Basta girarsi un attimo!

Il nuovo programma di esame (ed altro) per l’Ufficiale di II classe del diporto

La nostra disciplina non conosce un attimo di tregua e quando si pensa di aver raggiunto una certa stabilità normativa ci si accorge che era solo un’illusione. Sembra ieri che sul numero di aprile 2024 abbiamo trattato del nuovo titolo professionale immesso nel DM 121/2005 dedicato ai Titoli del diporto – dopo anni di lavorio a seguito della sua istituzione ufficiale nel 2017 – ed ora siamo già a parlare della sua riforma.

Nel numero di agosto 2024 si è data contezza del Decreto Direttoriale in data 16 maggio 2024 con cui era approvato il programma d’esame per il titolo e con ciò si poteva dire concluso l’iter normativo rimanendo in concreta attesa delle sessioni d’esame presso le Capitanerie.

Dopo un avvio incerto ed alcune digressioni sulla stampa specializzata, a ridosso della entrante stagione balneare, è stato elaborato un nuovo Decreto Direttoriale (n. 40 del 14/03/2025 da pubblicare per comunicato nella G. U. e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.) nel quale, a seguito delle osservazioni e contributi pervenuti dalle Direzioni marittime e dalle Capitanerie di porto – oltre che da associazioni di categoria – si è provveduto a riformulare programma, modalità d’esame ed altri aspetti relativi al nostro titolo anche in conformità alla sempre presente legislazione UE.

Tanto premesso, possiamo tranquillamente archiviare il testo del maggio 2024 per passare all’attuale che andiamo ad enucleare nei tratti essenziali:

  • innanzitutto, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche hanno facoltà di svolgere corsi di teoria relativi ai punti dall’1 all’8 del programma di esame. Il tutto previa presentazione di SCIA di variazione dei corsi effettuati alla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente per territorio per il tramite del SUAP;
  • il titolo sarà conforme al modello contenuto nell’allegato 2 al decreto;
  • l’articolo 2 traccia le “Modalità di esame” che consistono in una prova di carteggio nautico, un colloquio teso ad accertare la conoscenza degli argomenti di cui ai punti dall’1 all’8 e nella prova pratica di cui al punto 9 del programma d’esame.

– La prova di carteggio è costituita da quattro quesiti tra loro indipendenti scelti tra quelli di cui all’allegato 3. La prova è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo massimo di sessanta minuti;

– Per lo svolgimento della prova – e quale condizione di ammissione – il candidato è tenuto a presentarsi all’esame munito delle carte nautiche pubblicate dall’Istituto Idrografico della Marina, prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegnerà alla commissione d’esame all’atto dell’appello, nonché del materiale necessario a svolgere la prova di carteggio nautico;

– La prova pratica si svolge in acque marittime su un’unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri con propulsione a motore, adibita a uso privato o agli usi commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del codice della nautica. In alternativa potrà essere utilizzata una unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri, a vela con motore ausiliario dotato di potenza di propulsione superiore a 30 kW, con impiego della sola propulsione a motore e adibita ai medesimi usi. In caso di indisponibilità delle unità da diporto di cui sopra, la prova pratica si svolge su unità da traffico con le medesime caratteristiche con esclusione di unità navali della tipologia “catamarano” o comunque multiscafo, o da pesca.

3) Sarà ammesso all’esame il candidato, che ha effettuato almeno cinque ore complessive di familiarizzazione con le capacità inerenti alla prova pratica (secondo quanto previsto all’allegato 1, punto 9 al Decreto), attestate da una scuola nautica.

L’unità da diporto utilizzata in sede di prova pratica dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di pubblicità navale, sicurezza della navigazione e relativa certificazione e con copertura assicurativa per responsabilità civile estesa a lesioni a persone o danni a cose procurati durante lo svolgimento di attività di esame.

La disponibilità giuridica della stessa è acquisita dal candidato per proprietà, per utilizzo in locazione finanziaria, per locazione, per noleggio, per comodato d’uso gratuito attestato da una dichiarazione del proprietario od oneroso registrato all’AE o per dichiarazione di armatore.

Nel caso in cui il candidato superi almeno una delle prove d’esame previste, può ripetere le prove d’esame non superate una sola volta entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data del verbale riassuntivo dei risultati degli esami sostenuti presso l’Ufficio marittimo scelto. Il verbale riporta esplicita menzione della prova o delle prove d’esame non superate.

