Nautica On Line – Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto Gazzetta Ufficiale 05.07.1997 n. 155 Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE; Visto l’articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; Emanail seguente decreto Art. 1 1. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è aggiunto, in fine, il seguente comma:“2-bis. Le unità da diporto e i componenti di cui all’articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. Art. 2 1. L’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:“Art. 6 (Valutazione della conformità). – 1. Ai fini della immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di cui all’articolo 1, che non siano già provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell’Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell’allegato II: a) per le categorie A e B: 1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all’allegato V; 2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV; b) per la categoria C: 1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri: a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell’allegato II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all’allegato IV; b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell’allegato II: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all’allegato V; 2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV; c) per la categoria D: 1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all’allegato IV; d) per i componenti di cui all’allegato I: uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV. 2. Le avvertenze e le istruzioni d’uso, nonchè la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche in lingua italiana. 3. Gli organismi di cui all’articolo 7 trasmettono al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione l’elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto e sui componenti. 4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente.”. Art. 3 1. L’articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:“Art. 9 (Clausola di salvaguardia). – 1. Le amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 8, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all’articolo 7, che i prodotti oggetto del presente decreto, ancorchè recanti marcature “CE” ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell’ambiente, vietano o limitano l’immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del soggetto destinatario dell’ordine, dei prodotti stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l’immissione in commercio o la messa in servizio. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 danno immediata comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle situazioni indicate nello stesso comma 1 e le avvisano dell’avvio del provvedimento per l’adozione delle misure idonee ad evitare le situazioni medesime o di limitazione o di ritiro del prodotto dal mercato.”. Art. 4 1. L’articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo sostituito dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è ulteriormente sostituito dal seguente:“Art. 49. – 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’autorità competente. 2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall’autorità competente. 3. Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l’obbligo di essere affidati in gestione ad una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche. 4. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico è soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all’erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.”. Art. 5 1. Il comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:“3. I natanti da diporto di cui all’articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall’ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall’ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo.”. Art. 6 1. Le parole: “delle imbarcazioni” di cui al punto 1 dell’allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, sono sostituite dalle seguenti: “delle unità da diporto”. 2. Le parole: “componenti del controllo” di cui al punto 1 dell’allegato X del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, sono sostituite dalle seguenti: “o dei componenti di cui viene effettuato il controllo”. Art. 7 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: Flick Allegato II Le note esplicative Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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