La gestione dei porti turistici o marina resort è spesso affidata in concessione demaniale a società con proprietà diffusa da parte degli stessi diportisti che utilizzano i servizi del porto, in particolare lo stazionamento dell’unità nei posti barca.

In questi casi il diportista proprietario delle azioni della società ha diritto in forza del contratto sociale di usufruire di un determinato posto barca. Pertanto, non vi è un contratto di ormeggio, ma il socio in quanto tale, oltre a partecipare alla vita sociale, consegue il diritto ad utilizzare il posto barca ed i servizi connessi del porto.

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Il demanio

I diritti concessori ed i rapporti con il demanio rimangono in carico alla società. Il socio è sostanzialmente equiparato negli effetti pratici alla multiproprietà immobiliare.

I titoli azionari in argomento non sono considerabili uno strumento finanziario e l’offerta di tali azioni al pubblico non è considerabile sollecitazione al pubblico risparmio e dunque soggetta a regole e controlli, come normalmente avviene per le società commerciali quotate in borsa.

È l’art. 1, comma 2, let. a), del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 a disporre tale agevolazione finalizzata ad agevolare la diffusione di tali strumenti.

Titolo azionario

Il titolo azionario che consente l’utilizzo del posto barca può essere ceduto. Il trattamento fiscale dell’eventuale plusvalenza, ovvero della differenza positiva tra prezzo originario di acquisto del titolo e corrispettivo di cessione è imponibile fiscalmente e genera un reddito ex Art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del T.U.I.R.

Tale trattamento è previsto nell’ambito dei cd redditi diversi, dunque, al di fuori delle attività di impresa o di lavoro autonomo.

Ove, infatti, il titolo azionario fosse di proprietà di un soggetto imprenditore nell’ambito della sfera aziendale, la plusvalenza ed il relativo reddito imponibile sarebbe regolato dalla disciplina del reddito di impresa.

Sotto il profilo Iva le operazioni di cessione di titoli azionari sono considerate operazioni esenti ex Art. 10, numero 4, del D.P.R. 633/1972, mentre se poste in essere da soggetti non Iva, l’operazione è da considerarsi fuori campo per mancanza del requisito soggettivo.

La società di gestione del porto è pur sempre un soggetto passivo Iva e dunque oltre ad operazioni effettuate nei confronti dei soci nell’ambito di quanto disciplinato nel contratto sociale può effettuare anche servizi portuali soggetti ad Iva, sia nei confronti dei soci per prestazioni diverse dalle precedenti, sia nei confronti dei terzi.

Tipico è il caso delle prestazioni relative allo stazionamento al transito per le quali è prevista l’aliquota Iva ordinaria ovvero quella agevolata 10% nel caso dei cd marina resort.

Le strutture portuali

È il caso quest’ultimo delle strutture portuali che offrono al diportista la possibilità di pernottare e sostare in porto a bordo delle proprie unità da diporto più nello specifico per l’articolo 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 i Marina Resort sono “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”.

Si tratta in sostanza di strutture ricettive all’aria aperta che consentono, per definizione, la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto “ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”.

Infine, va menzionato il reddito derivante dalla concessione in utilizzo a terzi, a titolo oneroso, del posto barca rappresentato dal titolo azionario.

In questo caso, qualora il concedente sia un privato non imprenditore, il reddito che si consegue è da considerarsi un reddito diverso ex Art. 67, comma 1, lett. l), del T.U.I.R., che disciplina i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere. L’Iva non si applica per mancanza del requisito soggettivo.

Ove invece la concessione in utilizzo sia attuata da un proprietario soggetto imprenditore che detenga i titoli azionari nell’ambito del patrimonio aziendale, il reddito conseguito costituisce un provento tassabile con le regole  del reddito di impresa e l’operazione è altresì soggetta ad Iva con aliquota ordinaria.