La regolamentazione nella cantieristica navale e nei porti turistici (sesta parte) di Redazione Nautica il 30 Nov 2021 Torna al sommario a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli Continuiamo nell’analisi della materia dei regolamenti interni dei cantieri navali e porti turistici. In particolare, proseguiamo con il Regolamento oggetto di studio nei mesi scorsi di cui continueremo a commentare i relativi articoli: Art.24 Durante le ore di chiusura degli esercizi pubblici e commerciali è vietato l’ingresso nel porto di estranei; a tal proposito la Società è tenuta a predisporre adeguato servizio di vigilanza. Dunque è bene rammentare la differenza che oramai si è stabilita in materia tra il servizio di vigilanza e quello di custodia. Art.25 Nel porto è vietato in modo assoluto lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, fatta eccezione per quelle predisposte ed autorizzate dalla Società e comunque all’interno delle aree appositamente destinate allo scopo dalla Società. L’impiego di sommozzatori all’interno del Porto Turistico di Roma deve essere autorizzato dalla Società concessionaria. Una volta ottenuta l’autorizzazione della società concessionaria, per poter operare, il sommozzatore, deve fare istanza alla Direzione del Porto, almeno 24 ore prima dell’intervento, specificando l’ormeggio, il nominativo dell’imbarcazione interessata dai lavori, la durata presunta dell’intervento ed il tipo di lavoro da effettuare. I lavori che possono essere svolti sono: recupero oggetti – cime nell’elica, ispezione organi di propulsione, ispezioni scafo. I sommozzatori debbono essere iscritti nell’apposito registro tenuto dall’Autorità Marittima, in possesso del brevetto in corso di validità ed essere autorizzati ad effettuare l’attività di sommozzatore nell’ambito del porto (nel caso fossero iscritti in altri Compartimenti Marittimi). Le copie delle autorizzazioni rilasciate dalla Società Concessionaria / Direzione, complete della sopracitata documentazione, dovranno essere trasmesse, prima dell’esecuzione dei lavori, alla Delegazione di Spiaggia. Questo articolo da una parte pone un limite al concetto di utilizzo delle unità per attività commerciali come ad esempio qualsiasi tipo di servizio di ristorazione a bordo, ma nello stesso tempo in materia di operazioni subacquee pone un evidente divieto, non includendolo, alla possibilità di effettuare la pulizia di carena per ovvi motivi di inquinamento marino. Art. 26 Tutte le unità da diporto in entrata, in uscita e all’interno del porto non devono superare la velocità di tre nodi e devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare. Ai fini dell’immediato riconoscimento, all’atto dell’entrata nel porto turistico e dell’uscita dallo stesso, gli Utenti di ormeggi riservati dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l’apposito guidone distintivo della società. Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata; tutte quelle munite di VHF dovranno tuttavia mettersi in contatto con la Torre di Controllo prima dell’entrata; quelle in uscita dovranno mettersi in ascolto VHF sul canale di lavoro della Torre di Controllo, prima dì impegnare l’imboccatura del porto. Le imbarcazioni dirette alla banchina rifornimenti dovranno darne comunicazione alla Torre di Controllo, in modo da consentire la disciplina del traffico in caso di forte affluenza. Tale norma si applica anche alle unità da pesca. In questo articolo ritengo sia importante il generale richiamo alla convenzione IMO: Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare – Colreg 1972, evidenziando quindi che il presente Regolamento sia stato approvato in armonia con i principi generali dell’Organizzazione Marittima Internazionale. Art.27 La navigazione a vela può essere autorizzata esclusivamente e di volta in volta dalla Torre di Controllo. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica si dovrà attendere comunque l’autorizzazione della Torre di Controllo. Proseguiremo tuttavia nel prossimo numero l’analisi del Regolamento iniziando con l’art. 28 i cui contenuti sono altrettanto particolarmente importanti in termini di responsabilità. <p style=”text-align: center;”>Scarica pdf Nautica Dicembre 2021</p> Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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