Documenti per i natanti

Le unità da diporto, con o senza marcatura CE, devono tenere a bordo i documenti di seguito indicati.

I natanti a remi e a vela, quando navigano per diporto o semplice attività di pesca sportiva, devono avere a bordo i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate, anche se non esiste una norma specifica.

I natanti a motore, devono avere a bordo:

  • a) la dichiarazione di potenza del motore o il certificato d’uso motore o il documento sostitutivo, sia per i motori fuoribordo sia entrobordo; sul documento sono indicate la potenza del motore in kW/CV e la cilindrata, per determinare l’eventuale obbligo della patente nautica; nel caso di furto o smarrimento va richiesto alla ditta costruttrice del motore o al rivenditore autorizzato il duplicato;
  • b) la polizza d’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 2.500.000 euro) per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. Il contrassegno del certificato va tenuto tra i documenti di bordo;
  • c) la patente nautica in corso di validità, per l’esercizio dello sci nautico e la condotta degli acquascooter è sempre obbligatoria senza tener conto della potenza del motore.

Per navigare fino a 12 miglia dalla costa, i natanti devono avere a bordo oltre ai documenti sopra menzionati, uno dei seguenti documenti attestanti l’idoneità:

  • a) il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, dai quali risulta che l’unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre 6 miglia dalla costa);
  • b) l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall’ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite;
  • c) una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.

Dichiarazione di potenza

Questo documento è rilasciato dalla casa costruttrice. Durante la navigazione tra i porti nazionali si può tenere a bordo la copia regolarmente autenticata. Nel caso di perdita o deterioramento del documento del motore qualora la casa costruttrice non sia più sul mercato l’accertamento della potenza del motore può essere richiesto al Centro Prova Autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvede anche al rilascio del relativo certificato.

I vecchi certificati uso motore continuano ad avere validità, ma gli uffici periferici non sono più autorizzati a rilasciare il duplicato del documento. Nei casi di furto o smarrimento va richiesto alla ditta costruttrice del motore o al rivenditore autorizzato il duplicato della dichiarazione di potenza del motore. Per i vecchi motori, sprovvisti della dichiarazione di potenza, il documento può essere sostituito dal certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità ovvero, per le unità cancellate dai registri, dall’estratto rilasciato dall’ex ufficio di iscrizione. Per le unità provenienti dall’estero, con l’estratto dal registro comunitario di provenienza, o con il certificato di cancellazione dal registro medesimo, che riportino i dati tecnici del motore.

Documenti per le imbarcazioni

Oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

  • a) la licenza di navigazione (non va sottoposta ad alcun visto periodico);
  • b) la dichiarazione di potenza del motore o il certificato d’uso motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);
  • c) la polizza di assicurazione per un limite di garanzia minimo di € 2.500.000 (sempre obbligatoria perché il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso), il cui contrassegno va esposto;
  • d) il certificato di sicurezza in corso di validità;
  • e) licenza di esercizio RTF (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo) che non ha scadenza; nel documento sono indicati oltre gli elementi di individuazione dell’unità e il nominativo internazionale anche il tipo di apparato VHF installato a bordo autorizzato, la licenza del VHF va sostituita soltanto se viene sostituito l’apparato a bordo;
  • f) certificato limitato RTF (si consegue senza esame), che non ha scadenza;
  • g) copia della dichiarazione dell’assunzione di responsabilità del VHF, oppure copia del contratto con la concessionaria per l’impiego del VHF per la corrispondenza pubblica, come già indicato per i natanti;
  • h) patente nautica, in corso di validità, quando prescritta.

Note:

  1. Sullo scafo delle unità CE è apposta la targhetta del costruttore nella quale sono indicati la categoria di progettazione (A, B, C o D), la portata massima consigliata in kg e il numero massimo delle persone trasportabili. Ulteriori notizie riguardanti l’utilizzazione dell’unità sono riportate nel “Manuale del proprietario” che è consegnato dal costruttore al proprietario al momento dell’acquisto, ma che non è (più) obbligatorio tenere a bordo.
  2. Nel caso venga installato un motore ausiliario, questi deve essere munito della dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore e di una polizza di assicurazione autonoma. Per la navigazione tra i porti nazionali, tutti i documenti possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.

Certificato di sicurezza

La procedura per il rinnovo del certificato di sicurezza prevede che il documento rilasciato alle imbarcazioni da diporto dall’ufficio di iscrizione all’atto della prima immatricolazione, previa visita periodica di idoneità, si rinnova automaticamente per la durata di cinque anni, senza che il diportista debba presentarsi presso alcun ufficio marittimo o delle acque interne per l’annotazione dell’attestato di idoneità. Al rinnovo del certificato di sicurezza provvede direttamente l’organismo tecnico (notificato o autorizzato) che ha eseguito la visita, sulla base dell’attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti, annotando sul certificato gli estremi dell’attestazione rilasciata. Nel contempo trasmette all’autorità marittima (o consolare se all’estero), della giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato con l’avvenuta annotazione e l’attestato di idoneità. L’autorità che riceve i docu-menti provvede, a sua volta, a darne notizia all’ufficio di iscrizione dell’unità.

VHF

È obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa. Devono essere tenuti a bordo:

  • certificato limitato di RTF dell’operatore (si consegue senza esame e non è soggetto a scadenza o a bollo);
  • licenza d’esercizio RTF (è rilasciata direttamente dall’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato).

L’apparato può essere utilizzato per corrispondenza pubblica, ovvero solo per emergenza e soccorso. Nel primo caso la gestione è affidata alle concessionarie, alle quali va pagato il relativo canone, l’apparato deve essere preventivamente sottoposto al collaudo e deve essere tenuta a bordo la copia del contratto con la concessionaria. Nel secondo caso, non va pagato alcun canone e la responsabilità del funzionamento del VHF ricade sull’interessato che deve firmare un’apposita dichiarazione dell’assunzione di responsabilità da tenere a bordo