Nel caso in cui il candidato non ripeta le prove d’esame non superate entro il termine previsto, oppure consegua nuovamente un esito negativo anche a una sola delle prove d’esame ripetute, sostiene nuovamente tutte le prove d’esame previste.

4) Passando alle sessioni d’esame si prevede che siano a cadenza al minimo semestrale, e che siano svolte presso le Capitanerie di porto e l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano che in effetti è l’unico a tenere le Matricole di I categoria della Gente di Mare. Il calendario e i bandi d’esame saranno pubblicati sul sito istituzionale dei medesimi uffici tenendo conto dell’esigenza occupazionale degli aspiranti di conseguire il titolo professionale in tempo utile per la stagione balneare.


L’esame sarà sostenuto innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo e composta dai seguenti membri:

  • a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle Capitanerie di porto, in servizio permanente effettivo o in congedo da non più di dieci anni; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, anche in posizione di quiescenza, purché non abbiano superato il settantacinquesimo anno di età; il personale della gente di mare in possesso di certificato di competenza non inferiore a comandante del diporto di cui all’articolo 7 del d.m. n. 121/2005 o non inferiore a primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all’articolo 7 del d.m. 25 luglio 2016;
  • b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di candidato capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d’altura del Corpo; il personale della gente di mare in possesso di certificato di competenza non inferiore a capitano del diporto di cui all’articolo 6 del d.m. n. 121/2005 o non inferiore a primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all’articolo 7 del d.m. 25 luglio 2016.
  • c) da un esperto velista se è richiesta la specializzazione vela ex art. 8 DM 121/05.
    Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 12.

Per il conseguimento della specializzazione vela della sezione coperta si applica l’articolo 8 del d.m. n. 121/2005. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’esame di abilitazione alla specializzazione vela è svolto nel corso della medesima sessione di esame per il conseguimento del titolo professionale. La specializzazione sarà annotata sul titolo professionale.

5) Ai sensi dell’art. 3 dedicato all’ ammissione agli esami, i candidati che non abbiano conseguito il certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid) di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettera d), del d.m. n. 121/2005 sono ammessi agli esami “con riserva”.

In caso di superamento dell’esame, il rilascio del titolo professionale sarà subordinato al conseguimento del suddetto certificato. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 4-bis, comma 2), lettere b), c), d) ed e) sempre del DM 121/05 : a) il certificato di addestramento superiore assorbe quello inferiore; b) i laureati in medicina e chirurgia, iscritti all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e al relativo albo, nonché i laureati in infermieristica (laurea triennale) o scienze infermieristiche (laurea magistrale), iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche e al relativo albo, di cui al d.lgs. n. 233/1946 conseguono il certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid) per titoli con esonero dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell’esame; c) il certificato di operatore radio Short Range (SRC) non necessita di endorsement. Sono considerati validi i certificati LRC, GOC e ROC conseguiti all’estero provvisti di endorsement.

Inoltre per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria, il certificato di idoneità fisica alla navigazione di cui all’articolo 239 del regolamento al codice della navigazione e/o di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 71/2015 in corso di validità sostituisce il requisito di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettera f), del d.m. n. 121/2005.

Per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria i requisiti morali sono disposti dall’articolo 238 del regolamento al codice della navigazione.

L’esame per il conseguimento del titolo professionale sarà sostenuto presso qualsiasi Capitaneria di porto o presso l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, indipendentemente dalla residenza o dall’iscrizione del candidato nelle matricole della gente di mare.

Per i marittimi, in caso di giudizio di idoneità, l’Ufficio marittimo presso il quale è stato sostenuto l’esame trasmette gli atti all’Ufficio marittimo di iscrizione, per il rilascio del titolo professionale e l’annotazione sul libretto di navigazione.

Per i candidati non iscritti nelle matricole della gente di mare, in caso di giudizio di idoneità, il titolo professionale è rilasciato dall’Ufficio marittimo presso il quale è stato sostenuto l’esame. La tassa d’esame di € 1,94 è corrisposta secondo le medesime modalità previste per gli esami per il conseguimento del certificato di competenza di ufficiale di coperta di cui all’articolo 5 del decreto 25 luglio 2016.

