Decreto 2 marzo 2009

Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità di diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa

Gazzetta Ufficiale 11.04.2009 n. 85 (09A03953)

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”;
Visto l’art. 54, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”, il quale dispone che dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti devono essere sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Norme sul riordino della legislazione in materia portuale”, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l’art. 7, comma g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il “regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 2 dicembre 1977, recante “Caratteristiche e requisiti degli apparecchi galleggianti (rigidi) per la nautica da diporto” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 412, “Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”;
Visto il decreto dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641, recante “Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2002;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219, “Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”

DECRETA: Art. 1 – Zattere per la navigazione entro 12 miglia 1. Ai sensi dell’art. 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, gli apparecchi galleggianti installati sulle unità da diporto sono sostituiti da zattere di salvataggio aventi le seguenti caratteristiche:

a) conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219, di seguito denominato decreto 219/2002, con le seguenti prescrizioni e deroghe all’allegato “A”:

1. paragrafo 1, lettera i) – il fondo della zattera isolato contro il freddo non è richiesto;
2. paragrafo 1, lettera j) – la tenda di copertura della zattera non è richiesta;
3. paragrafo 5, lettera b) – la zattera deve avere almeno due tasche stabilizzatrici, di uguale volume, posizionate simmetricamente, la cui capacità totale non deve essere, comunque, inferiore ad 80 litri;
4. paragrafo 6, lettera h) – il materiale retroriflettente da installare per metà sul fondo e per la restante parte sulla mezzeria del tubolare superiore della zattera, deve avere una superficie complessiva minima non inferiore a 1000 cmq;
5. paragrafo 6, lettera i) – le luci interne ed esterne non sono richieste;
6. paragrafo 7 – le dotazioni minime di emergenza di cui deve essere dotata la zattera sono le seguenti:

Tipo di dotazione Quantità
Soffietto di gonfiamento 1
Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a) 1
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche
conservate separatamente in una busta stagna
1
Sassola 1
Kit di riparazione (b) 1
Pagaie 2
Spugna 2
Fischietto 1
Contenitore di acqua (per persona) 0.250 litri

(a) deve essere collegato ad una sagola e sistemato in una tasca vicino al punto di attacco della barbetta della zattera. (b) comprendente almeno una serie di pezze di varia misure e mastice adatti.

b) Almeno il tubolare superiore della zattera deve essere realizzato in un colore altamente visibile, in accordo alla norme internazionali vigenti.

c) Ogni zattera comprensiva delle proprie dotazioni deve essere racchiusa in una sacca, che ne permetta il sottovuoto, a sua volta inserita in un idoneo contenitore.

d) Agli elementi per la marcatura previsti dall’allegato “E” al decreto 219/2002, deve essere aggiunta la dicitura “zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa”.

2. La prima revisione delle zattere di cui al presente articolo deve essere effettuata a 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.

3. Le zattere di salvataggio, per tutti gli altri aspetti non specificatamente contemplati nel presente decreto, sono sottoposte alla disciplina dettata con il decreto 219/2002 e devono essere approvate in accordo alle procedure di cui all’art. 11 del medesimo decreto. Art. 2 – Equivalenze 1. Possono essere utilizzate, a bordo delle unità da diporto nazionali, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall’Amministrazione di uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare.

Roma, 2 marzo 2009

Il comandante generale: Pollastrini