a cura del dott. Roberto Colecchia

Le norme fiscali nazionali prevedono (art 51 c. 8bis TUIR) che i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Per i marittimi italiani esiste una norma agevolativa (art 5 c.5 l.88\2001) che con interpretazione autentica prevede che in caso di imbarco su nave con bandiera estera continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

L’applicazione è pacifica in tema di marineria commerciale, mercantile o passeggeri. Tuttavia ha riflessi anche sul diporto rispetto alle attività di verifica che l’A.d.E sta mettendo in atto nell’ambito del personale imbarcato sugli yacht commerciali con bandiera estera.

Questi marittimi italiani, spesso richiestissimi dagli armatori di tutto il mondo per l’elevato standing professionale, vengono arruolati per l’intero anno. In questo ambito non è infrequente la navigazione si prolunghi per periodi minori di 183 (sola stagione estiva) e la barca faccia manutenzione presso cantieri italiani altamente specializzati. In questo periodo il personale, che ricordiamo è comunque fiscalmente residente in Italia, continua comunque ad essere in servizio, a seguire le attività di manutenzione anche giornalmente pur risultando evidente la sua presenza nel territorio nazionale.

In questi casi l’ Agenzia delle Entrate, con minuziosa attività di indagine esperita anche mediante la tracciatura dei telepass e dei prelevamenti bancomat, ha ricostruito il soggiorno in Italia dei marittimi nazionali e lo ha calcolato come inferiore ai 183, dichiarando inapplicabile la norma in commento e procedendo a recuperare a tassazione l’imponibile. L’attività compiuta dal marittimo, pur se continuativa e incentrata sulla verifica delle operazioni di manutenzione, non è stata ritenuta qualificabile come prestata “sulla” nave.

Premesso che ogni caso va valutato rispetto alle specifiche situazioni soggettive senza incentivare abusi del diritto, si osserva che tale orientamento restrittivo, ove confermato dalla giurisprudenza delle Corti Superiori, porterebbe a una pesante penalizzazione sia delle professionalità della marineria italiana sia della cantieristica nazionale nota per la qualità delle opere.

Il comandante è comunque a disposizione della nave e sul cantiere anche nel periodo di manutenzione. Ove la manutenzione fosse svolta all’estero, la norma continuerebbe a trovare applicazione, con buona pace degli sforzi delle categorie di settore per sostenere la cantieristica nazionale.

Il comandante italiano durante i periodi di non navigazione ha comunque un rapporto continuativo di lavoro dipendente e opera in funzione degli interessi dell’armatore rispetto alle esigenze anche manutentive e conservative del mezzo. Una visione ridotta alla sola navigazione non tiene conto delle specificità del ruolo del comandante del diporto rispetto alla marineria commerciale.

È auspicabile un intervento delle autorità a tutela degli interessi nazionali, atteso che si parla di personale italiano imbarcato su navi di pregio con bandiera estera, che sostano durante l’inverno presso cantieri italiani (invece che all’estero) permettendo fatturati importanti.

Sotto il profilo operativo va segnalato che la stessa amministrazione finanziaria ammette nel conteggio dei 183 anche la fruizione di ferie e permessi e giorni non lavorativi ovunque trascorsi. Pertanto, risulterebbe opportuno procedere a una prova documentale certa rispetto alla fruizione di tali periodi al fine di dimostrare la correttezza del calcolo del periodo di imbarco. È consigliabile altresì tracciare con certezza l’attività svolta in relazione all’ imbarcazione in manutenzione.

La distinzione tra lavoro effettuato durante le operazioni di cantiere e quello di navigazione non è prevista nella norma, né potrebbe essere legittima una situazione che differenzi il marittimo della marineria commerciale, spesso in mare per periodi molto lunghi, da quello del diporto, talvolta in navigazione per la sola stagione estiva, ma spesso (nel caso del comandante) con contratto annuale e obblighi ben precisi anche con la nave in cantiere.
Il dovere del comandante di assicurare la sicurezza, sancito dal codice della Navigazione, trova conforto anche dalla verifica delle attività manutentive. Sarebbe opportuno un chiarimento anche interpretativo in merito.