Il mediatore del diporto, modifiche auspicabili al decreto attuativo (quarta parte) di Redazione Nautica il 1 Mar 2023 a cura dell’Avv. Andrea Petragnani Ciancarelli Riprendiamo l’argomento iniziato nei mesi scorsi continuando in questo caso ad analizzare i due articoli che sono stati oggetto di un attento approfondimento e confronto durante il convegno che abbiamo organizzato insieme all’ISYBA, l’Associazione Italiana dei Mediatori Marittimi, che assistiamo dal 2007. In occasione dell’incontro svoltosi a Roma presso il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, si è infatti avuta l’occasione di instaurare un confronto diretto tra i diversi relatori presenti per cercare di tracciare la strada definitiva alla nuova figura del mediatore del diporto. Fondamentalmente è emerso che il nuovo testo della norma, con dei probabili emendamenti, dovrà chiarire in particolare, relativamente ai punti 4) e 13) dell’art. 49 quater del Codice della nautica da diporto, come si potrà acquisire il nuovo titolo professionale. Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi ricordiamo quanto disposto dal punto 4: 4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso. Si è infatti dibattuto su quanto sarà effettivamente possibile l’organizzazione di corsi specifici da parte delle singole regioni, in particolare da quelle che pochi rapporti hanno con il mare, e quanto non sia il caso invece di centralizzare tale organizzazione tramite una singola regia conferendo al Ministero dei Trasporti il compito di riconoscere i soggetti, pubblici o privati, più competenti per gestire al meglio tale attività formativa. Su questo argomento ritengo che nei prossimi mesi si possa fare definitiva chiarezza con dei criteri per individuare i soggetti più idonei. Altrettanto importante è quanto stabilisce il punto 13 che riportiamo a seguire: 13. Con decreto da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonché nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell’attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso bisognerà studiare un programma di esame che sia conforme alle effettive esigenze del mediatore che lavora nel settore nautico, tanto con approfondimento dei formulari più diffusi, quanto con le norme specifiche e gli usi del mercato nazionale ed internazionale. Se verrà confermato un corso di circa 90 ore, sarà sicuramente l’occasione per stilare un programma moderno e che veramente calzi con le esigenze del professionista. Sarà di conseguenza necessario che anche la prova di esame sia conforme con dette peculiarità, e che pertanto anche gli esaminatori siano effettivamente a conoscenza del particolare mondo degli yacht broker. È quindi auspicabile che tutto questo avvenga con piena cognizione del particolare settore da parte di chi dovrà eseguire tali modifiche. Sarà pertanto nostra cura tenervi aggiornati. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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