La garanzia legale di conformità di Andrea Petragnani Ciancarelli il 24 Apr 2024 Sommario L’acquisto online di accessori nauticiSito webA chi rivolgersiSezione IV: azione legale formaleSezione V: tutela amministrativa L’acquisto online di accessori nautici Con l’articolo di oggi concludiamo questa lunga disamina nella quale abbiamo analizzato le varie casistiche relative alla garanzia legale di conformità. Riprendiamo quindi quanto riportato dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico. La fattispecie che andremo ad analizzare risulta particolarmente attinente al fenomeno che si è andato a intensificare negli utili anni per quanto riguarda l’acquisto degli accessori nautici effettuato via internet. Su questa particolare tipologia di acquisto risulta pertanto certamente utile la guida che sotto riportiamo. Se la problematica riguarda un prodotto o un servizio acquistato on line, i consumatori possono presentare una denuncia tramite la piattaforma ODR, gestita dalla Commissione europea. Nella piattaforma ODR sono registrati gli organismi ADR iscritti presso una delle Autorità competenti sopra menzionate. ODR è l’acronimo di “Online Dispute Resolution”, termine inglese che sta a indicare la “risoluzione on line delle controversie”. La materia è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2013. Si tratta di una piattaforma telematica attraverso la quale il consumatore che ha riscontrato problemi nell’acquisto online di un bene o di un servizio, può attivare una procedura online di risoluzione extragiudiziale della controversia. Sito web Per risolvere una controversia attraverso la procedura ODR, il consumatore deve: collegarsi alla piattaforma telematica ODR, gestita dalla Commissione europea, all’indirizzo web https://webgate.ec.europa.eu/odr; scegliere l’organismo ADR a cui rivolgersi per risolvere la controversia; attivare la relativa procedura. L’indirizzo web della piattaforma ODR deve essere raggiungibile anche dal sito internet del professionista con il quale il consumatore ha stipulato il contratto di acquisto di beni o servizi online. All’interno della piattaforma, i consumatori e i professionisti possono interagire in tutte le lingue ufficiali dell’UE (ad esempio, per presentare reclami o ricevere notifiche) grazie a uno strumento di traduzione automatica per le comunicazioni a testo libero. Tuttavia, le parti possono chiedere che i risultati della procedura ADR siano tradotti da un traduttore professionista. La piattaforma identifica gli organismi ADR competenti a trattare il caso e deferisce la controversia all’organismo ADR concordato dalle parti; gli organismi ADR possono utilizzare il sistema di gestione dei casi della piattaforma per svolgere l’intera procedura ADR online; la piattaforma prevede termini precisi per garantire la celerità del procedimento. Ad oggi, gli organismi ADR italiani iscritti alla piattaforma ODR (notificati alla Commissione europea dal Ministero dello Sviluppo Economico) sono 47. Ai sensi dell’articolo 141-sexies, comma 5 del Codice del consumo, il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-Net) è designato quale punto di contatto nazionale per la piattaforma ODR. A chi rivolgersi In caso di controversia transfrontaliera, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, il consumatore può rivolgersi al Centro Europeo Consumatori (ECC-Net), ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 5, del Codice del Consumo. Il Centro Europeo Consumatori Italia fa parte di una rete istituita dalla Commissione europea, denominata ECC-Net, composta da organismi nazionali designati da ciascuno Stato ed approvati dalla stessa Commissione. L’ECC-Net è una rete di organismi che fornisce gratuitamente assistenza e consulenza ai consumatori sui loro acquisti transfrontalieri, sia online sia attraverso uffici sul territorio. L’ECC-Net Italia è operativa con due sedi: una centrale a Roma (Adiconsum) e una a Bolzano (CTCU). Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-Net) è stato designato quale “punto di contatto ODR ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 524/2013” per lo svolgimento di funzioni quali “l’assistenza per la presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti pertinenti (…) la trasmissione di informazioni sul funzionamento della piattaforma ODR (…) la trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma ODR”. Il Centro Europeo Consumatori Italia è cofinanziato dalla Commissione europea e dal Ministero dello Sviluppo Economico che figura anche quale “punto di contatto unico” con la Commissione europea. Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito internet del Centro al seguente link www.ecc-netitalia.it/it/ Sezione IV: azione legale formale In via residuale, se i predetti strumenti non hanno condotto a una soluzione del problema, il consumatore conserva in ogni caso il diritto di far valere le proprie pretese dinanzi all’autorità giudiziaria competente. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, è possibile attivare il procedimento europeo per controversie di modesta entità ovvero ottenere un’ingiunzione di pagamento europea. Resta inteso che colui che ha subito un danno a causa dell’inadempimento contrattuale altrui può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno entro il termine ordinario di decorrenza decennale ex art. 2946 c.c., salvo tempi più brevi previsti eccezionalmente per particolari categorie di contratti. Sezione V: tutela amministrativa A latere degli strumenti sopra descritti, qualora il problema non risulti di facile soluzione, il consumatore può segnalare la condotta posta in essere dal professionista direttamente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). L’AGCM ha competenza in materia di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole. L’attività dell’AGCM è volta a garantire la tutela amministrativa avverso le violazioni del Codice del Consumo: tale attività si sostanzia in un potere inibitorio e sanzionatorio nei confronti dei professionisti che hanno posto in essere le violazioni. Pertanto, l’AGCM non ha competenze specifiche relative alla risoluzione delle controversie tra singoli consumatori e professionisti. Concludiamo quindi con questo numero l’argomento ricordando al lettore l’assoluta inderogabilità della garanzia comunitaria che per prassi ha durata per 24 mesi e decorre dalla consegna del bene. 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