Il Decreto Legislativo n. 165 del 2011 sulle inchieste marittime di Andrea Petragnani Ciancarelli il 27 Gen 2025 Negli scorsi mesi abbiamo approfondito la materia dei sinistri marittimi a seguito del naufragio del Bayesian. Abbiamo poi analizzato la struttura dell’Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime, DIV 1, presso il Ministero dei Trasporti a Roma. Cerchiamo adesso di capire il contenuto della norma di riferimento. Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 settembre 2011 riguarda la disciplina delle inchieste sui sinistri marittimi e sugli eventi marittimi in Italia. È stato emanato per recepire la Direttiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi fondamentali per le indagini sui sinistri nel settore dei trasporti marittimi. Analizziamo il contenuto specifico dei primi articoli per capire la vastità della portata della presente norma. Art. 1 – Finalità Il presente decreto ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza della navigazione marittima e della prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza sui sinistri ed incidenti marittimi, affidate ad una struttura investigativa in grado di assicurare, in autonomia ed indipendenza di giudizio, l’efficace esecuzione delle attività di investigazione tecnica di sicurezza e la corretta analisi delle cause e delle circostanze che hanno determinato i sinistri e gli incidenti marittimi, allo scopo di ridurre, in tal modo, potenziali analoghi rischi futuri. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto determina le procedure e le metodologie di esecuzione delle inchieste di sicurezza, prevedendone la tempistica e le relazioni tra tutte le parti coinvolte ovvero interessate nonché le modalità a cui attenersi per lo studio e lo sviluppo delle tecniche investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini, al fine di delineare proposte di modifica della normativa tecnica rivolte ad accrescere e a migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare nonché di protezione dell’ambiente marino e costiero. Le inchieste, svolte sulla base della disciplina contenuta nel presente decreto, non riguardano la determinazione di responsabilità. L’organismo investigativo di cui all’articolo 4, riferisce all’autorità competente circostanze ed elementi rilevanti sulle cause del sinistro o dell’incidente marittimo qualora, dai risultati delle attività di investigazione tecnica di sicurezza, si possano desumere responsabilità. Art. 2 Ambito di applicazione Il presente decreto si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque si trovino ovvero si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne dello Stato, quali definite nell’UNCLOS ovvero incidono su altri interessi rilevanti dello Stato. Il presente decreto non si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che interessano soltanto: a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali; b) navi senza mezzi di propulsione meccanica; c) navi in legno di costruzione primitiva; d) navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali; e) navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne; f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri; g) unità fisse di perforazione. Nel prossimo numero torneremo ad analizzare il contenuto del decreto. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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