La regolamentazione dell’ammissione temporanea per gli yacht di bandiera extracomunitaria (seconda e ultima parte) di Redazione Nautica il 31 Ago 2022 a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli Proseguendo l’analisi di questa particolare fattispecie piuttosto nota al mondo dello yachting internazionale, risulta opportuno fare alcuni chiarimenti affinché si possa usufruire del regime di temporanea importazione. Tale status che infatti determina l’esenzione totale del pagamento dei dazi può realizzarsi purché si realizzino determinate condizioni: 1 – lo yacht in questione dovrà essere iscritto ad un registro non appartenente al territorio doganale dell’Unione Europea; 2 – tale immatricolazione dovrà essere stata fatta a nome di una persona fisica o giuridica stabilmente residente al di fuori del territorio comunitario; 3 – la presenza di tali unità potrà avvenire all’interno delle acque dell’Unione Europea per un periodo massimo di 18 mesi, scaduto tale termine detto di “appuramento”, come noto, lo yacht dovrà formalmente uscirne per poi rientrare per far decorrere un nuovo periodo. Altro aspetto di fondamentale importanza è che, nel caso in cui si verifichi un controllo da parte della autorità doganale la quale rilevi che vi sia stato uno sforamento del termine tassativo dei 18 mesi, sarà inevitabile che gli agenti accertatori rilevino il realizzarsi della fattispecie di contrabbando con inevitabili conseguenze anche di carattere penale. Per ovviare a tale inevitabile conseguenza il proprietario dovrà procedere con l’importazione definitiva dell’unità versando l’Iva e i relativi dazi. Così come detto nel numero precedente, adesso è possibile procedere anche con una dichiarazione, anche verbale, da depositare all’Ufficio Doganale nel primo porto di arrivo nel territorio dell’Unione. Da ricordare che tale dichiarazione ai sensi dell’art. 136 del Regolamento Delegato deve considerarsi una facoltà e non un obbligo, poiché il semplice ingresso nelle acque comunitarie comporta automaticamente il vincolo al regime di “ammissione temporanea”. Pertanto, potrà essere utilizzato il modulo Allegato 71-01 RD di cui all’immagine a fianco riportata, senza la richiesta di ulteriori garanzie, ciò al fine di attestare l’esistenza di tutte le condizioni precedentemente enunciate, con la conseguenza di poter godere del regime di ammissione temporanea, dovendo provare la effettiva provenienza da un territorio al di fuori dell’Unione Europea. Da notare che in tale modulo dovranno essere indicati i dati dell’armatore, nonché i dati dell’unità da vincolare, quali: nominativo unità, modello e lunghezza, bandiera e numero di registrazione, identificativo IMO. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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