Il 13 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 229/2017 di riforma del Codice della nautica.

Moltissime le novità, alcune sono direttamente applicabili, altre necessitano di decreti attuativi. La più rilevante fra queste ultime è il Registro telematico delle unità da diporto e lo Sportello del diportista che, una volta operativo, consentirà di effettuare le pratiche relative all’unità in qualsiasi agenzia autorizzata.

Fissato un limite di 20 giorni per il rilascio dei documenti, introdotta la licenza di navigazione provvisoria anche per le navi, l’utilizzatore in forza di un contratto di leasing se autorizzato dalla società di leasing può provvedere direttamente all’iscrizione. Novità per la conduzione senza patente, il noleggio, la locazione, la portualità turistica, le scuole e gli istruttori di vela, le sanzioni.

Definizioni

Il nuovo Codice definisce le moto d’acqua, lascia immutate le definizioni di “natanti” e “imbarcazioni”, mentre le “navi” da diporto (> 24 m) vengono suddivise in:

  • navi da diporto maggiori (> 500GT)
  • navi da diporto minori (fino a 500 GT)
  • navi da diporto maggiori storiche (con più di 50 anni e fino a 100 GT).

Attività commerciale

Le disposizioni del nuovo Codice si applicano alla navigazione da diporto ed è specificato chiaramente sia quando è esercitata per fini esclusivamente lusori, sia alla navigazione per fini commerciali. Quest’ultima si ha quando:

  • a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
  • b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
  • d) è utilizzata per assistenza all’ormeggio nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
  • e) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino.