Roma, 27 gennaio 2023 – Ieri sera Confindustria Nautica ha incontrato il Ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nell’ambito delle consultazioni volute dal Premier Giorgia Meloni con le rappresentanze delle imprese che lavorano sul demanio, chiedendo che sia ascoltata anche Assomarinas.

Confindustria Nautica ha ribadito di ritenere necessario uno “slittamento tecnico” dei termini di definizione delle nuove regole da applicarsi alle concessioni demaniali, rimanendo nell’ambito della scadenza al 2024 fissata dalla Legge sulla Concorrenza (Legge 5 agosto 2022, n. 118).

La Legge sulla Concorrenza contiene infatti alcuni errori ed è in parte inapplicabile e quindi va corretta, inoltre – per quel che riguarda la nautica – non prevede norme specifiche applicabili alla portualità turistica.

Sia le stesse norme europee, sia la Legge sulla Concorrenza richiedono una valutazione sulla disponibilità delle risorse, cioè di spazi concedibili rispetto a quelli dati in concessione (la cosiddetta Mappatura), che non è stata ancora effettuata.

Infine, il testo approvato dal Governo Draghi si basa su principi fissati dal Consiglio di Stato, la cui pronuncia è oggetto di ricorso alle Sezioni unite della Cassazione e quindi non è definitiva.

Dobbiamo dare al Governo appena insediato il tempo per mettere mano al riordino della materia” – spiega il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi – “in mancanza di un differimento, i Sindaci saranno costretti a procedere al rinnovo delle concessioni senza una normativa nazionale e senza regole chiare, pur di non incorrere nella possibile contestazione dell’abuso di ufficio”.

Per quanto riguarda i porti turistici, è impensabile che abbiano regole così diverse e in parte confliggenti con quelle adottate il 28 dicembre scorso per i porti mercantili, che dovrebbero essere invece applicate a tutti i bacini portuali”, conclude Cecchi. “Ringrazio il Ministro Fitto e sono confidente nell’ascolto delle nostre istanze”.

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Le incongruenze della Legge Concorrenza

 

La legge stabilisce che le norme per l’affidamento di servizi pubblici si applicano anche ai porti, ma la Direttiva Bolkestein e la Corte di Giustizia UE escludono espressamente i porti da questo ambito;

La legge richiede inoltre che:

sia assicuratala costante presenza di varchi” per la balneazione, ma ciò creerebbe gravi problemi di sicurezza, per le persone e le stesse imbarcazioni, ed evidenti problemi operativi;

siano definiti “i presupposti per il frazionamento in piccoli lotti delle aree, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese”, ma questo criterio non può trovare applicazione con riferimento alla realizzazione di porti turistici;

siano individuati, per la gestione delle aree in concessione, “requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese di piccole dimensioni”, ma questo criterio appare illogico con riferimento alle concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto che possono arrivare anche a 80 milioni di euro di valore;

sia data “preferenza per le attrezzature completamente amovibili”, ma questo criterio non può trovare tecnicamente applicazione con riferimento alla realizzazione di porti turistici.

Infine, la Legge Concorrenza non recepisce la distinzione fra le concessioni assentite prima del 1 gennaio 2010 e quelle dal 1 gennaio 2010 in poi – distinzione fissata sia dalla Corte di Giustizia UE, sia dal giudice amministrativo italiano – non tratta la disciplina speciale per le concessioni infungibili, cioè quelle asservite ad un’altra attività di impresa che richiede quella e non una qualsiasi altra concessione per poter essere esercitata.