Il nuovo decreto sul conferimento dei rifiuti di bordo di Ettore Romagnoli il 26 Dic 2022 A volte capita di riflettere e osservare che nel nostro Paese alcuni provvedimenti caratterizzati da una forte portata pratica passano quasi inosservati mentre su altri che realisticamente hanno minori conseguenze si accendono i riflettori e si scatena il circo mediatico. Ciò posto, osserviamo che nella nautica l’aspetto ambientale sta decisamente crescendo di rilievo e non per nulla le problematiche connesse con l’inquinamento marino stanno ottenendo la dovuta attenzione. Del resto, sappiamo tutti che un mare “pattumiera” non è sano: da ciò dipende la salute degli organismi marini con tutte le conseguenze che in questa sede possiamo solo evocare. Logicamente lo stoccaggio e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi occupa una buona parte delle azioni volte alla salvaguardia dell’ambiente marino e per tale motivo a partire dal 2000 la UE e a ricaduta gli stati membri si sono attivati al fine di rendere lo scarico in mare dei rifiuti di bordo un evento sporadico e pesantemente sanzionato dato che la presenza ormai endemica della plastica in mare e la formazione di grandi banchi/isole galleggianti di materie plastiche in mare necessitano di un’accurata e palese controffensiva. Per tale motivo, la disciplina in tema tocca ogni modalità di navigazione per cui non si può distinguere come per tanti altri casi tra navigazione commerciale e da diporto. In definitiva, ogni marinaio deve prendere coscienza della gravità di comportamenti che danneggiano la salubrità del mare e poco importa che a inquinare sia una unità da diporto, da pesca o da carico. Nel nostro Paese, in attuazione della Direttiva 2000/59/CE, fu emanato il D. leg.vo 182/03 che ha regolato la materia relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico sino all’emanazione del “nuovo” D. leg.vo 197/2021 entrato in vigore il 15 dicembre 2021 e la cui concreta attuazione dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2022. Con esso è stata recepita – dopo messa in mora per superamento limite che era fissato per il 28 giugno 2021 – la Direttiva 2019/883UE del 17 aprile 2019 di pari contenuto, con cui si sono ribaditi e precisati i confini di applicazione del precedente testo ormai abrogato. L’obiettivo è la protezione dell’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano i porti situati nel territorio dello Stato rimanendo così nel solco tracciato dalla direttiva del 2000 e conseguente decreto 182/2003. Stabilito il fine, occorrono i mezzi per cui particolare attenzione è stata volta alla disponibilità, allo sviluppo e all’uso di adeguati impianti portuali di raccolta e conferimento dei rifiuti poiché, in caso contrario, il sistema non ha realisticamente modo di funzionare. Per tali motivi, con scadenza 15 dicembre 2022 (art. 5) e salvo “milleproroghe” le autorità competenti devono predisporre, approvare e rendere operativo uno specifico “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti” portuali assicurando la consultazione di tutte le parti interessate, quali gli utenti del porto, le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile. Il piano dovrà essere revisionato con cadenza quinquennale a fronte di cambiamenti che possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione. Non entriamo nei dettagli per le diverse tipologie di gestione dei porti e relativi distinguo tipici della nostra complicata macchina burocratica poiché questo ci distrarrebbe dalle notizie essenziali, utili all’utenza. I piccoli porti non commerciali caratterizzati da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dalla predisposizione del piano, qualora i loro impianti portuali di raccolta siano integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e sia garantita la messa a disposizione delle informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti da parte del gestore dei servizi portuali agli utenti dei porti stessi. Per tali porti, nelle more dell’emanazione del predetto decreto, l’esenzione è comunque applicabile dall’Autorità competente con provvedimento motivato. Dopo aver rammentato che la disciplina riguarda tutti i comandanti di unità marittime comprensive di pesca e diporto forniamo alcune definizioni con piena valenza legale e di preminente interesse contenute nell’art. 2 del decreto. Le definizioni sono di assoluta importanza per comprendere i confini del provvedimento e fare un “punto nave” corretto nelle varie situazioni. Pertanto, si ha per “nave”: un’imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell’ambiente marino, inclusi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto. «Rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell’ambito della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati e quindi rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca. «Residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo é stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave. «Impianto portuale di