a cura dell’Avv. Andrea Petragnani Ciancarelli

 

Il Regolamento (UE) n. 305/11 – Construction Products Regulation (CPR) n. 305/11, recepito dal D.Lgs. n. 106/2017, si applica ai prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Il Regolamento fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Le Amministrazioni competenti sono il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1 (Resistenza meccanica e stabilità), il Ministero dell’Interno per il requisito di base delle opere n. 2 (Sicurezza in caso di incendio) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i restanti requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 305/2011.

Inoltre, le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.

Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato. La marcatura CE può essere apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione.

Certamente più nota nel mondo nautico è la DIRETTIVA 2013/53/UE (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 5) – Unità da diporto e alle moto d’acqua. Questa stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione: delle imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate; componenti elencati all’Allegato II se immessi sul mercato dell’Unione separatamente; motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su o in unità da diporto; motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.

I prodotti di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 5/16, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all’Allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituito dall’Allegato I del D.Lgs. 5/16.

Le funzioni prevalenti di Autorità di vigilanza sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Da quanto si evince nell’ultimo paragrafo, il Ministero e il Comando Generale, quali organismi di vigilanza attraverso appositi uffici preposti, hanno il ruolo di verificare la corretta applicazione della norma da parte dei produttori avvalendosi di funzionari con apposita preparazione tecnica. Esistono di conseguenza specifiche norme le quali prevedono apposite sanzioni nel caso di mancato rispetto.