Codice della nautica da diporto aggiornato – Pesca subacquea sportiva di Roberto Neglia il 8 Ott 2018 Pesca subacquea sportiva Può essere esercitata: a distanza superiore a m 500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti; a distanza superiore a m 100 dalle reti da pesca dei pescatori professionisti; dal sorgere al tramonto del sole; senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri (una per ogni mezzo nautico), ma è vietato l’utilizzo di apparecchi di respirazione per la pesca subacquea. Il pescatore subacqueo deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con una persona pronta a intervenire in caso di emergenza. Ulteriori norme relative alla pesca subacquea: è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica; è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) il segnale va innalzato sul mezzo; il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 m dal mezzo nautico con la bandiera; l’età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni (consegnare un fucile a un minore di detta età comporta una sanzione da euro 516 a euro 3.098); al pescatore sportivo subacqueo è vietato raccogliere coralli o molluschi Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
Scoperta una “stranezza” nel Regolamento di attuazione del Codice della Nautica di Redazione Nautica il 30 Ott 2024