Codice della nautica: speranze esaudite! di Ettore Romagnoli il 30 Ott 2024 Il mese di settembre del 2024 sarà ricordato per l’uscita in Gazzetta Ufficiale di provvedimenti regolamentari a lungo attesi e comunque necessari per assicurare il pratico funzionamento del Codice della Nautica che, in effetti, dopo le due fondamentali riforme del 2017 e del 2020, ha assunto ben altra importanza e complessità rispetto al disegno originario del 2005 che lo vedeva come testo ancillare del ben più rilevante Codice della Navigazione. Purtroppo l’opera di innovazione intrapresa dal legislatore in due tappe non è stata corredata nei termini dalla necessaria normativa attuativa causando in tal modo la sensazione di una riforma sostanzialmente mancata anche se mossa da buone intenzioni e che magari parte già vecchia dall’entrata in vigore. A parte qualche intervento estemporaneo su temi marginali non vi sono state le uscite fondamentali e da qui un vuoto normativo particolarmente sentito per il mancato adeguamento del Regolamento di attuazione del Codice della nautica fermo all’edizione originaria del 2008 e come tale scoordinato se non inapplicabile col codice innovato: si viveva una situazione squilibrata e a tratti frustrante per cui, a fronte di un Codice aggiornato alla luce delle nuove e crescenti esigenze di comparto, molte delle nuove norme non potevano trovare pratica attuazione se non con vari equilibrismi. Come spesso accade nel nostro Paese la legge esiste ma non può trovare pratica attuazione per mancanza degli strumenti “applicativi” iniziando dal regolamento sino alle circolari e lo stesso discorso vale in maggior proporzione con le direttive comunitarie: ciò ingenera nell’utenza e nei professionisti di comparto un senso di inadeguatezza amministrativa accompagnato sovente a sconforto poiché, a fronte dei titoli e informazioni trionfanti della stampa su novità rilevanti, all’atto pratico tutto appare poi decisamente ridimensionato quando si accede agli uffici marittimi. Per tali motivi possiamo finalmente plaudire alla pubblicazione di due importanti regolamenti senza i quali il Codice della nautica versione 2020 era nei fatti un testo decisamente teorico e nulla più. Certo, si dirà che i regolamenti attuativi coinvolgono di norma parecchi ministeri per la qual cosa è difficile ottenere la necessaria concordanza nei tempi previsti ma comunque nel nostro caso gli anni si sono accumulati ed hanno pesato anche sulle spalle dell’utenza. Primo provvedimento Fatta la necessaria premessa andiamo per ordine procedendo dal primo provvedimento pubblicato, di minor rilievo ma non per questo privo di interesse. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 23 luglio 2024, n. 124 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze oltre a quelli dell’Istruzione e del merito e delle Imprese e del made in Italy) che adotta il nuovo regolamento per la disciplina dei Centri di Istruzione per la Nautica (CIN), in attuazione dell’articolo 49-octies del Codice della nautica. Tale regolamento è entrato in vigore il 20 settembre successivo dopo i previsti 15 gg. di vacatio legis dalla pubblicazione in G.U. ed interessa oltre i diretti destinatari delle norme anche tutta l’utenza nautica che sovente si affida a tali centri per seguire i corsi di istruzione per il conseguimento delle patenti nautiche oltre che per altre attività formative e di diffusione della cultura nautica. Promettendo maggior attenzione e particolari in un intervento mirato, notiamo che nel nuovo testo si regolano le attività dei nostri Centri che sono autorizzati alla formazione teorica e pratica dei candidati per il conseguimento della patente nautica esclusivamente a favore dei propri soci: contestualmente è esclusa qualsiasi forma di pubblicità dei corsi verso terzi, pena revoca del riconoscimento del CIN. Il regolamento consta di 14 articoli in cui si stende nei particolari la disciplina dei Cin partendo dalla domanda di riconoscimento (art. 2); idoneità (art. 3); requisiti delle sedi (art. 4); strumenti tecnici e didattici (art. 5), unità utilizzate e loro caratteristiche (art. 6). L’art. 7 si diffonde invece sull’attività di insegnante teorico e di istruttore pratico e deve essere necessariamente correlato ai “corposi” art. 49 septies e-octies del codice mentre l’art. 8, corredato da