La regolamentazione nella cantieristica navale e nei porti turistici (undicesima parte) di Redazione Nautica il 29 Apr 2022 Torna al sommario a cura dell’avvocato Andra Petragnani Ciancarelli Proseguiamo ulteriormente nell’analisi regolamenti interni dei cantieri navali e porti turistici, commentando i relativi articoli. Art. 46 Tutte le unità che utilizzano il porto devono essere tenute in buono stato di conservazione e in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Il proprietario è comunque responsabile dei danni che la stessa, per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, possa arrecare ad altre imbarcazioni e al porto. I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Il lavaggio delle unità in porto da parte dei singoli proprietari è consentito esclusivamente con acqua e detersivi biodegradabili di tipo omologato. Le operazioni di lavaggio non possono protrarsi oltre i 30 minuti nel bacino di ponente e oltre i 20 minuti in quello di levante. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e dopo specifica diffida all’ avente diritto ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare la pulizia esterna a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all’avente diritto medesimo. Qualora la Direzione constati che un’imbarcazione è allo stato di abbandono e che corre il rischio di affondare e causare danni alle imbarcazioni e attrezzature circostanti, avviserà, ove possibile, immediatamente il proprietario, affinché sia eliminato il rischio di cui sopra. Se non si dovesse provvedere entro i termini stabiliti, da parte del proprietario dell’imbarcazione, la stessa sarà tirata in secco a spese e rischio del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti ed a suo esclusivo rischio e carico. Qualora un’imbarcazione affondi dentro il porto o avamporto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla immediata rimozione o allo smantellamento del relitto. In caso di non tempestivo adempimento da parte dell’Utente la Direzione dovrà darne notizia all’Autorità Marittima e procederà con il recupero/rimozione addebitandone gli oneri al proprietario inadempiente, ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio potranno essere rimosse dalla Direzione per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavoro manutenzione o altri simili motivi. Particolarmente importante è il contenuto del presente articolo in termini di responsabilità per il diportista. Dal contenuto dell’articolo risulta evidente che la custodia dell’unità è a carico del proprietario, in particolare il mantenimento di efficienza e sicurezza del mezzo. Lo stesso diportista accettando il presente regolamento si farà obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni dovendo di conseguenza rispondere dei danni e delle spese sostenute dalla direzione del porto. Art. 47 Sia nei posti di transito che riservati, la Direzione si riserva la facoltà di non concedere l’ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali. CAPO 5° TRAFFICO Art. 48 Prerogativa principale della Direzione e l’assegnazione dei posti dì ormeggio agli Utenti. Alle imbarcazioni in transito deve essere riservato il 10{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} degli ormeggi disponibili. Tali posti di ormeggio devono essere chiaramente individuabili da parte degli Utenti e sono indicati in rosso nella planimetria generale del porto che si allega alla lettera A. Si richiama un principio generale proprio di tutti gli approdi turistici, i quali a norma di legge dovranno garantire la presenza di un numero pari al 10{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} del totale dei posti barca riservati al transito. Numeri che bisogna dire non sempre sono rispettati nei marina italiani. Art. 49 Le unità in transito, in attesa dell’assegnazione di un posto d’ormeggio da parte della Direzione, dovranno sostare nella banchina rifornimento carburanti sita in avamporto lato sinistro. La sosta dell’unità nei posti pubblici non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore. In caso di accertate ulteriori disponibilità, la sosta potrà essere prolungata, previo pagamento anticipato delle tariffe previste. L’Utente in transito, appena ormeggiato, dovrà presentarsi con i documenti di bordo alla Direzione al fine di espletare le formalità di arrivo e ottenere il godimento dei servizi portuali, previo pagamento dei corrispettivi calcolati per l’intero periodo di sosta La Direzione è tenuta al mantenimento di un elenco con la situazione giornaliera delle unità in transito, dal quale sia facilmente possibile risalire all’unità. Le tariffe per i posti in transito valgono per periodi non frazionabili di 24 ore, a partire dall’orario di effettivo attracco. Le tariffe per il transito sono quelle in vigore regolarmente approvate dall’Autorità Marittima. È importante che la fattispecie del transito con le relative tariffe sia prevista ed approvata dalle autorità locali. Nel prossimo numero proseguiremo questa lunga analisi del Regolamento che evidentemente abbraccia tematiche diffuse ma di indubbio interesse per tutti i diportisti coinvolti. <p style=”text-align: center;”>Scarica pdf Nautica Maggio 2022</p> Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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