Acquisto all’estero di imbarcazioni di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Aggiornamento: Marzo 2010 A decorrere dal 17 giugno 1998 le unità di nuova costruzione, per essere commercializzate in ambito comunitario, devono riportare il marchio “CE”. La regola è valida sia per le unità costruite nei Paesi dell’Unione Europea sia in quelli terzi.L’acquisto di beni intra-comunitari è regolato dalla legge 29.10.1993, n. 427, sulla disciplina dell’IVA in accordo con le direttive CEE. La normativa prevede modalità diverse di pagamento dell’imposta, a seconda che le unità siano nuove o usate; nel primo caso, l’IVA, va pagata al Paese di importazione, nel secondo va corrisposta al Paese di esportazione. Per la compravendita tra privati cittadini dell’Unione Europea il pagamento dell’IVA non è previsto. Per un’unità ceduta da un soggetto extra-comunitario ad un italiano, l’importazione è regolarizzata mediante il pagamento alla dogana dell’IVA del 20{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} e degli altri eventuali diritti doganali. Per l’iscrizione nei registri nazionali delle unità provenienti dall’estero (sia che appartengano ai Paesi dell’Unione europea che a Terzi), il titolo di proprietà può essere costituito dal “Bill of sale”, equivalente ad una scrittura privata autenticata, che va legalizzata dall’Autorità Consolare (salvo che non sia previsto lo status della reciprocità; per i Paesi dell’Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa dalla legge 1061990), tradotto in lingua italiana e registrato. Il titolo deve essere accompagnato dalla dichiarazione di cancellazione dal registro estero, anch’esso tradotto in lingua italiana da interpreti autorizzati, oppure da una dichiarazione dell’Autorità Governativa di bandiera che attesti che per l’unità oggetto della vendita la legislazione dello Stato non richiede l’iscrizione nei registri, come potrebbe essere per un natante. Trasferimento nei registri italiani di unità iscritte in un Paese comunitario Coloro che intendono trasferire nei registri nazionali la propria barca, iscritta nei Paesi dell’U.E., il codice della nautica ha semplificato il procedimento: il titolo di proprietà e la documentazione di idoneità tecnica possono essere sostituiti dal certificato di cancellazione dal registro di provenienza, a condizione che risultino le complete generalità del proprietario e i dati tecnici dell’unità Trasferimento di un’unità da diporto nei registri di un Paese comunitario Per trasferire un’unità da diporto in un Paese comunitario, va presentata una domanda all’ufficio di iscrizione, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal proprietario dell’unità, attestante l’avvenuto pagamento degli eventuali contributi dovuti all’Istituto di Previdenza. Tale dichiarazione ha lo scopo di salvaguardare gli interessi dell’INPS, a garanzia del lavoro a bordo, nel caso in cui l’unità fosse stata impiegata nell’attività di noleggio. L’ufficio, dopo aver verificato che nel registro non risultano annotate ipoteche pignoramenti, o altri titoli a garanzia di terzi, rilascia il nulla-osta al trasferimento e comunica all’Istituto Previdenziale la cancellazione dell’unità. Ai fini della cancellazione definitiva dai registri, il proprietario deve restituire la licenza di navigazione dell’unità corredata da una dichiarazione dalla quale risultino gli estremi della nuova iscrizione nel Paese estero. Qualora la legge del Paese non preveda l’iscrizione, il fatto deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’unità. Trasferimento di un’unità da diporto in un Paese extra-comunitario La procedura per la vendita o il trasferimento dell’unità in un Paese extra-comunitario è la stessa. L’ufficio di iscrizione provvede ad interessare l’I.N.P.S., per verificare se vi sono impedimenti o pendenze da regolarizzare nei confronti del personale della gente di mare eventualmente imbarcato a bordo, accerta che non vi siano trrascritte nei registri ipoteche, pignoramenti, o altro e, quindi, rilascia il nulla-osta e (in caso di vendita all’estero) acquisisce copia dell’atto di vendita o (in caso di trasferimento all’estero) acquisisce la dichiarazione del proprietario dalla quale risultino gli estremi della nuova iscrizione nel registro estero, nonché la bolletta di esportazione rilasciata dalla Dogana di uscita dal territorio comunitario. L’Ufficio di iscrizione provvedere al ritiro dei documenti di bordo (licenza di navigazione, ecc.). Qualora le operazioni di “dismissione di bandiera” avvengano in un porto diverso da quello di iscrizione, i documenti sono ritirati dalla locale Autorità marittima (o consolare se all’estero) che provvede a trasmetterli all’ufficio di iscrizione. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
Scoperta una “stranezza” nel Regolamento di attuazione del Codice della Nautica di Redazione Nautica il 30 Ott 2024