L’effetto Covid-19 sui contratti di charter di Redazione Nautica il 30 Lug 2020 Torna al sommario Quarta parte a cura di Andrea Petragnani Ciancarelli A causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria, in questo numero di agosto proseguiamo l’analisi delle tematiche direttamente collegate all’attuale pandemia. Nei mesi scorsi avevamo già affrontato l’argomento della forza maggiore in generale sulla contrattualistica nautica. Su questo numero affronteremo la materia del charter, mentre nel numero prossimo, viste le esperienze che si stanno registrando in questi mesi in materia di costruzione di yacht e considerato che diverse consegne sono state posticipate al 2021, vedremo l’effetto della pandemia sulla cantieristica. Sulla base delle informazioni che abbiamo ricevuto da parte di diversi operatori del charter (aziende associate a ISYBA, l’associazione italiana degli yacht brokers che il mio studio assiste sin dal 2007), sono state adottate diverse metodologie nei confronti dei clienti al fine di gestire l’emergenza Covid. In particolare, per quanto riguarda quella moltitudine di contratti stipulati prima della pandemia, una parte di questi sono stati cancellati o meglio non confermati; alcuni sono stati confermati seguendo i noti protocolli di sicurezza disposti dalle autorità; per altri i contraenti si sono accordati con l’emissione di voucher per consentire il posticipo al 2021 o in altra data. La ragione di queste soluzioni adottate la si ritrova nella espressa previsione all’interno dei contratti predisposti dalle principali associazioni di categoria (vedi il MYBA, regolato dalla legge inglese) e i contratti di locazione e noleggio dell’ISYBA, disciplinati dalla legge italiana. In entrambi i casi è indubbio che la pandemia Covid 19 determini il richiamo alla forza maggiore, fattispecie riconosciuta a livello internazionale nella contrattualistica, seppure disciplinata diversamente dalle singole giurisdizioni nazionali. Come è noto, l’effetto sui contratti è la cancellazione, determinando in capo al noleggiante il diritto alla restituzione delle somme corrisposte, così come del resto avviene anche per le prenotazioni di viaggi aerei. È tuttavia importante andare a leggere con attenzione il contratto sottoscritto, al fine di verificare se effettivamente sono analiticamente indicati i casi per i quali si intende il concetto di “forza maggiore”. Nel caso del contratto MYBA, l’articolo di riferimento recita: “…qualsiasi causa direttamente attribuibile ad atti, eventi, non accadimenti, omissioni, incidenti o calamità naturali oltre il ragionevole controllo dell’Armatore, dell’Equipaggio, o del Charterista (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, serrate, o altre controversie di lavoro, sommosse civili, ribellioni, atti di terrorismo, blocco, invasione, guerra, incendio, esplosione, sabotaggio, tempesta, collisione, incaglio, nebbia, atti governativi o regolamentari, carburante contaminato, gravi malfunzionamenti meccanici o elettrici oltre il controllo dell’Equipaggio e non causati da carenza di manutenzione e/o da negligenza dell’Armatore o dell’Equipaggio)…”. Da ciò si evince quanto il Covid 19 possa rientrare in tale fattispecie. <p style=”text-align: center;”>Scarica pdf Nautica Agosto 2020</p> Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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