Nautica On Line – Circolare 30 aprile 1997 n. 26523 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Circolare 30 aprile 1997 n. 26523 Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Direzione Generale per le Concessioni e Autorizzazioni, divisione IIª Oggetto: articolo 18 DL 14.8.96, n. 436 – Stazioni radio a bordo di imbarcazioni da diporto A tutti gli Ispettorati di questo Ministero e p.c. Comando Generale Capitanerie di Porto, Telecom Italia e Compagnia Generale Telemar Come ben noto l’articolo 18 del DL in oggetto ha stabilito al IV° comma che “gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo di imbarcazioni da diporto che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica non hanno l’obbligo di essere affidati in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone”. Tale disposto ha, pertanto, introdotto delle innovazioni nella materia di cui trattasi, ingenerando delle perplessità interpretative concernenti, tra l’altro, l’obbligo del collaudo e delle ispezioni presso le stazioni radio a bordo delle citate imbarcazioni da diporto (chiarito ora dal decreto legislativo di Burlando, di cui si parla nell’articolo, n.d.r.), nonché circa la validità delle licenze di esercizio già rilasciate alle stazioni radio di cui sopra, i cui proprietari, a seguito dell’entrata in vigore della suddetta normativa, hanno disdetto il contratto di gestione stipulato con una delle società concessionarie di questo ministero, limitando l’uso della stazione radio ai soli fini della sicurezza della navigazione, con conseguente asclusione del traffico di corrispondenza pubblica. Pertanto, in attesa della regolamentazione definitiva della materia in questione si stabilisce quanto segue per il particolare regime di transizione. Le licenze di esercizio rientranti nella fattispecie sopra menzionata potranno essere ritenute ancora valide, ancorché intestate alle società concessionarie, purché i proprietari delle imbarcazioni in questione producano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli aricoli 4 e 20 della legge 4.1.68, n. 15 contenente l’assuzione di responsabilità diretta da parte dei suddetti proprietari della funzionalità degli apparati di bordo e l’impegno a limitare l’uso della stazione radio ai soli fini della sicurezza della navigazione. A tal fine sarà compito di codesti Ispettorati individuare i proprietari delle suddette imbarcazioni tramite le Società Concessionarie e diffidare i medesimi dall’utilizzo della stazione radio di bordo per le comunicazioni riguardanti il traffico di corrispondenza pubblica. Copia della suddetta dichiarazione notoria dovrà essere inviata all’Ispettorato Territoriale di competenza, fermo restando che l’originale dovrà essere conservato a bordo dell’imbarcazione insieme alla licenza di esercizio della stazione radio stessa. In conseguenza di ciò le suddette stazioni potranno, eccezionalmente ritenersi, anche esonerate dall’obbligo del collaudo prescritto per tutte le stazioni radio a bordo di imbarcazioni da diporto non gestite dalle Società concessionarie.” Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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