apposita tabella, tratta della formazione e preparazione dei candidati. Il successivo art. 9 è dedicato alle modalità di svolgimento dei controlli amministrativi e tecnici sulle CIN a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sue Direzioni generali territoriali per le acque interne e delle Capitanerie di porto competenti per territorio per le acque marittime. Le ispezioni possono sfociare in provvedimenti interdittivi ex art. 10. Infine è previsto (art. 13) che le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale, già riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 febbraio 2009, sono riconosciuti quali centri di istruzione per la nautica ai sensi del regolamento. Peraltro, le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica di cui sopra, che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, si adeguano alle nuove disposizioni entro due anni dalla sua entrata in vigore. Sono poi esplicitamente abrogati il decreto 25 febbraio 2009, recante procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale, (in G.U. n. 65 del 19 marzo 2009) e il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 giugno 2014 con cui si apportavano modifiche al primo. Tali strumenti regolavano la materia prima dell’attuale decreto ma, essendo stati emanati ben prima della riforma del codice trasfusa tra l’altro nell’art. 49 octies dello stesso, erano ormai decisamente superati e disarmonici. Secondo provvedimento Di maggior peso e rilievo per tutta la famiglia diportistica è il secondo testo in rassegna: si tratta dell’attesissimo provvedimento che modifica e integra il Regolamento di attuazione del codice della nautica (DM 146/08), pubblicato sul supplemento ordinario n. 35 L alla G.U. n. 222 del 21 settembre 2024 come Decreto 17 settembre 2024, n. 133 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vigore dal 21 ottobre 2024. Come già praticato per le modifiche al Codice del 2017/20 si è ricorsi alla modalità della “novella” per cui, il Regolamento al codice della nautica rimane contenuto nel DM 146/08 solo che esso è in gran parte emendato e riscritto con annessa sostituzione degli allegati per la qual cosa del testo originario alla fin fine poco rimane. Il nuovo strumento consta di ben 101 articoli e XII allegati corredati da numerosi annessi e occupa un intero supplemento alla G.U. di circa 100 pagine. Molti articoli sono dedicati al mero aggiornamento del vecchio testo, come già detto ormai disarmonico col codice post 2020 mentre altri forniscono attuazione a vari istituti di nuova introduzione che sino ad ora erano rimasti di fatto “bloccati”. Esistono poi diverse disposizioni innovative. Il tempo trascorso dal 2020 appare eccessivo ma occorre tener conto che è stato necessario il coordinamento di ben 14 ministeri (Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Giustizia, Difesa, Economia e Finanze, Imprese e Made in Italy, Ambiente e Sicurezza Energetica, Lavoro e Politiche Sociali, Istruzione e Merito, Cultura, Turismo, Salute, Pubblica Amministrazione Affari Regionali e Autonomie) e si può immaginare la difficoltà. Lo scivolo di Talamone – In estrema sintesi, si inizia con la “grande nautica”: semplificata l’iscrizione, anche di unità provenienti dall’estero applicando alle navi da diporto alcune disposizioni previste per l’iscrizione di imbarcazioni provenienti da altri registri. Sono considerati titolo valido per la trascrizione la semplice dichiarazione di vendita dell’alienante, con sottoscrizione autenticata, o la fattura di vendita anche nel caso dei “superyacht” iscritti al Registro internazionale italiano la cui iscrizione può essere chiesta anche dall’utilizzatore in leasing. Sarà sufficiente il titolo di proprietà o l’estratto del Registro navi in Costruzione o l’attestazione dell’avvio della cancellazione da altro registro UE, insieme al certificato di stazza anche provvisorio. Per la nave può essere richiesta la licenza di navigazione invece dell’atto di nazionalità ed essa può essere abilitata alla navigazione con licenza provvisoria, con validità di sei mesi. -È previsto un unico libro di bordo, rilasciato dal Compartimento marittimo di iscrizione ed è possibile sostituire il Ruolo equipaggio con il Ruolino; semplificato l’imbarco e lo sbarco di membri dell’equipaggio in porto estero privo di autorità consolare