La regolamentazione nella cantieristica navale e nei porti turistici (seconda parte) di Redazione Nautica il 2 Lug 2021 Torna al sommario a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli Continuiamo nell’analisi della materia dei regolamenti interni dei cantieri navali e porti turistici. In particolare proseguiamo con il Regolamento oggetto di studio lo scorso mese di cui commenteremo i relativi articoli: Art. 4 Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) “Società”: la società ….; b) “utente”: la persona fisica o giuridica o ente al quale risulti assegnato un posto d’ormeggio o sia titolare del diritto di utilizzazione di una unità immobiliare; c) “direttore”: la persona dipendente dalla società e da questa designata direttore del porto; d) “addetti”: il personale addetto ai servizi di banchina e torre di controllo, dipendente dalla società e da questa designato secondo le modalità del successivo articolo 6. È evidente che il presente articolo debba formalmente inquadrare i principali soggetti coinvolti con le relative mansioni e responsabilità. Art. 5 La Società potrà in ogni momento aggiornare il presente Regolamento limitatamente alla parte privatistica nonché proporre per l’approvazione dell’Autorità Marittima, per quanto di sua competenza, quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per un miglior esercizio ed uso del porto turistico onde poter mantenere, sino al termine della concessione, la massima funzionalità, efficienza e sicurezza. La Società sarà ovviamente obbligata anche ad adeguare il presente Regolamento a domanda delle Autorità competenti. Da qui si evince la bipartizione dei poteri tra Autorità Marittima (Guardia Costiera) e l’ufficio competente (comune od autorità portuale) a rilasciare la concessione a seguito della riforma del 1994. Art. 6 La conduzione tecnica dell’approdo è curata dal direttore il cui nominativo dovrà essere, a cura della Società, comunicato all’Autorità Marittima. Esso è coadiuvato da apposito personale che durante l’espletamento del servizio dovrà essere facilmente identificabile con apposito (distintivo e) vestiario. Per gli aspetti nautici, vengono identificate le seguenti mansioni, con a fianco indicati i requisiti: DIRETTORE, secondo i requisiti ritenuti idonei dalla società e quelli di cui ai punti 4 e 5 dell’art. 208 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione. Il citato articolo 208 fa riferimento al registro degli ormeggiatori, gli operatori portuali in generale, ed ai relativi requisiti fisici e morali richiesti. ADDETTI DI BANCHINA E TORRE DI CONTROLLO… Tra il personale dei turni giornalieri (07:00-15:00/15:00-23:00/23:00-07:00) deve essere presente almeno un addetto alla banchina (ormeggiatore). È evidente che il presente articolo come il successivo impone dei requisiti minimi di sicurezza per il controllo del traffico portuale imposti dalla Capitaneria di porto. Limitatamente al periodo dal 15 Settembre al 15 Giugno, il servizio del personale addetto alla banchina e alla torre di controllo potrà essere organizzato in due turni (07:00-15:00/15:00- 23:00). Durante tale periodo, in caso di condizioni meteorologiche avverse, in particolare in presenza o previsione di venti provenienti dal 2° o 3° quadrante d’intensità pari o superiore a 20 nodi dovrà essere predisposto, dalle ore 23:00 alle ore 07:00, un turno di reperibilità del suddetto personale, che dovrà essere preventivamente comunicato alla delegazione di spiaggia di … Quest’ultima, qualora lo valutasse necessario, per le condimeteo in atto a prescindere dai parametri meteo sopra riportati, richiederà alla direzione del porto di attivare, comunque, il sopra citato turno di reperibilità. Anche in questo caso si evince l’interesse pubblico da parte del locale comando della Guardia Costiera il quale avrà evidentemente potere di controllo ma anche di ordinare un eventuale necessario rafforzamento dell’organico. Proseguiremo nel prossimo numero l’analisi del Regolamento iniziando con l’art. 7, i cui contenuti sono particolarmente importanti in termini di responsabilità. Studio Legale Petragnani Ciancarelli Tel +39 06 86391999 – Mob +39 338 5651087 info@petragnaniciancarelli.it www.petragnaniciancarelli.it <p style=”text-align: center;”>Scarica pdf Nautica Luglio 2021</p> Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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