Assicurazione delle unità da diporto di Nautica Editrice il 28 Giu 2016 ASSICURAZIONE Aggiornamento: Marzo 2013 La legge di riforma della nautica ha modificato la normativa concernente l’assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi. Tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entrobordo o fuori bordo, anche se ausiliario) di qualsiasi potenza devono avere una polizza di assicurazione (il limite di garanzia minimo è stato portato a Euro 2.500.000). La copertura assicurativa deve essere effettuata anche per i tender. Il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva l’obbligo assicurativoè stato soppresso. Il premio assicurativo si paga annualmente e la scadenza è indicata nella relativa polizza. Nel passato avevamo scritto che il “contrassegno assicurativo” doveva essere esposto in modo ben visibile sull’unità da diporto. Sulla questione, in data 6 febbraio 2008, è intervenuto un regolamento dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) che all’art. 4 stabilisce che l’obbligo sussiste per i veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi, mentre per le unità da diporto il contrassegno assicurativo e il certificato di assicurazione devono essere considerati come documenti di bordo da esibire, quando richiesti, agli organi preposti alla vigilanza in mare. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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