prevedendo che l’arruolamento o lo sbarco siano annotati al rientro del marittimo in Italia. – Per ciò che attiene la sicurezza, il relativo regolamento sarà modificato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali. -Italian Passenger Yacht Code: è istituito uno speciale standard delle unità da diporto che trasportano fino a 36 passeggeri, da adottarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture in cui si prevederanno standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali. -Costruzione e refitting: la nave da diporto è dispensata dalla prova di stabilità, qualora ricorrano condizioni di identità con altra unità costruita dal medesimo cantiere, attestata da un organismo tecnico autorizzato. -La Dichiarazione o la Revoca di armatore può essere fatta con processo verbale non solo innanzi alla Capitaneria di porto ma anche ad uno Sportello telematico del diportista (STED). -Per gli aspetti relativi alla piccola e media nautica rileviamo che nelle aree portuali sono individuati specifici spazi destinati all’ormeggio, anche a secco, delle unità fino a 6 metri, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e la sosta dei relativi carrelli. -I gestori delle aree marine protette tengono in considerazione nei “campi boe” le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale di cui all’art. 2 bis del codice e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime. -Ai fini della sicurezza sono previste istruzioni essenziali anche in lingua inglese per il comando di natanti in locazione senza obbligo di patente nautica. -Novità molto attesa il “patentino” per i sedicenni con abilitazione diurna, entro sei miglia dalla costa, per unità fino a 10 metri dotate di motori con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV (con ulteriori minuziose specifiche) conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale. -Per gli esami di patente il candidato che ha superato la prova teorica e non ha sostenuto o superato per due volte la prova pratica, può sostenere nuovamente la sola prova pratica. Inoltre, per motivi di lavoro o di studio è possibile sostenere l’esame in una provincia diversa da quella di residenza. -Nuove disposizioni anche per dotazioni di sicurezza, raccomandazioni del fabbricante, dotazioni obbligatorie. -Per le zattere di salvataggio, le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale, se munite distrumenti elettronici per la geo localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entrododici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da battello pneumatico munito di marcatura CE, se conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un’unità pronta all’uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e munito del kit di sopravvivenza. -I giubbotti di salvataggio oltre a rispondere alle raccomandazioni del fabbricante, dovranno essere dotati di luce ad attivazione automatica. -Innovate anche le disposizioni attinenti il Certificato di idoneità. Per imbarcazioni e natanti muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie/perdita dei requisiti essenziali di sicurezza o di modifica rilevante del motore, il rilascio del nuovo certificato di idoneità può essere richiesto anche dall’utilizzatore in leasing. -Refitting: in caso di lavori di trasformazione di unità battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell’applicazione dei regimi doganali previsti il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto ai fini delle semplificazioni procedurali stabilite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. -Molto si innova sui limiti di velocità: entro il limite di 500 metri dalla costa il limite di velocità è di 8 nodi; all’interno dei porti e nelle rade dove si trovano unità all’ancora è di 3 nodi. -Rumori molesti: entro i 500 metri di distanza dalla costa è vietato di produrre rumori molesti. -Distanza dalla costa per gli ancoraggi: nelle ordinanze sui limiti di navigazione e ancoraggio, l’autorità competente, oltre l‘incolumità dei bagnanti, deve valutare l‘ancoraggio in sicurezza delle unità da diporto. -Per le nuove attività commerciali introdotte nel Codice dalle riforme trova finalmente disciplina il servizio di “assistenza e traino” a imbarcazioni da diporto e la navigazione con i droni. 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