Covid-19, cosa prevede la legge in caso di ritardi o impossibilità nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali di Redazione Nautica il 30 Apr 2020 Torna al sommario Il principio di forza maggiore sui contratti a cura dell’Avv. Andrea Petragnani Ciancarelli Diversi clienti nelle scorse settimane ci hanno rappresentato casi consequenziali alla pandemia in corso. In particolare, per quanto riguarda gli effetti sulle obbligazioni in essere, nell’interesse sia del creditore sia del debitore. Nello specifico, la casistica pone l’accento se eventuali ritardi o impossibilità nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali causate dai provvedimenti di contenimento sociale e dalle consequenziali limitazioni agli spostamenti e alle attività economiche possano configurare inadempimento ovvero causa di forza maggiore. È certo che, relativamente al mondo nautico, tale fattispecie troverà applicazione molto vasta in tutti i contratti: dalla costruzione di yacht alla compravendita, la progettazione, ristrutturazione, nonché il mondo del charter. Art. 91 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 È importante analizzare quanto disposto dall’art. 91 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il quale ha provato a fare un po’ di chiarezza prevedendo l’inserimento all’interno dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, il comma 6-bis a mente del quale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti“. Pertanto gli effetti delle misure di contenimento previste dal decreto consentono l’applicazione della disciplina generale della “forza maggiore”, intesa quale circostanza non imputabile al debitore idonea a escludere la responsabilità da inadempimento. Secondo quanto disposto dagli artt. 1218 e 1256 c.c. si evince che se la prestazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore allora questi è tenuto al risarcimento; diversamente la prestazione si estingue quando diventa impossibile eseguirla. Immaginiamo la chiusura di un cantiere navale: tale impossibilità è successiva al momento in cui è nato il rapporto obbligatorio e l’impossibilità non è imputabile al debitore. Queste disposizioni in materia di obbligazioni si riflettono sugli istituti della impossibilità sopravvenuta e della eccessiva onerosità sopravvenuta previsti a disciplina della risoluzione del contratto (o della riduzione della controprestazione) nelle ipotesi di inadempimento causato da “forza maggiore” per effetto degli artt. 1463 e ss. Infatti il codice civile considera la impossibilità sopravvenuta come una delle cause di risoluzione perché se una delle prestazioni non si può più eseguire (immaginiamo un noleggio di una barca durante questo periodo), l’altra parte non deve essere costretta a eseguire la propria e ha anzi la possibilità di richiedere una riduzione della controprestazione (in caso di impossibilità parziale) o di richiedere la restituzione della prestazione già effettuata in conseguenza della risoluzione del contratto. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica – immaginiamo l’ormeggio e il rimessaggio – e nei contratti a esecuzione differita, è altresì prevista la possibilità per il debitore di liberarsi chiedendo la risoluzione del contratto qualora con il passare del tempo una delle prestazioni abbia assunto un’onerosità tale da eccedere l’alea assunta con la conclusione del contratto. Tuttavia dobbiamo tenere conto che attualmente ci troviamo in uno status di impossibilità definitiva e impossibilità temporanea, come recita l’art 1256 c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”. Dovremo quindi vedere se e quanto saranno prolungate le misure di contenimento e per quali categorie professionali e commerciali del settore nautico, ma torneremo sull’argomento nel prossimo numero. Sul numero di Giugno Aspetti tecnico legali nella sanificazione delle imbarcazioni Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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