Nautica On Line – Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 387 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 387 Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto Gazzetta Ufficiale 2.11.1999 n. 257 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Visto l’articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232; Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l’attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4829 del 27 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “Amministrazione”: il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) “unità da diporto”: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto. Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti segnali di soccorso, destinati esclusivamente alle unità da diporto: a) razzi a paracadute; b) fuochi a mano a luce rossa; c) segnali fumogeni galleggianti. Art. 3 Requisiti 1. I segnali di soccorso devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione. 2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto segnali di soccorso di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Art. 4 Caratteristiche dei segnali di soccorso 1. Il razzo a paracadute deve: a) essere contenuto in un involucro resistente all’acqua; b) avere stampate sull’involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana per l’impiego, oppure delle figure che ne illustrano chiaramente l’uso; c) avere un proprio mezzo di accensione incorporato; d) essere progettato in modo da non provocare dolore nè danni a chi ne tiene in mano il contenitore durante l’operazione di lancio, eseguita secondo le istruzioni del fabbricante. 2. Il razzo, sparato verticalmente, deve raggiungere un’altezza non inferiore a 300 metri. Poco prima di giungere al punto massimo della sua traiettoria, il razzo deve proiettare un segnale luminoso a paracadute, che deve: a) bruciare emettendo un colore rosso brillante; b) bruciare uniformemente, con intensità luminosa media non inferiore a 30.000 candele; c) brillare per almeno 40 secondi; d) avere una velocità di discesa non maggiore di 5 metri al secondo; e) non provocare, mentre brucia, danni al paracadute o agli attacchi. 3. Il fuoco a mano a luce rossa deve: a) essere contenuto in un involucro resistente all’acqua; b) avere stampate sull’involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana, o figure che ne illustrino chiaramente l’uso; c) avere un proprio mezzo di accensione incorporato; d) essere progettato in modo da non provocare nè danni nè dolore alla persona che ne tiene in mano il suo involucro durante l’uso, effettuato secondo le istruzioni del fabbricante, nè danneggiare i mezzi di salvataggio con residui che bruciano o incandescenti. 4. Il fuoco a mano a luce rossa deve: a) bruciare emettendo un colore rosso brillante; b) bruciare uniformemente, con intensità luminosa media non inferiore a 15.000 candele; c) avere un periodo di combustione di almeno 1 minuto; d) continuare a bruciare anche dopo essere stato immerso per 10 secondi in acqua alla profondità di 100 millimetri. 5. Il segnale fumogeno galleggiante deve: a) essere contenuto in un involucro resistente all’acqua; b) non innescarsi in modo esplosivo quando usato secondo le istruzioni per l’uso del fabbricante; c) avere stampate sull’involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana, o figure che ne illustrino chiaramente l’uso. 6. Il segnale fumogeno galleggiante deve: a) emettere un fumo di colore arancione altamente visibile, con intensità uniforme, per un periodo di non meno di 3 minuti quando galleggia in acqua calma; b) non emettere alcuna fiamma durante l’intero tempo di emissione di fumo; c) avere idonei requisiti di galleggiabilità; d) continuare ad emettere fumo anche dopo essere stato immerso in acqua per 10 secondi alla profondità di 100 millimetri. Art. 5 Durata 1. I segnali di soccorso hanno validità di quattro anni dalla data di fabbricazione. Art. 6 Marcatura 1. Ogni segnale di soccorso deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e leggibile con le seguenti indicazioni: nome e sede del fabbricante e dell’eventuale importatore; nome o sigla del modello; istruzioni d’impiego anche in lingua italiana; data di fabbricazione; estremi dell’atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo. Art. 7 Norme transitorie e finali 1. I segnali di soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino alla loro data di scadenza e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. È abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Roma, 29 settembre 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 358 Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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