La disciplina Iva prevede la possibilità per i soggetti passivi che agiscono nell’esercizio di impresa o arti e professioni ed in presenza di determinate condizioni, di recuperare l’imposta sugli acquisti inerenti all’attività svolta e corrisposta ai fornitori.

In sostanza è possibile detrarre dall’Iva sulle fatture emesse, cioè quella attiva e relativa alla cessione di beni e servizi, l’Iva pagata sugli acquisti necessari alla produzione di tali beni e servizi. Il tutto è disciplinato dall’art 19 del DPR 633/72.

Ai sensi del comma 1 del predetto articolo viene affermato che “……. è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione…”.

Barche da diporto

Riguardo alle imbarcazioni da diporto è necessario che il bene sia strettamente correlato all’attività, ovvero sia un bene strumentale indispensabile all’esercizio dell’attività economica. È il caso ad esempio delle imbarcazioni destinate al noleggio o comunque a tutti gli usi della nautica commerciale.

Il mezzo in sostanza deve essere indispensabile all’esercizio dell’attività, a nulla potendo valere ad esempio il suo impego come mero strumento di sponsorizzazione o di visita dei clienti. In pratica l’attività economica che genera i ricavi non potrebbe essere svolta senza la presenza dell’imbarcazione.  

La detrazione non è mai ammessa per artisti e professionisti, né per utilizzi ad uso promiscuo.

Nel caso delle imbarcazioni, infatti, è previsto un divieto espresso di detraibilità dell’Iva cosi come stabilito dall’art 19 bis 1 lettera b) che cosi recita “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione…… delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni”.

Quando è ammessa

La detraibilità Iva è ammessa soltanto se le imbarcazioni sono state acquisite come beni merce dall’azienda che, quindi, deve destinarli alla rivendita, ovvero a beni strumentali utilizzati nell’attività propria.

I componenti e ricambi, le prestazioni di servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione delle unità da diporto sono sottoposte allo stesso regime di detraibilità\indetraibilità del bene principale.

Ulteriore indetraibilità è infatti prevista anche per i carburanti utilizzati per il diporto al di fuori di un utilizzo rigorosamente  commerciale  cosi come riportato dalla lettera d) del già citato art 19 bis 1 “d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore…”.

In considerazione di quanto detto è bene precisare che nell’ipotesi di noleggio occasionale di imbarcazione effettuato da società soggetto Iva non è configurabile l’esercizio commerciale nel senso sopra specificato e dunque è totalmente indetraibile l’iva relativa all’acquisto ed all’utilizzo dell’imbarcazione.