Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per marittimi di Ettore Romagnoli il 31 Mag 2023 Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per marittimi imbarcati su unità a scopi personali e comunque non commerciali Il nostro comparto sta conoscendo, come è naturale che sia a seguito dell’emanazione del Codice dedicato, una crescente autonomia disciplinare e organizzativa. Il quadro generale non poteva certo trascurare gli aspetti relativi ai rapporti di lavoro riguardanti i marittimi che esercitano la loro professione sulle unità. Nei tempi andati, per intenderci sino al primo CCNL dedicato del 2007, i nostri marittimi erano assimilati a coloro che imbarcavano sul cosiddetto naviglio minore commerciale sino alle 151 Tsl. A seguito dell’uscita del Codice della nautica del 2005 – che ha regolato in modo non episodico il diporto commerciale – e con l’istituzione degli specifici titoli professionali del diporto di cui al D.M. 121/05, si è avvertita in modo improcrastinabile l’esigenza di uno specifico CCNL che tenesse conto dei plurimi aspetti che differenziano anche in modo sostanziale l’attività svolta in navigazione commerciale da quella diportistica. Con il passare del tempo, dopo l’esordio del 2007 si è avvertita la necessità di un’ulteriore specificazione che si riflette in una differenza disciplinare per cui si è stilato l’apposito “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su unità da diporto per i servizi resi in ambito marittimo e di navigazione non commerciale” che si differenzia da quello “generale” dedicato prevalentemente ai marittimi imbarcati su unità sempre da diporto ma destinate ad uso commerciale a vario titolo tra cui principalmente quelle adibite al noleggio. Il contratto, siglato a Roma il I dicembre 2022 con validità quinquennale (parti firmatarie: Unilavoro Pmi, Assoyacht/Unilavoro Pmi e Ciu-Unionquadri, Confsal-Fisals) è pubblicato sul sito del CNEL con il codice 1657 ed è strutturato in modo da rendere il settore del lavoro applicato al diporto più adeguato ai tempi e alle nuove tecnologie: essendo esplicitamente estraneo all’ambito commerciale, appare diretto alle attività rese per la famiglia del proprietario/armatore dell’unità, aspetto che caratterizza in modo specifico il rapporto tra marittimi e armatore non commerciale per cui varrà nei casi di assunzione del comandante, motorista, marinaio eccetera nel senso di rendere il lavoro di bordo coerente con la normativa in ordine ai diritti/doveri del datore e del prestatore d’opera. Quelli che fino a ieri erano stati usi e/o modalità applicative spesso privi di un preciso riscontro normativo sono ora inseriti all’interno di un complesso contratto che consente agli interessati di avere la certezza della disciplina che regola i loro rapporti e adempimenti connessi, valorizzando le peculiarità del servizio reso in ambito diportistico privato. Trova una specifica disciplina la riservatezza della famiglia e degli ospiti a bordo, la cosiddetta “Paga unificata” consentendo ai marittimi di ricevere l’importo concordato anche nei mesi in cui di fatto non naviga o comunque in periodi di minore o diversa attività lavorativa. Altro aspetto non certo secondario è costituito dalla possibilità di riportare nell’ambito della disciplina contrattuale italiana molti dei rapporti di lavoro svolti sotto bandiera estera e sottoposti quindi alla normativa di altri Paesi pur in presenza di un collegamento preminente con l’Italia. Per ottenere ciò appare però necessario l’intervento delle istituzioni al fine di ridurre l’impatto contributivo e fiscale sul lavoro marittimo in modo da rendere l’Italia realmente competitiva rispetto ad altri paesi concorrenti. Svolte queste celeri considerazioni generali, diamo uno sguardo per sommi capi al testo contrattuale che appare decisamente ben dettagliato rispetto ai precedenti in materia diportistica, forte di ben 54 articoli su oltre 40 pagine cui rimandiamo per evidenti motivi di spazio i lettori interessati. Iniziamo naturalmente con la premessa in cui si vuole che le parti, preso atto dell’assenza di altra disciplina specifica, ritengono necessario provvedere alla stipula dell’accordo per dare rilievo alle peculiarità del rapporto di lavoro in titolo che si colloca in un contesto diverso da quello tipicamente commerciale, dato che nel nostro caso il rapporto tra armatore ed equipaggio è caratterizzato da prevalenti elementi di carattere familiare. Ne consegue che le regole interpretative e fiduciarie devono essere ricondotte a tale tipologia di attività lavorativa, rapportarsi però alle peculiarità del settore nautico con riferimento al codice della navigazione. Segue la disciplina del campo di applicazione. Il CCNL è rivolto a tutti i membri dell’equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi privati e a tutte le altre attività come quelle ludiche, sportive, associative e similari non definibili “industriali” o “commerciali”. Passiamo alle definizioni. Si intende per: – armatore il soggetto proprietario dell’unità ovvero colui che ha ricevuto dal proprietario la responsabilità per l’utilizzo dell’unità (armatore / utilizzatore) anche ai sensi dell’art. 265 del Codice della navigazione ovvero dall’art. 24 bis del Codice della nautica o di ogni altra norma che secondo il diritto internazionale o nazionale si applica all’unità in cui si svolge l’attività lavorativa. – membro dell’equipaggio quel soggetto avente titolo e funzione di lavoratore a bordo secondo quanto previsto dal Codice della Nautica e dal Codice della Navigazione. Il CCNL potrà essere applicato anche a marittimi ai quali vengono affidate temporaneamente attività “a terra” connesse al recupero, mantenimento o rifornimento in efficienza e piena funzionalità di servizio dell’unità marittima, nonché la supervisione, il monitoraggio, la