Legge 5 maggio 1989 n. 171

Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonchè nuova disciplina sulla nautica da diporto.

Gazzetta Ufficiale 12.05.89 n. 109

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge: Art. 1 1. L’articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
“Art. 2. – 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione è facoltativa”. Art. 2 1. Il quarto comma dell’articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
“Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorità marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti”. Art. 3 1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, &egrave sostituito dal seguente:
Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonchè dagli uffici della motorizzazione civile”. Art. 4 1. Il secondo comma dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, &egrave sostituito dai seguenti:
“Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all’articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unit&agrave iscritta. Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia”. Art. 5 1. Il cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave da diporto in Italia può chiedere alla competente autorità marittima o della navigazione interna il rilascio di un’autorizzazione provvisoria alla navigazione.

2. L’autorità competente, previa visita di accertamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1, della durata non prorogabile di centottanta giorni, attribuendo all’unità da diporto una sigla terminante con la bilettera “DE”.

3. Per tutta la durata della validità dell’autorizzazione l’unit&agrave da diporto è considerata in temporanea importazione. Art. 6 1. Il terzo comma dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
“La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonchè dagli uffici della motorizzazione civile”.

2. Il quinto comma dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
“La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti”. Art. 7 1. Il terzo comma dell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
“La licenza di cui al primo comma dell’articolo 8 è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell’ufficio d’iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore dell’imbarcazione o nave da diporto”. Art. 8 1. Il terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:
“La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata dopo otto anni dall’iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni dopo l’iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni.
Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti dall’imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all’apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.
Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l’obbligo di chiedere l’effettuazione delle visite periodiche o di quelle occasionali all’autorità marittima o della navigazione interna presso cui l’unitàè iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova”
. Art. 9 1. Il quarto comma dell’articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
“Per le operazioni che richiedono l’intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l’intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se &egrave richiesto l’intervento del Registro italiano navale”. Art. 10 1. I motoscafi ad uso privato, di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell’abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unità da diporto. Art. 11 1. L’articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
“Art. 15. – 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, così come definiti all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto &egrave rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento”. Art. 12 1. L’articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
“Art. 16. – 1. Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all’allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, &egrave così modificato: ‘Le unità da diporto, come definite all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariff&agrave”. Art. 13 1. L’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall’articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è sostituito dal seguente:
“Art. 17 – 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.
2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell’unità da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.
3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.
4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d’uso per i natanti con un minimo di quattro mesi”
. Art. 14 1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unità da diporto, di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. All’articolo 7 di cui al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
f) unità da diporto: 1) natanti . . . . . . . . . . . . L. 70.000 2) imbarcazioni . . . . . . . . . . ” 200.000 3) navi . . . . . . . . . . . . . . ” 1.000.000″. Art. 15 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. Presso le autorità marittime e della navigazione interna sono istituiti registri in cui vengono iscritte le unità da diporto adibite alla locazione e al noleggio.

3. Presso le stesse autorità indicate nel comma 2 sono istituiti ruoli speciali delle ditte operanti nel settore della locazione e del noleggio di unità da diporto.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, è regolata l’attività di locazione e noleggio delle unità da diporto. Art. 16 1. L’articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 378, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì5 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
PRANDINI, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI