a cura di Roberto Colecchia

La manutenzione è attività fondamentale per la buona tenuta e la corretta conservazione delle imbarcazioni e rappresenta un momento importante nell’ambito delle attività legate al diporto nautico.

Ai fini Iva occorre fare una prima basilare distinzione tra prestazioni effettuate in ambito di diporto privato non commerciale e navigazione commerciale. Nell’ambito della prima categoria è facile circoscrivere la rilevanza all’utilizzo meramente privatistico e lusorio dell’imbarcazione. Al di fuori, dunque di qualunque utilizzo professionale commerciale. Nella seconda categoria vanno considerate le imbarcazioni utilizzate ai sensi dell’art 2 del Codice del Diporto, ovvero imbarcazioni destinate a locazione e noleggio, scuola nautica, unità appoggio attività subacquea, assistenza ormeggio, traino e assistenza, somministrazione cibo e bevande.

Le prestazioni di manutenzione e riparazione relative all’ambito del diporto privato – cioè rese da cantieri e officine a diportisti persone fisiche, non imprenditori – sono evidentemente soggette a Iva.

rimessaggio

Nel caso di imbarcazioni destinate all’ambito commerciale, per le prestazioni in argomento opera il regime di non imponibilità Iva stabilito dall’ art 8 bis del DPR 633/72. Oltre all’utilizzo commerciale l’unità deve altresì essere adibita alla navigazione in alto mare.

Una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, se effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

Alla stessa stregua possono considerarsi le unità adibite alla pesca e quelle per l’assistenza e il salvataggio.

Ulteriormente non viene ad essere applicata l’imposta nel caso di prestazioni di manutenzione e riparazione su unità destinate ad attività commerciali appartenenti a soggetti comunitari Iva identificati in uno degli stati membri.  In tal caso, trattasi di prestazione di servizi intracomunitari ex art 40 del DL 331/93.

Nel caso appena descritto, così come in quello citato nel seguito, il mancato assoggettamento a IVA deriva dall’ applicazione dei principi di territorialità contenuti nell’ art 7 ter DPR 633.

Nel caso di imbarcazioni battenti bandiera extra EU, opera invece la non imponibilità Iva ex art 9 n°9 DPR 633/72. In questo caso, infatti, l’unità extra comunitaria che viene a fare manutenzione o riparazione in Italia è un bene soggetto a temporanea importazione destinato a ricevere i trattamenti di cui all’ art 176 DPR 43/73 (TU Doganale).

La temporanea importazione è un regime agevolativo previsto dal regolamento EU 952/2013 che consente la permanenza in territorio unionale di imbarcazioni immatricolate extra EU, in esenzione dal pagamento di dazi e Iva per un periodo massimo di 18 mesi, sempreché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che l’unità sia registrata in un paese non facente parte dell’Unione Europea;

2) che l’unità sia registrata a nome di una persona, fisica o giuridica, non residente nell’Unione Europea;

3) che l’unità sia utilizzata esclusivamente per il diporto da individui residenti fuori dal territorio doganale comunitario.

Nel caso di lavorazioni di cantiere particolarmente pervasive che esulino dalla normale manutenzione e costituiscano interventi di modifica anche strutturale o conservazione dell’unità, la temporanea importazione non è utilizzabile e occorre procedere con il perfezionamento attivo.