disposizioni non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe. È fatta comunque salva la facoltà per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria cosa che permetterebbe al marittimo di transitare su unità anche estranee al diporto. Passando ai requisiti e limiti di abilitazione, l’art. 4 bis del D.M. 121/05 come introdotto dal nuovo strumento normativo prevede che l’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle unità battenti bandiera italiana, in navigazione mediterranea o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT comprese le imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio oltre alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Dal fatto che vi sia una limitazione all’area mediterranea traspare una certa prudenza nei confronti del nuovo titolo anche se si pensa che un semplice possessore della patente nautica senza limiti può tranquillamente affrontare la navigazione oceanica. Una risposta adeguata si potrà trarre quando conosceremo il contenuto dell’esame abilitante. Per conseguire il relativo certificato abilitante occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni di età; b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane; c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134; d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute; e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all’articolo 39 codice della nautica accertati e certificati con le modalità previste all’articolo 36 del relativo regolamento di attuazione; g) possedere i requisiti morali di cui all’articolo 37 del regolamento di attuazione al Codice della nautica; h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d’esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come si vede, a parte l’iscrizione nelle matricole della gente di mare occorre possedere diversi requisiti generali. Fondamentale a questo punto per il completo inquadramento del titolo sarà il contenuto del programma relativo all’esame abilitante per cui naturalmente si fa riserva di opportuna informazione al momento dell’emanazione dello specifico decreto. Cosa certa è che si spera non occorrano altri anni per l’emanazione come verificatosi per il DM in commento. Osserviamo che il blocco di questi strumenti di normazione secondaria ma essenziale dal punto di vista applicativo ha importanti ripercussioni economiche poiché grazie al nuovo titolo si può supporre che molti giovani appassionati potranno intraprendere la professione del mare con ricadute occupazionali decisamente interessanti. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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