Il Bayesian diventerà un caso di scuola – terza parte di Andrea Petragnani Ciancarelli il 2 Dic 2024 Riprendendo l’articolo precedente nel quale abbiamo analizzato le modalità sul “doppio binario” italiano-inglese sul quale si sta svolgendo l’inchiesta marittima, a questo punto risulta utile approfondire meglio come funziona l’Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime, DIV 1, presso il Ministero dei Trasporti a Roma, nel modo in cui viene descritto sul sito dello stesso Ministero. La Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime – DiGIFeMa – svolge, ai sensi dell’articolo 15 c.1 del D.P.C.M. n. 190/2020, le funzioni di Organismo investigativo previsto dalla Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (investigazione sugli incidenti ferroviari), come recepita dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (che ha recepito ed attuato la direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie), e dalla Direttiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come recepita dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 (inchieste sui sinistri marittimi). Missione L’obiettivo fondamentale della DiGIFeMa, originariamente volto al miglioramento dei livelli di sicurezza nei settori ferroviario e marittimo, ha visto estendersi dal 2018 il proprio campo di azione anche a tutti sistemi di trasporto ad impianti fissi ed alla navigazione interna. Tale obiettivo, perseguito mediante attività “investigative” consistenti nella individuazione delle cause degli incidenti o inconvenienti di esercizio, si traduce nella formulazione di Raccomandazioni di sicurezza. E’ proprio questo l’elemento fondamentale, caratterizzante l’attività della Direzione, che riflette ogni aspetto delle diverse modalità di trasporto, inclusa la verifica della formazione del personale utilizzato a bordo, i sistemi di protezione e di rilevamento incendi, solo a titolo di esempio. Marittimo Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2011, la DiGIFeMa ha l’obbligo di svolgere indagini a seguito di sinistri molto gravi, al fine di fornire raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza marittima e alla prevenzione di incidenti, e può indagare in caso di altre tipologie di sinistri ed incidenti. Di seguito si riportano le definizioni delle tipologie di eventi incidentali sulle quali la DiGIFeMa indaga: sinistro marittimo molto grave: incidente marittimo che comporta la perdita totale della nave, un morto o gravi danni all’ambiente; sinistro marittimo grave: incidente marittimo diverso dal sinistro marittimo molto grave, che interessa una nave e relativo a incendio, collisione, urto, incaglio, danni allo scafo e alle apparecchiature di bordo, allagamento compartimenti nave; sinistro marittimo: evento o sequenza di eventi, diverso da un sinistro marittimo, che si è verificato direttamente in relazione all’operazione di una nave mettendone in pericolo la sicurezza o, se non corretto, che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza della nave, dei suoi occupanti o di qualsiasi altra persona o dell’ambiente; infortunio grave: infortunio subito da una persona, con conseguente inidoneità al lavoro della persona stessa per più di 72 ore, solo nel caso in cui l’infortunio si verifichi in corrispondenza ad un sinistro marittimo che interessa la nave. Nel settore marittimo, tutti gli eventi potenzialmente oggetto di investigazione da parte della DiGIFeMa sono notificati all’ EMSA (European Maritime Safety Agency), con inserimento nella banca dati EMCIP (European Maritime Casualty Information Platform), secondo le seguenti modalità: in una prima fase, come notifica dell’evento occorso (molto grave, grave o meno grave) da parte della Direzione Generale; nella fase finale, quando la relazione conclusiva sull’incidente viene inviata alla Commissione europea (DG MOVE) per il tramite dell’ EMSA. Le inchieste sono realizzate in conformità a quanto indicato dal Regolamento (UE) n.1286/2011 – emanato in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE – nonché dalla stessa direttiva 2009/18/CE. Investigazioni Nel rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto delle attività di indagine, le attività investigative sono condotte tempestivamente, senza pregiudizio per la celerità degli accertamenti volti ad acquisire dati, notizie ed informazioni rilevanti per l’inchiesta di sicurezza. L’inchiesta di sicurezza è avviata obbligatoriamente quando un sinistro marittimo molto grave presenti almeno una delle seguenti caratteristiche: si verifichi con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro; si verifichi nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato quali definite nell’UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; incida su un rilevante interesse nazionale, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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