La disciplina agevolativa del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (di seguito, bonus mezzogiorno o bonus sud o credito d’imposta mezzogiorno), è prevista dall’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, legge di bilancio 2016), come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 265 e 266, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

L’agevolazione riconosce un credito di imposta (dal 10% al 45% dell’investimento) a favore delle imprese che “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”.

“Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”. Il secondo periodo del comma 105 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2016, inoltre, dispone che i beni non devono essere destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, pena la non spettanza del bonus.

Tale credito di imposta è ammissibile per le imprese operanti nel settore della nautica da diporto con attività inerente al noleggio o alla locazione di unità da diporto.
La circolare Agenzia Entrate n° 32E/2022 in merito agli investimenti agevolati effettuati dagli operatori della nautica da diporto aveva precisato che andava fatta una netta distinzione tra i contratti di noleggio e quello di locazione onerosa di cose mobili.

Tale ultima fattispecie comporta il trasferimento del godimento del bene a favore del locatario e non ha ad oggetto la pattuizione di una prestazione di servizio assumendo il locatario ogni rischio connesso alla sua utilizzazione. Pertanto, tale fattispecie avrebbe allontanato il bene dalla struttura che ha avuto il diritto all’agevolazione, comportando la mancata spettanza dell’agevolazione.

fisco

Con l’intervento della circolare 33E/2023, l’Amministrazione ribadisce il principio che il credito di imposta non spetta ove la responsabilità dell’unità non sia più a carico della struttura che ha ricevuto il bonus, in quanto concessa in godimento a terzi con una forma contrattuale che evidenzi solo in capo all’ utilizzatore il rischio e la piena responsabilità della navigazione.

Fermo questo principio – ribadito pure nella circolare citata n°32E/2022 – viene precisato che nell’ambito della nautica occorre far riferimento alle disposizioni speciali del Codice della Navigazione al fine di inquadrare correttamente l’esistenza o meno del già menzionato principio all’interno delle forme contrattuali previste da tale norma, cioè, locazione e noleggio.

Nella locazione si stabilisce che “la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato” (articolo 42, comma 1); il conduttore esercita la navigazione e, in linea di principio, “ne assume la responsabilità e i rischi” (articolo 42, comma 2);
In merito al noleggio di unità da diporto, si prevede che: “Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio” (articolo 47, comma 1);

Avuto riguardo a tali definizioni appare evidente che la formula della locazione è quella che più facilmente può NON rientrare nell’ambito dei benefici in quanto l’unità è sostanzialmente affidata nei rischi e nelle responsabilità al conduttore. E dunque solo il noleggio che prevede la presenza di un equipaggio alle dipendenze del noleggiante possa essere eleggibile ai fini del bonus.
In realtà l’Amministrazione con un efficace e lungimirante interpretazione nella circolare 33/2023 va oltre, e riconduce l’individuazione del soggetto su cui ricadono i rischi e la responsabilità della navigazione non esclusivamente rispetto alla forma contrattuale, ma rispetto a chi – di fatto o di diritto – assume il ruolo di “armatore”.
L’ articolo 24 bis del Codice della Navigazione stabilisce che chi assume l’esercizio dell’unità da diporto deve fare la dichiarazione di armatore, in mancanza di dichiarazione si presume in tale ruolo il proprietario, il quale in quanto armatore risponde delle obbligazioni contratte per la navigazione e l’utilizzo dell’unità.
Pertanto, ove il proprietario di un’unità da diporto destinata a locazione o noleggio sia un soggetto che -avendone i requisiti ulteriori – abbia usufruito del bonus in argomento, non si procede a nessun meccanismo di “recapture” del bonus ove si accerti che il proprietario sia anche armatore, ovvero che gravi su di esso il rischio e la responsabilità della navigazione, indipendentemente dalle forme contrattuali utilizzate per l’esercizio dell’impresa (noleggio o locazione). Tali contratti infatti sono funzionali allo scopo commerciale dell’attività e non distolgono il bene dalla struttura produttiva originaria.

Questo, sempreché, nonostante l’assenza della dichiarazione di armatore da parte dell’utilizzatore (locatario o noleggiatore), non si verifichi, sulla base di specifiche previsioni contrattuali, un effettivo trasferimento dei rischi e della responsabilità connesse alla navigazione in capo allo stesso utilizzatore, tale da fagli assumere una veste sostanzialmente analoga a quella dell’armatore dell’unità.
Attenzione, dunque, alla formulazione di contratti adeguati, che non lascino interpretazioni, in quanto la qualifica di armatore sarà esaminata non solo rispetto alla forma (presenza o meno della dichiarazione di armatore registrata), ma alla sostanza delle pattuizioni contrattuali.