raccolta» è qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi. «Imbarcazione da diporto»: unità con scafo di lunghezza tra i 2,5 e i 24 metri; «nave da diporto», oltre i 24 m. indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinate all’utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnate in attività commerciali. «Porto»: un luogo o un’area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l’attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all’interno della giurisdizione del porto. «Autorità competente»: l’Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, o l’Autorità marittima. «Sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio. «Tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall’effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi. «Zona di ancoraggio»: l’area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all’ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l’imbarco o lo sbarco di passeggeri. Come esplicitamente previsto nell’art. 3, il decreto si applica a tutte le navi come sopra identificate, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le autorità competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8. Proseguendo nella lettura, notiamo poi che i rifiuti delle navi sono equiparati a quelli “speciali”, eccettuati quelli prodotti dai passeggeri e dall’equipaggio e di quelli accidentalmente pescati, che saranno equiparati ai rifiuti urbani; viene introdotto il modulo di ricevuta di conferimento dei rifiuti che dovrà essere compilato dal gestore dell’impianto di raccolta e fornito al comandante della nave; vengono poi aggiornati gli adempimenti in materia di registrazione del flusso dei rifiuti, infatti, i gestori dei servizi di raccolta e degli impianti portuali dovranno provvedere agli adempimenti relativi al catasto dei rifiuti, al registro di carico e scarico ed in materia di tracciabilità: connesso a quest’ultimo tema è anche l’implementazione del sistema di raccolta delle informazioni. È previsto l’inserimento di una serie di dati, sempre afferenti alla gestione dei rifiuti, all’interno del portale europeo telematico detto Safe SeaNet. L’art. 6 prevede obblighi di comunicazione sui rifiuti a bordo dettando alcune modalità di esecuzione. Il modello di “notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta” è costituito dallo specifico allegato II al decreto. Alla concreta disciplina del conferimento dei rifiuti delle navi è preposto l’art. 7. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL. Al momento del conferimento il gestore dell’impianto portuale di raccolta o l’autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all’allegato III e ne fornisce ricevuta di conferimento al comandante della nave. Le disposizioni non si applicano ai piccoli porti senza personale o ubicati in località remote, a condizione che il nome e l’ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri. Fatto salvo il comma 1, una nave può procedere verso il successivo porto senza aver conferito i rifiuti previa autorizzazione dell’Autorità marittima se dalle informazioni fornite conformemente agli allegati II e III risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti accumulati e che lo saranno nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo o che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse. Le Autorità competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all’interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché di quelli raccolti nell’ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorità competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria. Infine, per gli aspetti sanzionatori, vale l’art.16 con apposita previsione che mitiga le sanzioni previste per i comandanti di navi mercantili. Per esso si vuole che “salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un’imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformità all’articolo 7 é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento”. In pratica, dopo avere equiparato quanto ad obblighi un comandante di unità da diporto a uno della Marina mercantile commerciale propriamente detta, si riconosce un certo sconto di pena a quello che si occupa di navigazione lusoria e stessa sorte compete al comandante di unità da pesca. In definitiva il provvedimento si segnala per interessanti novità rispetto al similare del 2003 per cui ha sostanzialmente natura innovativa. Visto il crescente allarme derivante dallo scarico a mare dei rifiuti si comprende la sua natura drastica volta alla ricerca di un sistema volto a prevenire in modo efficace lo scarico in mare di rifiuti. Naturalmente anche il diportista non può che essere coinvolto nella lotta all’inquinamento per cui sarà soggetto a tale disciplina e pertanto si evidenzia la necessità di idonea informazione, educazione sin dal primo approccio con la nautica e adeguata formazione sul delicato argomento che coinvolge tutti i marittimi in prima persona. 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