6) L’ articolo 4 prevede casi di esonero dalla prova teorica. Per esso sono esonerati dallo svolgimento della prova i titolari da almeno dieci anni di patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all’articolo 39, comma 6, lettera a), del Codice della nautica che soddisfano uno almeno dei seguenti requisiti:

1) iscrizione per un periodo complessivo di almeno dieci anni anche non consecutivi nel registro delle imprese o nel REA di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 50.10 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere) o 50.30.0 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per vie d’acqua interne) o 77.21.02 (noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto), 74.90.9 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche) o 85.53.00 (autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche), limitatamente alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche

2) aver stipulato con imprese di noleggio di unità da diporto o con gli aventi titolo di unità da diporto ad uso privato impiegate a fini di utilità sociale o formativo o scientifico o turistico o di protezione dell’ambiente marino uno o più contratti di lavoro con oggetto il comando dell’unità da diporto della durata complessiva di trentasei mesi in date precedenti all’entrata in vigore del decreto. Si applica il principio codicistico della prevalenza della consistenza sostanziale delle modalità con cui si svolge il rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione formale data dalle parti, intesa come funzione effettivamente svolta a bordo dell’unità da diporto.

Sono invece esonerati dallo svolgimento della sola prova di carteggio nautico i titolari di patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all’articolo 39, comma 6, lettera a), del Codice della nautica in corso di validità. I requisiti di cui sopra devono essere in possesso del candidato entro e non oltre la data di entrata in vigore del decreto. Ai soggetti di cui sopra non si applica il requisito inerente al titolo di studio di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettera b), del d.m. n. 121/2005 (diploma di scuola secondaria di II grado).

Passando alla prova pratica, ai sensi dell’ art. 5 ne sono esonerati: a) i marittimi in possesso dei titoli professionali di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera di cui, rispettivamente, agli articoli 259, 260 e 261 del regolamento al codice della navigazione; b) i possessori dei titoli professionali della navigazione interna di capitano e capo timoniere di cui, rispettivamente, agli articoli 49 e 50 del d.P.R. n. 631/1949, anche se privi della qualifica di “autorizzato” di cui all’articolo 58 del medesimo decreto; c) i marittimi in possesso del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di cui all’articolo 10, comma 1, del d.l. n. 535/1996, conv. dalla l. n. 647/1996.

I titoli professionali di cui sopra debbono essere stati conseguiti dal candidato entro e non oltre la data di entrata in vigore del decreto e ai soggetti di cui sopra non si applica il requisito inerente al titolo di studio di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettera b), del d.m. n. 121/2005.

È poi previsto (art. 6) il conseguimento del titolo senza esame: possono conseguire, a seguito di domanda il titolo senza sostenere l’esame:

  • a) i titolari di patente nautica di categoria B per nave da diporto di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b), del Codice della nautica in corso di validità, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettere c), d) ed e), del d.m. n. 121/2005;
  • b) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza della sezione coperta in corso di validità: ufficiale di coperta, primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del d.m. 25 luglio 2016;
  • c) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza del diporto della sezione coperta in corso di validità: ufficiale di navigazione del diporto, capitano del diporto e comandante del diporto di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6 e 7 del d.m. n. 121/2005;
  • d) i titolari di certificato di competenza conforme alla Convenzione IMO STCW’78 come emendata, rilasciato da un Paese estero con endorsement della competente autorità consolare della Repubblica italiana in corso di validità, residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 43 del codice civile.

A codesti soggetti non si applica il requisito inerente al titolo di studio di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettera b), del d.m. n. 121/2005. 3.
I titolari di patente nautica di categoria B presentano domanda presso l’Ufficio marittimo di rilascio. Per i marittimi, l’Ufficio marittimo che riceve la domanda è quello di iscrizione nelle matricole della gente di mare. Coloro che non sono iscritti nelle matricole della gente di mare presentano domanda presso qualsiasi Capitaneria di porto.

Per ciò che attiene la validità del titolo professionale, l’art. 7 dispone che l titolo professionale in parola non ha scadenza, ma perde validità nel caso in cui i certificati di addestramento previsti dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto n. 121/2005 non siano in corso di validità. Il rinnovo di validità dei certificati di addestramento di cui al comma 1 è annotato sul retro del titolo professionale dall’Ufficio marittimo di rilascio.

Per evidenti motivi di spazio si tratterà del programma d’esame in altro intervento dedicato. Buon vento.