Il contratto di refitting, la cantieristica navale (settima parte) di Redazione Nautica il 29 Apr 2021 Torna al sommario a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli Continuiamo nell’analisi della materia estendendo il campo di ricerca a quelle attività direttamente connesse alla ristrutturazione di uno yacht. Come detto nei numeri precedenti, tale tipologia contrattuale deve necessariamente interfacciarsi con il modus operandi della struttura cantieristica ospitante. In tal senso risulta pertanto necessario il collegamento del contratto di refitting con il regolamento interno del cantiere. Come noto, tanto i cantieri navali quanto i porti turistici, entrambi operanti in ambito demaniale, sono solitamente dotati di un complesso di norme atte a regolamentare l’operato all’interno dell’area in concessione sia per gli interessi interni del cantiere sia nei confronti dei soggetti terzi esterni. Il Regolamento, infatti, è un complesso di norme, generalmente assai corposo, che deve disciplinare molteplici attività che possono essere svolte all’interno dell’area, ma trattandosi di un argomento piuttosto complesso dobbiamo necessariamente iniziare anche con un’analisi storica dell’argomento che ci riporta indietro di circa mezzo secolo. Come noto infatti, agli inizi degli anni Settanta, la nautica da diporto ha raggiunto una sua vera identità proprio in ragione della crescita esponenziale del settore, fatto che ha determinato la necessità di regolare questo nuovo mondo marittimo con apposita normativa. Tutti sanno della legge n. 50 del 1971 nota proprio come nuova legge sulla nautica da diporto che poi, con il nuovo millennio, è stata riformata con la legge del 2003 a cui è seguito, nel 2005, il codice della nautica da diporto a sua volta recentemente riformato. Questo excursus normativo risulta necessario in quanto la nascita di una normativa specialistica è stata la conseguenza del notevole aumento della flotta italiana del diporto con conseguente necessità di creare strutture ricettive adeguate. I porti turistici Come sempre seguendo il modello americano, ampiamente già sviluppato a quell’epoca per l’incomparabile benessere economico, in Italia sono iniziati a sorgere nei primi anni Settanta i cosiddetti Marina. Senza far nomi conosciamo i più celebri in Liguria, cui sono seguiti poco dopo altri in Toscana, Sardegna per poi nascere in tutte le regioni costiere italiane. Questi nuovi porti turistici, costruiti in ambito demaniale, necessitavano – per la complessità delle numerose attività connesse – di una propria specifica regolamentazione. Sappiamo infatti oggi quanto un porto turistico, e per essere più precisi un singolo posto barca, quale coefficiente di posti di lavoro possa generare tra operatori diretti e indotto, numeri importanti che non spetta certo a me ricordare in questa sede. Ebbene tanto i marina quanto i relativi cantieri navali al loro interno ospitati, non necessariamente facenti parte della medesima struttura societaria, necessitano di uno specifico quadro comportamentale, meglio noto come regolamento interno. Tale complesso normativo veniva una volta specificatamente approvato dall’Autorità Marittima, oggi sappiamo che non è più così. Ma torneremo ancora sull’argomento nel numero successivo della rubrica, continuando ad analizzare la materia assai vasta. Studio Legale Petragnani Ciancarelli Tel +39 06 86391999 – Mob +39 338 5651087 info@petragnaniciancarelli.it – www.petragnaniciancarelli.it <p style=”text-align: center;”>Scarica pdf Nautica Maggio 2021</p> Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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