Nel proseguire sull’argomento trattato negli articoli precedenti vediamo adesso sempre il portale del Ministero dello Sviluppo Economico come continua nelle sue pagine dedicate alla materia e le sue varie casistiche. In questo numero analizziamo ulteriormente cosa si prevede per quanto riguarda la scelta dell’organismo ADR in funzione del tipo di controversia che si vuole dirimere. Si possono distinguere tre scenari:

  • la controversia sorge relativamente a un prodotto o un servizio che rientra in un settore regolato;
  • la controversia sorge relativamente a un prodotto o un servizio acquistato on line;
  • la controversia è di carattere transfrontaliero.

In questo articolo tratteremo esclusivamente il primo dei tre scenari, rimandando alla prossima rubrica i restanti due, certamente riferibili ad esempio all’acquisto di accessori nautici.

Dunque, se il problema riguarda un prodotto o un servizio che rientra in un settore regolato, è consigliabile che il consumatore contatti l’autorità competente per il settore di riferimento. In virtù della facoltà prevista all’art. 18 della direttiva ADR, lo Stato italiano ha scelto di designare più di un’autorità competente in base al settore di riferimento.

Le autorità competenti ai sensi dell’art. 141-octies sono le seguenti:

  • Il Ministero della Giustizia unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo di cui all’art. 16, commi 2 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
  • la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB (v. Avvio dell’operatività dell’Arbitro per le controversie finanziarie e Acf – Arbitro per le controversie finanziarie);
  • la Banca d’Italia (v. Comunicato stampa relativo alla qualificazione dell’ABF quale organismo ADR e Arbitro bancario finanziario);
  • l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (v. Provvedimento istitutivo dell’elenco ADR e Elenco ADR);
  • l’Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) (v. Provvedimento istitutivo dell’elenco ADR e Elenco ADR);
  • il Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all’art. 141-ter relative ai settori non regolamentati per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti dalle Camere di Commercio;
  • l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) (V. Provvedimento istitutivo dell’elenco ADR e Elenco ADR).

Presso ciascuna autorità competente è istituito, con decreto o con provvedimenti interni, l’elenco degli organismi ADR. Ogni autorità competente provvede all’iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull’elenco nonché sui singoli organismi ADR iscritti in merito al rispetto dei requisiti stabiliti dal Codice del consumo.

Ciascuna autorità competente notifica ogni aggiornamento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell’art. 141-octies, comma 2 del Codice del consumo, il quale a sua volta comunica alla Commissione europea l’elenco delle rispettive autorità competenti.

Gli organismi ADR iscritti presso l’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy si distinguono in organismi che operano mediante negoziazioni paritetiche e organismi costituiti dalle Camere di commercio.

Le negoziazioni paritetiche sono procedure disciplinate all’articolo 141-ter del Codice del Consumo e considerate procedure ADR nel caso di rispetto delle previsioni del citato articolo.

Rientrano tra negoziazioni paritetiche esclusivamente quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra professionisti o loro associazioni e almeno un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco nazionale di cui all’art. 137 del Codice del Consumo, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa  stipulati  nel  settore  dei  servizi  pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell’accordo sancito  in sede  di  Conferenza  unificata  Stato-regioni  e   Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre  2013.

Nel protocollo d’intesa, il professionista si impegna in anticipo ad attivare la procedura per risolvere le eventuali controversie che possono sorgere nei settori contemplati dal protocollo.

Infine, si deve tenere presente che i professionisti sono liberi di stipulare protocolli d’intesa con le associazioni dei consumatori con i quali si impegnano a risolvere le eventuali controversie con i consumatori tramite negoziazioni paritetiche, senza essere tuttavia iscritti presso l’elenco di un’autorità competente. In questo caso gli organismi che operano mediante negoziazione paritetica non sono qualificabili come “organismi ADR consumo” e pertanto non sono sottoposti al controllo di alcuna autorità competente.

L’elenco degli organismi operanti in tale settore ed iscritti all’elenco tenuto da questo Ministero è consultabile al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie

Come anticipato, nel prossimo numero della presente rubrica proseguiremo questa lunga disamina, inquadrando anche gli organismi istituiti presso le camere di commercio.