preparazione, l’allestimento o la riparazione dell’unità dove è imbarcato il marittimo ovvero di altre unità del medesimo armatore ovvero di una nuova unità marittima ancora non consegnata. Proseguendo, si passa all’articolato che, vista la sua estensione, non permette in questa sede un adeguato esame. Comunque, si richiamano: – Art. 1 a norma del quale i rapporti di lavoro si presumono a tempo indeterminato salvo diversa indicazione nel contratto di arruolamento. Il marittimo potrà essere trasferito su qualunque altra unità da diporto dell’armatore purché destinato al servizio personale dell’armatore, dei familiari o di eventuali ospiti. Considerando che le unità da diporto utilizzate per fini privati rappresentano una estensione marittima dell’ambito personale e familiare, le maestranze tutte, indicate nel presente CCNL si intendono per quanto compatibile – indipendentemente dal titolo o dalla qualifica – addette ai servizi privati (legge 2 aprile 1958, n. 339). Osserviamo che in questa disposizione si rinviene una traccia presente nell’ormai abrogato art. 216 del codice della navigazione. – Art. 2 per cui il rapporto di lavoro si instaura con contratto di arruolamento da sottoscrivere in forma scritta e per atto pubblico ricevuto dall’Autorità marittima o consolare, ove previsto. Ove tale adempimento non è previsto dalla normativa italiana (es. unità battenti bandiera estera), il contratto di arruolamento dovrà comunque essere stipulato in forma scritta. Tutti i rapporti contrattuali, assicurativi e previdenziali, possono essere instaurati, gestiti, sviluppati, modificati e conclusi anche da raccomandatario marittimo che agisce in nome e per conto dell’armatore con ogni facoltà di attivazione e resistenza in giudizio nonché di ogni altra prerogativa e potere di rinunciare, conciliare e transigere sia in sede stragiudiziale che giudiziale in piena ed assoluta rappresentanza dell’armatore. Il rapporto di arruolamento può essere concordato tra le parti a tempo sia determinato sia indeterminato. Nel tempo determinato la data di scadenza deve essere sempre intesa in senso funzionale per cui allo scadere, salvo quanto più oltre previsto, il marittimo sbarcherà liberando l’unità da diporto da ogni suo bene. Il contratto di arruolamento formalizzato di fronte all’autorità marittima può essere integrato da un altro accordo sottoscritto separatamente per disciplinare meglio il contenuto dei rapporti giuridici. Il CCNL si applica quando il rapporto è inerente unità battente bandiera italiana, quando entrambe le parti hanno comunque nazionalità italiana ovvero quando parte armatoriale ha nazionalità italiana ed il contratto di arruolamento è stipulato in Italia o presso un consolato o ambasciata italiana all’estero. Può comunque essere applicato dalle parti quando la navigazione si svolge prevalentemente in ambito marittimo nazionale o in caso di espressa volontà delle parti. In quest’ultima ipotesi, ovvero nelle altre ipotesi in cui non vi è un obbligo legale di applicare il presente CCNL al rapporto di lavoro ovvero quando non vi è obbligo di attivare una posizione previdenziale o assistenziale in Italia, l’applicazione dello stesso si limita alla parte normativa ed economica tra le parti e non si estende a terzi; pertanto, non equivale di per sé ad assoggettamento dei rapporti alla normativa fiscale e previdenziale/assistenziale italiana le quali sono disciplinate da normativa nazionale ed internazionale specifica. – Art. 3 per cui il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere la forma scritta e deve essere inserito all’interno del contrato di arruolamento. Il contratto di arruolamento a tempo determinato non può avere durata superiore ad un anno con possibile ampliamento di trenta giorni per esigenze strettamente legato al piano di navigazione o di sicurezza o comunque fino al primo approdo utile per il rientro a casa del marittimo. – Art. 8 prevede che il marittimo è tenuto ad informare l’armatore o il raccomandatario marittimo, di vicende capaci di incidere sulla validità del titolo abilitativo posseduto specificando l’incidenza ed i riflessi nell’ambito della sicurezza del lavoro e della legittimazione nella navigazione. I marittimi dovranno informare anche il Comandante dell’unità. Il venire meno, anche solo temporaneamente, di titoli abilitativi rilevanti per la sicurezza, la navigazione o la legittimità del rapporto costituisce giusta causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il maggior danno. Ove consentito dalla normativa nazionale ed internazionale, nel caso in cui dovessero essere portati a bordo lavoratori aventi rapporti di lavoro diversi da quelli marittimi previsti dal presente CCNL, la loro attività dovrà comunque essere limitata a servizi di bordo accessori alla navigazione e comunque normativamente non rientranti nella disciplina tipica. Tali lavoratori inoltre non dovranno essere considerati tra il personale minimo necessario alla gestione e movimentazione dell’unità. Salvo casi di emergenza, non dovranno svolgere tutte quelle attività inerenti la sicurezza di bordo, la movimentazione e la manutenzione di parti vitali dell’unità. – Art. 9 dedicato a Diritti e doveri: Il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi dell’armatore, della famiglia e degli ospiti, seguendo le disposizioni dell’armatore, del comandante o dei superiori, che ne coordinano i percorsi e gli obiettivi, salvo che ciò possa comportare violazioni di legge, norme o regolamenti nazionali o internazionali. L’armatore è tenuto a: • fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l’impegno del vitto e dell’alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente; • tutelarne la salute; • lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto. ■ Questo articolo ti è piaciuto? 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