Legge 11 febbraio 1971 n. 50

Norme sulla navigazione da diporto

Il testo riportato non è quello originario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/03/71 n. 69 bensì quello “coordinato” (fino al 29/07/2003) con le modifiche apportate allo stesso dai provvedimenti sotto elencati:

legge 14 agosto 1971 n. 823
legge 14 agosto 1974 n. 378
legge 6 marzo 1976 n. 51
legge 26 aprile 1986 n. 193
legge 5 maggio 1989, n. 171
decreto legge 16 giugno 1994 n. 378 convertito da legge 8 agosto 1994, n. 498
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436
decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito da legge 23 dicembre 1996, n. 647
decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205
decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1997, n. 431
legge 30 novembre 1998, n. 413
legge 8 luglio 2003, n. 172

Aggiornamento fino al 29/07/2003

Sommario

CAPO I
Disposizioni generali
articolo 1

CAPO II
Costruzione delle imbarcazioni da diporto
articoli 2, 3, 4

CAPO III
Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

CAPO IV
Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto
articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

CAPO V
Comandante ed equipaggio dell’imbarcazione e della nave da diporto
articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38

CAPO VI
Disposizioni penali
articoli 30, 40

CAPO VII
Regime tributario
articoli 41, 42, 43, 44

CAPO VIII
Disposizioni complementari
articoli 45, 46, 47, 48, 49

CAPO IX
Disposizioni transitorie e finali
articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55 e allegato

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) “nave da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) “imbarcazione da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) “natante da diporto”: le unità individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l’insegnamento della navigazione da diporto, nonchè come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell’allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo II – Costruzione delle imbarcazioni da diporto

Art. 2 Abrogato da LS 2003 07 08 172 0015 Art. 3 Abrogato da LS 2003 07 08 172 0015 Art. 4 Abrogato da LS 1986 04 26 0193 0003

Capo III – Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto

Art. 5 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l’acquirente deve chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonchè la descrizione tecnica dell’unità stessa;
b) dichiarazione di conformità;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

4. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all’ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell’unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l’iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l’avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all’ufficio di iscrizione.

7. L’avente diritto che intende alienare o trasferire all’estero la propria unità da diporto deve chiedere l’autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L’avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all’estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti. Art. 6 Abrogato da LS 1986 04 26 0193 0005 Art. 7 1. Ai fini dell’iscrizione nei registri prevista dall’articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723.

2. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all’articolo 5 devono eleggere domicilio certificato presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono.

3. I cittadini italiani residenti all’estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all’articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia. Art. 8 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. Art. 9 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall’articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario, il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull’unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell’apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici. Art. 10 Abrogato da LS 1986 04 26 0193 0009 Art. 11 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all’articolo 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.

2. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile. Art. 12 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478. Art. 13 1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, della licenza di navigazione di cui all’articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonchè degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L’utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario. Art. 14 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all’articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell’articolo 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima.

3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall’autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l’unitàè destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l’organizzazione dell’attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette. Art. 15 1. Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all’articolo 13, è rilasciato un certificato per l’uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all’omologazione o al collaudo

2. Il certificato per l’uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dagli uffici della Motorizzazione civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti. Art. 16 1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dagli uffici della Motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall’articolo 8, l’autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L’atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.

2. L’unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell’autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità. Art. 17 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all’articolo 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione.

2. Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi.

Capo IV – Comando e condotta di natanti imbarcazioni e navi da diporto

Art. 18 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 19 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 20 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 21 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 22 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 23 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 24 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 25 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 26 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 27 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 28 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 29 Abrogato da LS 2003 07 08 172 0015 Art. 30 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 31 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 32 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033

Capo V – Comandante ed equipaggio dell’imbarcazione e della nave da diporto

Art. 33 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l’autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l’iscrizione dell’unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell’unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri. Art. 34 Abrogato da LS 2003 07 08 172 0015 Art. 35 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Art. 36 1. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall’articolo 20, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione. Art. 37 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell’equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all’autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. Art. 38 1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all’articolo 5, entro i limiti della abilitazione medesima.

2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

3. Per gli stranieri si prescinde dall’obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.

Capo VI – Disposizioni penali

Art. 39 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell’utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall’autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima. Art. 40 Abrogato da LS 2003 07 08 172 0015

Capo VII – >Regime tributario

Art. 41 Abrogato da LS 2003 07 08 172 0015 Art. 42 Abrogato da LS 2003 07 08 172 0015 Art. 43 1. L’articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è sostituito dal seguente:
Art. 52 – (tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto).
L’ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa:
a) di lire 10.000 se l’abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;
b) di lire 50.000 se l’abilitazione concerne il comando di navi da diporto;
c) di lire 3.000 se l’abilitazione concerne la condotta di motori.
Art. 44 1. Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.

2. Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.

4. Per le operazioni che richiedono l’intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l’intervento predetto.

Capo VIII – Disposizioni complementari

Art. 45 Abrogato da LS 1986 04 26 0193 0024 Art. 46 1. Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione.

2. Ai natanti da diporto indicati all’articolo 13 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 232 a 375 del codice della navigazione. Art. 47 1. La responsabilità verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all’articolo precedente è regolata dall’articolo 2054 del codice civile.

2. Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell’articolo 2947 dello stesso codice. Art. 48 1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all’articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati.

3. La disposizione dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. Art. 49 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente.

4. L’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta all’autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ufficio di iscrizione dell’unità, che provvede:
a) all’assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all’autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.

6.La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità in cui l’apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l’impiego dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

Capo IX – Disposizioni transitorie e finali

Art. 50 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 51 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 52 1. Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall’articolo 50 entro il 30 giugno 1975. Art. 53 1. Nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge l’importazione dall’estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore della legge medesima è consentita, in deroga alle norme vigenti,franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all’1 per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta. Art. 54 Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge. Art. 54 bis 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta. Art. 55 1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima.

Allegato

Tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto.

1. visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza L. 30.000
2. visite di accertamento e stazzatura navi di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza. L. 60.000
3. stazzatura e ristazzatura imbarcazioni e navi e rilascio certificazioni L. 5.000
4. visite periodiche ed occasionali imbarcazioni L. 5.000
5. visite periodiche ed occasionali navi L. 15.000
6. omologazione prototipi navi ed imbarcazioni e rilascio certificati di omologazione L. 100.000
7. rilascio licenze L. 2.000
8. aggiornamento licenze L. 5.000
9. omologazione prototipi motori e rilascio di certificato di omologazione L. 100.000
10. collaudo di motore non omologato L. 20.000
11. rilascio certificato d’uso di motori L. 2.000
12. aggiornamento certificato d’uso di motore L. 5.000
13. esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni L. 5.000
14. esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando di navi L. 30.000
15. esami per il conseguimento dell’abilitazione alla condotta di motori L. 10.000
16. iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento) L. 2.000
17. rinnovo licenze L. 2.000
18. trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare copia di un documento L. 2.000
19. rilascio di un duplicato L. 2.000
20. autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione L. 2.000

Con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro del tesoro, la misura dei tributi indicati nella presente tabella può essere modificata in relazione alle variazioni dell’indice del costo della vita.