Un tema di notevole importanza è quello riguardante il trattamento fiscale dei marittimi italiani imbarcati nell’ambito del diporto su navi battenti bandiera estera, con particolare riferimento ai contratti a tempo indeterminato ed alla loro valenza durante i periodi di rimessaggio invernale.

Il ricovero in cantiere al termine della stagione è un ulteriore aspetto su cui si ritiene necessario un intervento interpretativo a tutela dei marittimi imbarcati su unità, anche da diporto, battenti bandiera Extra EU. Unità molto spesso costruite dalla maestria degli artigiani italiani a cui gli armatori preferiscono continuare ad affidarne le cure.

Buoni risultati per favorire tale settore sono stati fatti introducendo semplificazioni tese a snellire i passaggi doganali in caso di temporanea importazione di beni extra EU per lavorazioni di cantiere, nonché facilitazioni in tema di prestazioni di garanzie nell’ambito dei cantieri certificati ADEO dall’Agenzia delle Dogane.

Tuttavia, rimane aperta la questione del trattamento fiscale dei lavoratori marittimi imbarcati su tali unità durante il periodo della manutenzione invernale.

Le agevolazioni

I marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, in base alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’ art 5 comma 5 della L. 88\2001, usufruiscono della seguente agevolazione:

“Il comma 8-bis dell’articolo 48 (ora 51) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua a essere escluso dalla base imponibile scale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.”

Tale norma è applicabile non solo alla marineria mercantile, ma anche a quella del diporto. In questo ambito, tuttavia, è frequente la possibilità che l’unità da diporto venga utilizzata solo durante la stagione estiva, mentre venga rimessa alle cure dei cantieri durante l’inverno.

Con la barca in cantiere – e spesso, fortunatamente per il settore, in territorio italiano – il personale continua ad essere arruolato e viene considerato imbarcato. Il marittimo, specie se svolge il ruolo di comandante arruolato a tempo indeterminato, deve seguire i lavori e interloquire con i cantieri, anche al fine di verificare la complessiva sicurezza dell’imbarcazione. Il tutto senza necessariamente alloggiare a bordo come avviene durante il nomale utilizzo in mare.

I casi specifici

Ebbene alcuni uffici locali dell’Agenzia delle Entrate hanno contestato al personale (di residenza italiana), con contratto di arruolamento a tempo indeterminato l’impossibilità di usufruire dell’esenzione in argomento per il solo fatto di considerare esclusivamente l’attività in mare talvolta minore dei 183 giorni previsti dalla legge.

A ben vedere, la norma parla di personale imbarcato. Nel caso dei contratti a tempo indeterminato e non a viaggio, il marittimo rimane tale, e svolge comunque attività, anche quando la barca risulta ricoverata in cantiere.

Anche in queste fattispecie si auspica un chiarimento interpretativo che, nel rispetto delle norme, tuteli sia la permanenza dell’unità in cantieri nazionali sia la tutela del personale marittimo italiano imbarcato. Risulterebbe infatti più semplice svolgere le manutenzioni dell’imbarcazione presso cantieri stranieri, cosicché il personale continui a non volgere attività lavorativa sul territorio italiano, con evidente danno per la cantieristica nazionale e per la categoria dei nostri marittimi del diporto.